L.R. Toscana 7/2025
Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 21 gennaio 2025, n. 7 corregge il testo unico del turismo: sopprime un riferimento alle “imprese” nei rifugi escursionistici e introduce, per le strutture ricettive extra-alberghiere con caratteristiche di civile abitazione, un regime transitorio valido fino al 31 dicembre 2025. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Disposizioni correttive su rifugi escursionistici e strutture ricettive extra-alberghiere
Disposizioni correttive in materia di turismo
La legge regionale Toscana n. 7 del 2025 interviene in modo puntuale sul testo unico del turismo, apportando una correzione alla disciplina dei rifugi escursionistici e una precisazione temporale al regime transitorio delle strutture ricettive extra-alberghiere con caratteristiche della civile abitazione.
Rifugi escursionistici
In relazione all’articolo 37 della l.r. 61/2024, la modifica elimina, alla lettera a) del comma 1, le parole “e imprese”. Il contenuto sostanziale della disciplina richiamata resta quindi quello del testo coordinato, ma con la soppressione del riferimento alle imprese in quel passaggio specifico.
Strutture ricettive extra-alberghiere con caratteristiche della civile abitazione
La legge interviene sull’articolo 144 della l.r. 61/2024 inserendo, all’inizio del comma 2, un limite temporale espresso: la disciplina transitoria opera “fino alla data del 31 dicembre 2025”.
Ne deriva che il regime transitorio previsto per tali strutture trova applicazione solo entro tale data, mentre dal 1° gennaio 2026 non risulta più richiamabile sulla base di questa disposizione.
Profili di legittimità costituzionale richiamati nel testo
Nel testo della legge è riportato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 218 del 2025, ha dichiarato inammissibili alcune questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 2 e non fondate altre questioni sollevate sul medesimo articolo, in riferimento agli articoli 3, 41, 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, anche in relazione all’articolo 832 del codice civile. Tale richiamo non modifica la disciplina sostanziale, ma segnala il passaggio del contenzioso costituzionale.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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