Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 3/2025

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 3/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna in Toscana la disciplina di occupazioni e canoni del demanio idrico, introducendo procedure semplificate, indennizzi e sanzioni per occupazioni senza titolo, nonché nuovi canoni per le grandi derivazioni idroelettriche e per le concessioni scadute in prosecuzione. Alcune disposizioni si applicano dall’entrata in vigore o dal 1° gennaio 2025; la prosecuzione delle concessioni scadute non può comunque andare oltre il 27 agosto 2025.

Canoni e regolarizzazione occupazioni del demanio idrico; grandi derivazioni idroelettriche

Canoni, regolarizzazione del demanio idrico e grandi derivazioni idroelettriche in Toscana

La legge regionale interviene in modo organico sulla disciplina toscana delle occupazioni del demanio idrico, dei canoni concessori e delle grandi derivazioni idroelettriche. Introduce procedure semplificate per alcune regolarizzazioni, aggiorna gli indennizzi per l’uso senza titolo e definisce nuovi canoni e regole transitorie per le concessioni idroelettriche scadute.

Modifiche alla disciplina delle occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato

Per gli accordi previsti dalla l.r. 50/2021 viene rafforzata la disciplina operativa. In caso di inadempimento degli obblighi o di mancato pagamento anche di una sola annualità della somma dovuta, il gestore deve corrispondere una somma aggiuntiva di 50 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini dell’accordo.

È prevista la possibilità di differire fino a 12 mesi, mediante accordo integrativo, il termine previsto dal comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021. Se la relazione asseverata è incompleta, la struttura regionale competente richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante entro 20 giorni; i termini del procedimento decorrono dal ricevimento dell’integrazione. La mancata presentazione della relazione o delle integrazioni entro 30 giorni comporta l’applicazione della disciplina ordinaria.

Per le occupazioni senza titolo accertate successivamente alla stipula degli accordi, ai fini del rilascio della concessione è richiesto un indennizzo pari al canone per ogni anno di occupazione, calcolato retroattivamente fino a un massimo di 5 annualità. Su tali somme non maturano interessi legali e non si applica l’imposta regionale sui tributi propri. Le concessioni sono rilasciate entro 30 giorni dalla perizia asseverata e decorrono dalla data di rilascio nell’ambito della vigenza dell’accordo. Gli illeciti amministrativi accertati d’ufficio restano soggetti alla disciplina regolamentare e alle sanzioni regionali.

Regolarizzazione di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati di enti locali

La legge introduce una procedura semplificata specifica per comuni, province e Città metropolitana relativa all’utilizzo del demanio idrico e delle aree connesse mediante ponti, pontili fissi e manufatti assimilati. La regolarizzazione avviene con presentazione di una relazione asseverata sulla compatibilità idraulica per ciascuna interferenza con il reticolo idrografico regionale.

Le concessioni sono rilasciate entro 30 giorni dalla documentazione completa e decorrono dal rilascio. Se la relazione è incompleta, la Regione chiede le integrazioni entro 20 giorni; se tali soggetti non producono la relazione o le integrazioni entro 30 giorni dalla richiesta, si applica la procedura ordinaria senza beneficio della semplificazione e scatta la sanzione prevista dalla l.r. 80/2015.

È dovuto un indennizzo omnicomprensivo di 2 euro per ciascuna annualità pregressa, calcolato retroattivamente fino a 5 annualità. Non si applicano né l’imposta regionale né gli interessi legali, né gli ulteriori indennizzi previsti dalla normativa generale. In caso di mancato pagamento, la regolarizzazione è disposta secondo la disciplina regolamentare generale. Restano ferme le sanzioni per gli illeciti amministrativi accertati d’ufficio.

Modalità per ponti pubblici e privati e gestione del rischio

Per il rilascio o rinnovo delle concessioni di infrastrutture esistenti dei ponti, quando non sia possibile attestare la compatibilità idraulica o il manufatto non sia adeguato alla normativa vigente, la concessione può comunque essere rilasciata o rinnovata con condizioni di esercizio provvisorio compatibili con la pubblica incolumità.

Nelle more degli interventi di adeguamento, il concessionario deve garantire l’esercizio provvisorio in condizioni di rischio compatibili con la sicurezza, tenendo conto anche della pianificazione di bacino. La Regione comunica l’atto di concessione al comune interessato, che deve fissare le condizioni di esercizio transitorio e le misure di prevenzione nel piano comunale di protezione civile. Il piano deve inoltre individuare vigilanza, allertamento, emergenza, procedure di emergenza e attività periodiche di sorveglianza e ispezione.

Ambito della disciplina dei canoni e degli indennizzi per uso senza titolo

La l.r. 57/2017 viene estesa agli indennizzi per occupazione e uso del demanio idrico senza titolo non rientranti nella disciplina della l.r. 77/2016, nonché all’utilizzazione delle acque senza titolo. La struttura competente accerta l’indennizzo con atto notificato al trasgressore.

Il recupero dell’indennizzo deve essere effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla notifica dell’atto di accertamento. Viene inoltre abrogata una disposizione dell’articolo 4 della l.r. 57/2017 relativa al recupero delle spese.

