Sentenza del 17/06/2015 n. 12531 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato le cartelle di pagamento relative agli anni 1995, 1996 e 1998, sostenendo di averne avuto conoscenza soltanto quando le era stato notificato un avviso di vendita immobiliare. Ha contestato la validità delle notifiche, effettuate esclusivamente nei suoi confronti e non anche nei confronti della curatrice, necessaria per l'assistenza dell'inabilitata. In Cassazione ha inoltre dedotto, tra gli altri motivi, l'omessa pronuncia e la violazione delle norme sulla specificità dell'appello, sul giudicato interno e sulla notificazione degli atti agli incapaci.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo che la CTR avesse implicitamente esaminato e rigettato le relative eccezioni e che i motivi dell'appello fossero sufficientemente specifici. Ha invece accolto il terzo motivo: per una persona inabilitata la notificazione della cartella esattoriale deve essere effettuata sia all'inabilitato sia al curatore, perché quest'ultimo deve poter esercitare la necessaria funzione di assistenza e consentire una piena valutazione dell'eventuale impugnazione. La notifica effettuata soltanto all'inabilitata è stata qualificata come giuridicamente inesistente, non come mera nullità. La mancata indicazione del curatore nelle dichiarazioni dei redditi e la successiva richiesta di rateazione sono state ritenute irrilevanti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, che dovrà esaminare le contestazioni sulle cartelle e liquidare le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La notificazione della cartella di pagamento deve essere idonea a portare legalmente l'atto a conoscenza del destinatario e a consentirne l'impugnazione nei termini. Nel caso di persona inabilitata, tale funzione richiede anche la notifica al curatore.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 78 e seguenti
Disciplinano l'avviso di vendita immobiliare nell'ambito della riscossione coattiva. L'avviso presuppone cartelle validamente notificate e divenute definitive.
Codice di procedura civile, art. 75
Le persone prive o limitate nella capacità processuale stanno in giudizio mediante i soggetti che le rappresentano o assistono. La Corte ha applicato analogicamente tale principio alla notificazione della cartella esattoriale.
Codice di procedura civile, art. 132, n. 4
Non impone al giudice di rispondere separatamente a ogni argomento; le eccezioni incompatibili con la soluzione adottata possono considerarsi implicitamente rigettate.
Codice civile, artt. 393, 421 e 424
Riguardano gli effetti dell'inabilitazione e le forme di assistenza e rappresentanza dell'incapace. L'inabilitazione produce effetti dalla pubblicazione della sentenza e impone di considerare il curatore negli atti che incidono sulla capacità di agire e di difesa.
Codice di procedura civile, artt. 137 e seguenti
La disciplina generale delle notificazioni non esaurisce il problema: per gli incapaci occorre rispettare anche le regole sulla capacità processuale e sull'assistenza del curatore.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
I motivi di appello devono essere specifici. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente la specificità dei motivi proposti dal concessionario.
Massime di principio
- Quando un atto tributario o esecutivo incide direttamente sulla posizione di una persona inabilitata, la notificazione deve essere effettuata sia alla persona sia al curatore, salvo diversa disciplina applicabile.
- La notifica al solo inabilitato non consente, di regola, di far decorrere validamente il termine per impugnare la cartella, perché manca l'assistenza necessaria per l'esercizio pieno del diritto di difesa.
- L'omessa indicazione del curatore nelle dichiarazioni fiscali non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di individuare e notificare l'atto anche al curatore, se l'inabilitazione era già efficace.
- Un comportamento successivo, come la richiesta di rateazione, non sana automaticamente l'inesistenza della notifica né dimostra necessariamente una rinuncia consapevole al diritto di impugnare, soprattutto se manca la prova della partecipazione o conoscenza effettiva del curatore.
- Prima di procedere alla riscossione coattiva o alla vendita immobiliare occorre verificare la validità delle notifiche degli atti presupposti; se la notifica è inesistente, la definitività della cartella e gli atti esecutivi conseguenti possono essere contestati.
- La pronuncia non ha annullato definitivamente le cartelle nel merito: ha cassato la decisione della CTR e disposto il rinvio, lasciando al giudice di rinvio l'esame delle contestazioni della contribuente.
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