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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16142/2020 del 28/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trentino Riscossioni impugnava la sentenza della CTR di Trento che, nell'ambito di un giudizio di rimborso promosso da Aquafil per l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica relativa agli anni 2010-2011, aveva parzialmente accolto l'appello di TR (annullando in parte la pronuncia di primo grado favorevole ad Aquafil). Le questioni principali riguardavano: 1) la giurisdizione e la legittimazione attiva di Aquafil a chiedere il rimborso ai sensi dell'art. 14 del TUA; 2) la compatibilità dell'addizionale provinciale prevista dall'art. 6 del d.l. n. 511/1988 con il diritto dell'Unione (in particolare l'art. 1, § 2, della direttiva 2008/118/CE) e la conseguente eventuale disapplicazione retroattiva della norma nazionale; 3) questioni processuali accessorie (notificazione del ricorso, partecipazione dell'Agenzia delle dogane).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Trentino Riscossioni. In sintesi: - Ha dichiarato inammissibile la notifica del ricorso nei confronti dell'Agenzia delle dogane, che non era parte nel merito. - Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso relativi a giurisdizione e legittimazione attiva, poiché la giurisdizione e la legittimazione erano state implicitamente decise nel merito dalla Commissione tributaria di primo grado e non erano state impugnate in appello, originando giudicato interno; - Ha invece esaminato e respinto il terzo motivo sul contrasto tra l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 e il diritto comunitario: la Corte ha ritenuto che il regime delle addizionali provinciali alle accise era legittimato in linea di principio dalle direttive UE purché rispettasse due condizioni cumulate (rispetto delle regole di imposizione per base imponibile/calcolo/esigibilità/controllo e sussistenza di una "finalità specifica" non meramente di bilancio). Nel caso di specie la seconda condizione non era soddisfatta perché la normativa nazionale non prevedeva un vincolo di destinazione del gettito idoneo a garantire una finalità specifica (la mera destinazione alle risorse regionali/locali non è sufficiente). Conseguentemente l'art. 6 del d.l. 511/1988 nella versione applicabile ratione temporis è stato disapplicato per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva 2008/118/CE; le addizionali contestate per il periodo oggetto di domanda di rimborso non risultano dovute. La Corte ha rigettato il ricorso di TR, compensando integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA), art. 14

    richiamata quale base normativa dell'istanza di rimborso

    art. 14 TUA è la norma procedurale che consente il rimborso dell'accisa/addizionali; la Corte non ha escluso la legittimazione di Aquafil ai sensi di tale norma, ritenuta pacificamente applicabile dal giudice di primo grado

  • D.l. 29 novembre 1988, n. 511, art. 6

    "Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica"

    la norma istituiva l'addizionale provinciale; la Corte ha ritenuto che, pur rispettando le modalità tecniche dell'accisa (quindi la prima condizione comunitaria), manca la finalità specifica richiesta dal diritto UE e va quindi disapplicata

  • Direttiva 2008/118/CE, art. 1, § 2

    "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche..."

    la Corte interpreta questa disposizione (anche alla luce della giurisprudenza CJEU) nel senso che le imposte addizionali sono ammesse solo se rispettano le regole di imposizione e perseguono una finalità specifica, non meramente di bilancio; mancando ciò la norma nazionale deve essere disapplicata

  • Direttiva 92/12/CEE, art. 3, § 2

    "I prodotti ... possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione..."

    disposizione sovrapponibile alla direttiva 2008/118/CE; utilizzata per stabilire i requisiti di legittimità delle imposte addizionali

  • Direttiva 2003/96/CE

    richiamata per estendere l'applicazione dell'accisa all'energia elettrica

    indica che l'energia elettrica rientra nell'ambito delle accise armonizzate, rendendo applicabili le regole sopra richiamate

  • D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 5

    ha sostituito l'art. 6 del d.l. n. 511/1988

    ha riformulato la disciplina nazionale recependo la direttiva europea e confermando la prevedibilità delle addizionali; la Corte osserva che la versione applicabile ratione temporis deriva dalle modifiche di questo d.lgs.

  • D.l. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. con mod.), e d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    abrogazioni dell'addizionale provinciale con decorrenze 01/01/2012 e 01/04/2012

    norme che hanno abrogato successivamente l'istituto a livello nazionale; rilevanti per definire l'arco temporale controverso (giugno 2010 - dicembre 2011)

  • D.l. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 2-bis

    menzionata come disposizione che riferisce potenzialmente il gettito alla gestione dei rifiuti

    la Corte osserva che la norma è espressa in termini potenziali e non prova la destinazione effettiva del gettito; non è sufficiente per soddisfare il requisito di finalità specifica

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 1 e 3

    richiamato in relazione ai motivi di ricorso per vizio di giurisdizione e per violazione di norme

    norma di legittimità impugnatoria utilizzata da TR; la Corte ha ritenuto inammissibili taluni motivi per formazione di giudicato o per essere meramente rimesse in discussione questioni non impugnate

  • Principio di disapplicazione delle norme nazionali incompatibili con il diritto comunitario (giurisprudenza Cassazione e CJEU)

    richiamati numerosi precedenti di legittimità nazionale e sentenze della Corte di giustizia (es. C-103/17, Statoil, La Messer France)

    la Corte afferma che l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'UE è immediatamente applicabile e impone la disapplicazione delle disposizioni nazionali incompatibili

Massime di principio

  • Se una questione di giurisdizione o di legittimazione è stata decisa implicitamente nel merito dalla decisione di primo grado e non è stata specificamente impugnata, si forma giudicato interno e la questione non può essere riesaminata in cassazione.
  • Perché uno Stato membro possa applicare imposte addizionali alle accise su prodotti come l'energia elettrica, sono richieste cumulativamente: (a) il rispetto delle regole di imposizione per base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo; (b) l'esistenza di una finalità specifica dell'imposta, non riconducibile a mera finalità di bilancio.
  • La mera previsione normativa o una generica destinazione del gettito a risorse regionali/locali non costituiscono di per sé una "finalità specifica" ai sensi della giurisprudenza CJEU; occorre un nesso diretto e vincolante tra gettito e spese specifiche (es. riduzione costi ambientali connessi al consumo gravato dall'imposta).
  • Quando una norma interna è incompatibile con il diritto dell'Unione così come interpretato dalla Corte di Giustizia, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna per i casi concreti; ciò può comportare il riconoscimento del rimborso o l'esclusione del tributo dovuto.
  • In contenziosi di rimborso tributario è fondamentale provare non solo la fonte normativa che autorizza il prelievo, ma anche la concreta destinazione del gettito se la legittimità dell'imposta è fondata su una finalità specifica; una prova effettiva della destinazione può fare la differenza.
  • Le eccezioni di forma o di partecipazione al processo (es. notifica a soggetti che non sono parti nel merito) possono condurre all'inammissibilità di atti processuali e devono essere valutate preliminarmente.

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