Procedure semplificate e indennizzi nella l.r. 57/2017

Per le concessioni aventi ad oggetto l’utilizzazione del demanio idrico e delle relative aree, la l.r. 57/2017 prevede una procedura semplificata basata su relazione asseverata sulla compatibilità idraulica. La documentazione deve essere trasmessa entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo.

Per le occupazioni senza titolo accertate dopo la stipula degli accordi, l’indennizzo è pari al canone per ogni anno di occupazione senza titolo, calcolato retroattivamente fino a un massimo di 5 annualità. Non si applicano interessi legali né l’imposta regionale. Le concessioni sono rilasciate entro 30 giorni dalla perizia asseverata e decorrono dal rilascio nell’ambito della vigenza dell’accordo. Agli illeciti amministrativi accertati d’ufficio si applicano le regole regolamentari e le sanzioni regionali.

Indennità di allagamento e limiti alla contribuzione pubblica

La l.r. 80/2015 introduce l’“indennità di allagamento” per le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento di aree interessate da opere idrauliche, quando non si proceda all’espropriazione. Le limitazioni devono essere iscritte nei pubblici registri immobiliari a cura dell’ente realizzatore.

Ai proprietari spetta un indennizzo pari a un terzo dell’indennità espropriativa, aumentabile fino a un ulteriore terzo in relazione all’aumento della frequenza di allagamento prevista nel progetto. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di calcolo. Per i danni prodotti nell’ambito del funzionamento di tali opere non sono concessi contributi.

Canoni del demanio idrico e aggiornamento annuale

Per i canoni di uso del demanio idrico e delle derivazioni di acque pubbliche, la legge conferma l’aggiornamento annuale da parte della Giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmata contenuto nella NADEF. Restano distinte le regole speciali per le grandi derivazioni idroelettriche.

Canone per le grandi derivazioni idroelettriche

Per le derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW, compresi gli impianti funzionalmente interdipendenti che raggiungono complessivamente tale soglia, dal 2025 si applica un canone articolato in:

  • componente fissa di 40 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione, corrisposta semestralmente;
  • componente variabile pari al 2,5% dei ricavi normalizzati, calcolata secondo criteri definiti con deliberazione regionale in coerenza con le linee guida ARERA.

La componente fissa si paga entro il 30 giugno e il 31 dicembre; la componente variabile è versata a consuntivo entro il 30 settembre e il 31 marzo dell’anno successivo. L’importo fisso è aggiornato annualmente se le variazioni dell’indice ISTAT superano il 5%, con effetto dall’anno successivo. Il concessionario deve mettere a disposizione i dati necessari e, se l’impianto è connesso anche a usi diversi dai servizi ausiliari, installare e mantenere le apparecchiature di misura richieste. La mancata comunicazione dei dati è qualificata come grave inosservanza. La Regione può stipulare intese con il gestore di rete e con il GSE per acquisire i dati utili.

Canone aggiuntivo per concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute

Per gli impianti di grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta e in attesa di nuova assegnazione è dovuto un canone annuo aggiuntivo di 30 euro per kW di potenza nominale media di concessione, oltre al canone fissato in concessione. Il canone è dovuto fino al completamento delle procedure di assegnazione.

Il pagamento avviene entro il 30 novembre dell’anno di riferimento; per la prima annualità e per l’anno di assegnazione il calcolo è pro rata mensile. Il canone aggiuntivo è aggiornato annualmente dal 1° gennaio 2025 in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento all’euro inferiore. La Giunta regionale definisce annualmente le variazioni entro il 31 ottobre dell’anno precedente.

Prosecuzione delle concessioni scadute fino alla riassegnazione

I titolari di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore della norma, o in scadenza prima del 31 dicembre 2024, possono proseguire l’esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti per conto della Regione fino al completamento delle nuove assegnazioni, ma comunque non oltre il 27 agosto 2025.

Durante tale periodo devono rispettare vincoli, prescrizioni del titolo concessorio e ulteriori condizioni fissate dalla struttura regionale. Oltre al canone già previsto in concessione, devono versare il canone aggiuntivo e un corrispettivo per l’utilizzo dei beni e delle opere affidate. Le modalità di calcolo di questo corrispettivo sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Disposizioni transitorie sulla disciplina dei canoni del demanio idrico

Per gli occupanti e utilizzatori senza titolo che abbiano presentato istanza di concessione o abbiano regolarmente pagato, la legge chiarisce che il canone decorre dal 1° gennaio 2016 e che la durata segue il termine massimo previsto dalla disciplina transitoria. Il canone è determinato secondo il regolamento regionale sui canoni del demanio idrico.

Viene inoltre precisato che, in un’altra fattispecie transitoria della l.r. 77/2016, si applica direttamente la disciplina regolamentare sulle occupazioni senza titolo.

Disposizioni finali sui pagamenti e neutralità finanziaria

Per i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022, relativi agli anni dal 2016 al 2020, dei canoni per il demanio idrico, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, delle correlate imposte regionali e degli indennizzi previsti dalla l.r. 77/2016, non si applica una specifica disposizione della l.r. 57/2017 richiamata dalla norma finale.

La legge dichiara infine la neutralità finanziaria, stabilendo che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.