L.R. Toscana 5/2025
Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana la costituzione, l’organizzazione e le funzioni dei consorzi di sviluppo industriale per poli produttivi strategici e reindustrializzazione, con regole su organi, programmazione, risorse e controlli. Prevede anche strumenti di sostegno a cooperative di lavoratori e al recupero di imprese in crisi. Il finanziamento regionale è previsto per gli anni 2025-2027 e per il 2025 per il fondo di dotazione dei consorzi costituiti nel 2025.
Consorzi di sviluppo industriale in Toscana e sostegno a imprese cooperative e recupero aziendale
Consorzi di sviluppo industriale e sostegno al tessuto produttivo toscano
La legge disciplina, per la Regione Toscana, la costituzione e il funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla reindustrializzazione, all’insediamento di attività produttive e alla realizzazione di poli strategici, con particolare attenzione a mobilità leggera ed energie rinnovabili. Accanto a ciò introduce misure di sostegno alla cooperazione, al recupero di imprese in crisi e alla salvaguardia occupazionale.
Finalità e natura dei consorzi
I consorzi sono configurati come enti pubblici economici dotati di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria. La loro funzione è promuovere industrializzazione, reindustrializzazione e insediamento di altre attività produttive nelle aree di competenza, coerentemente con la programmazione regionale.
Costituzione, adesione e approvazione regionale
Possono promuovere la costituzione e aderire ai consorzi la Regione, la Città Metropolitana di Firenze, le province, i comuni interessati, le camere di commercio, altri enti e istituti pubblici, università, organismi di ricerca, associazioni imprenditoriali e cooperative. La proposta di costituzione deve indicare obiettivi, ambito territoriale e atti di adesione dei soggetti interessati.
La Giunta regionale approva la costituzione, previo parere della commissione consiliare competente, verificando autonomia organizzativa ed economica e coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni attribuite dalla legge. Lo statuto può prevedere anche l’adesione di altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese private operanti nella stessa area o per le stesse finalità.
Funzioni operative e strumenti di intervento
I consorzi promuovono azioni per la reindustrializzazione e lo sviluppo di attività produttive, anche fuori dall’area consortile previa intesa con i comuni competenti. In concreto possono:
- individuare e acquisire aree industriali e immobili da destinare alla produzione, privilegiando recupero e ampliamento di aree esistenti, anche dismesse;
- valorizzare, gestire e attrezzare aree produttive previste dagli strumenti urbanistici;
- favorire l’insediamento di nuove imprese;
- sostenere studi, progetti e iniziative di sviluppo produttivo, anche per l’accesso a fondi regionali, nazionali ed europei;
- realizzare e gestire attività strumentali all’insediamento produttivo;
- sostenere l’insediamento di realtà che creino un polo culturale utile alla rivitalizzazione del tessuto sociale;
- sostenere, nelle crisi industriali rilevanti, cessioni d’azienda o di rami d’azienda finalizzate alla continuità, anche verso lavoratori o cooperative costituite da essi;
- gestire servizi consortili, infrastrutture e reti, riscuotendone i corrispettivi;
- esercitare le attività previste dall’articolo 63 della legge n. 448/1998.
Gli impianti e gli insediamenti previsti nei piani consortili sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; i consorzi possono proporre provvedimenti espropriativi agli enti competenti, fermo restando il ruolo dei comuni nelle espropriazioni per pubblica utilità. Le aree e gli immobili nella disponibilità dei consorzi sono assegnati a imprese industriali, artigianali, commerciali o di servizi strumentali, sulla base di un piano industriale coerente con le finalità programmatiche; in caso di pari condizioni sono privilegiate le cooperative costituite da lavoratori di imprese in crisi o fallimento.
Coordinamento con enti pubblici e pianificazione
Per progettare e realizzare gli interventi, i consorzi possono stipulare accordi di programma con Regione e altri enti pubblici, nei quali sono definiti obiettivi, tempi, modalità di attuazione e previsioni di spesa. I progetti di insediamento o reinsediamento devono essere conformi al piano regolatore consortile, che definisce localizzazione, infrastrutture, impianti, servizi di tutela ambientale, tipologia di imprese insediabili e centri di assistenza e promozione.
Opere, infrastrutture e gestione
Regione, comuni e altri enti possono affidare ai consorzi la manutenzione e la gestione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e allacci mediante convenzioni. I consorzi assicurano anche la gestione delle opere e degli impianti nelle aree e nei nuclei industriali, eventualmente tramite società di gestione.
Organi del consorzio e struttura di governo
Gli organi sono Assemblea, Comitato direttivo, Presidente e Revisore contabile unico. È inoltre possibile istituire un Comitato tecnico scientifico con funzione consultiva, secondo quanto stabilito dallo statuto.
