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Legge

L.R. Toscana 6/2025

Disposizioni in materia di agriturismo d’epoca e di comunicazione dei dati. Modifiche alla l.r. 30/2003.

Normativa regionaleL.R. Toscana 6/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce la denominazione aggiuntiva di “agriturismo d’epoca” per strutture in complessi di pregio storico-architettonico vincolati dal Codice dei beni culturali. Riforma inoltre gli obblighi di comunicazione e registrazione giornaliera dei dati delle attività agrituristiche, demandando alla Giunta modalità e tempi. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Agriturismo d’epoca e comunicazione dati agrituristici

Agriturismo d’epoca e comunicazione dei dati nelle attività agrituristiche

La legge regionale Toscana 8 gennaio 2025, n. 6 interviene sulla disciplina delle attività agrituristiche contenuta nella l.r. 30/2003, introducendo una specifica denominazione per alcune strutture di pregio e aggiornando gli obblighi di trasmissione e registrazione dei dati da parte degli imprenditori agricoli.

Denominazione aggiuntiva di “agriturismo d’epoca”

La novella consente agli agriturismi che offrono alloggi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal d.lgs. 42/2004, di assumere la denominazione aggiuntiva di “agriturismo d’epoca”.

La previsione ha natura facoltativa e si applica solo alle strutture che presentano congiuntamente:

  • alloggi inseriti in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico;
  • assoggettamento ai vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Obblighi di comunicazione e registrazione dei dati agrituristici

La legge sostituisce integralmente l’articolo 10 della l.r. 30/2003, ridefinendo gli obblighi informativi degli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristiche.

L’imprenditore è tenuto a comunicare i dati richiesti per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 61/2024, al:

  • comune capofila della comunità d’ambito turistico, oppure
  • unione dei comuni competente per territorio.

Inoltre, l’imprenditore deve registrare giornalmente tali dati mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Le modalità operative e le tempistiche delle comunicazioni non sono fissate direttamente dalla legge, ma sono demandate alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 72 della l.r. 61/2024.

Profili temporali ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Non contiene una disciplina transitoria specifica né limiti temporali di applicazione delle nuove previsioni.

Neutralità finanziaria

È espressamente previsto che dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Testo integrale

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