L’Assemblea è composta dai presidenti e sindaci degli enti territoriali o loro delegati e dai rappresentanti degli altri enti partecipanti; ciascun ente ha un rappresentante. L’assemblea approva statuto, budget annuale e triennale, programma triennale delle attività, bilancio di esercizio, regolamenti interni, dotazione organica, acquisti di immobili e terreni, indebitamento a medio-lungo termine, partecipazioni societarie, corrispettivi e contributi dei consorziati, nonché il trattamento economico degli organi. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei componenti; la partecipazione è gratuita e il voto presuppone la regolarità nel versamento dei contributi.
Il Comitato direttivo, composto da tre a cinque membri incluso il Presidente, ha compiti di indirizzo gestionale, attuazione degli indirizzi assembleari, definizione degli obiettivi operativi e verifica dei risultati. Dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il Presidente, nominato anche al di fuori dell’Assemblea, deve possedere comprovate capacità manageriali almeno quinquennali e laurea magistrale o equivalente; rappresenta legalmente il consorzio, stipula contratti e convenzioni e può contrarre mutui previa autorizzazione assembleare. Anch’egli dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il Revisore contabile unico è nominato dal Consiglio regionale, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
Controlli, vigilanza e scioglimento degli organi
Il Revisore contabile unico controlla regolarità gestionale, applicazione delle norme amministrative, contabili e fiscali, efficienza e tutela dell’interesse pubblico; verifica budget, bilancio e atti contabili, esprime pareri e relazioni, vigila sul rispetto della legge, può svolgere ispezioni e riferisce annualmente ai partecipanti e al Consiglio regionale. Il giudizio sul bilancio segue le regole del d.lgs. n. 39/2010.
La Giunta regionale, previa diffida, scioglie gli organi di amministrazione in caso di grave e perdurante dissesto economico-finanziario, impossibilità di funzionamento, gravi irregolarità o stravolgimento dei fini istituzionali. In tal caso il Presidente della Giunta nomina un commissario per un massimo di sei mesi. La Giunta può inoltre chiedere informazioni al revisore, disporre ispezioni e nominare commissari ad acta per l’adempimento di atti obbligatori omessi o ritardati.
Statuto, recesso ed esclusione
Lo statuto disciplina attribuzioni e funzionamento del consorzio, competenze e funzionamento degli organi, recesso ed esclusione dei consorziati inadempienti, ordinamento del personale e diritti di voto in Assemblea. Statuto e modifiche devono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Programmazione triennale e monitoraggio
I consorzi operano sulla base di programmi triennali di attività, conformi agli indirizzi regionali e calibrati anche sui processi di ristrutturazione e conversione industriale in corso e sui fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale. Il programma è predisposto dal Comitato direttivo, approvato dall’Assemblea e trasmesso alla Giunta regionale entro dieci giorni; la Giunta lo inoltra poi al Consiglio regionale per conoscenza.
Risorse finanziarie e contributi regionali
Le entrate dei consorzi derivano da contributi annui dei consorziati, corrispettivi per infrastrutture, opere, vendite, concessioni e servizi, corrispettivi per manutenzione e gestione impianti, convenzioni con enti pubblici, contributi di Regione, Stato, Unione europea e altri soggetti, oltre ad altri proventi e fondi della programmazione comunitaria, statale e regionale, inclusi eventuali finanziamenti della Cassa depositi e prestiti.
La Regione può destinare annualmente un contributo ai consorzi in base alle utilità prodotte per il sistema produttivo, agli obiettivi raggiunti, al piano economico-finanziario e alla qualità della gestione. Se il contributo è erogato a un consorzio al quale aderisce la Regione, esso comprende anche il contributo annuo dovuto dalla stessa come consorziata.
Fondo di dotazione per i consorzi del 2025
Per i consorzi di nuova costituzione a cui la Giunta regionale aderisce nel 2025, il contributo regionale può concorrere al finanziamento del fondo di dotazione in proporzione alla quota di partecipazione, entro il limite delle risorse stanziate dalla norma finanziaria.
Clausola valutativa
La commissione consiliare competente verifica l’efficacia della legge. Entro due anni dall’entrata in vigore e poi ogni anno entro il 31 dicembre, la Giunta trasmette una relazione su dotazioni finanziarie e immobiliari dei consorzi, soggetti partecipanti, azioni di reindustrializzazione, imprese coinvolte, risultati conseguiti, criticità e misure adottate.
Copertura finanziaria e limiti temporali
Per il contributo regionale ai consorzi è autorizzata una spesa massima di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Per il concorso al fondo di dotazione dei consorzi costituiti nel 2025 è autorizzata una spesa massima di 50.000 euro per l’anno 2025. Gli oneri sono coperti mediante specifiche variazioni del bilancio 2025-2027 e, per gli esercizi successivi, con la legge di bilancio. Le previsioni finanziarie hanno quindi una rilevanza temporalmente circoscritta ai citati esercizi.
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