L.R. Piemonte 26/2002
"Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 26/2002 riconosce la funzione educativa e sociale degli oratori di parrocchie, istituti cattolici e altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, prevedendo il coinvolgimento in organismi regionali, la stipula di protocolli d’intesa e il finanziamento di progetti specifici. Lo stanziamento è previsto per il bilancio 2002 e per gli anni 2003-2004 con la relativa dotazione indicata.
Riconoscimento e sostegno alle attività di oratorio di parrocchie ed enti di culto
Riconoscimento e valorizzazione degli oratori
La legge della Regione Piemonte riconosce la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio. Il provvedimento si inserisce nel quadro della legge n. 328/2000 e si rivolge alle comunità locali, con particolare attenzione ai minori, agli adolescenti e ai giovani, anche con disabilità.
Finalità e ambito di intervento
La disciplina valorizza gli oratori come soggetti sociali ed educativi finalizzati alla promozione, all’accompagnamento e al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani che vi accedono spontaneamente. L’intervento regionale è quindi orientato a rafforzare il ruolo sociale di tali realtà nell’ambito delle politiche per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani.
Partecipazione agli organismi regionali
In sede di elaborazione del Programma regionale di interventi nell’area minori, adolescenti e giovani, la Regione può invitare la Regione ecclesiastica piemontese della Chiesa cattolica e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato a partecipare a commissioni consultive e ad altri organismi regionali competenti per il settore, tramite rappresentanti da essi designati.
Ruolo dei soggetti religiosi e iniziative ammissibili
La Regione riconosce alle parrocchie e agli altri soggetti indicati dalla legge la titolarità a promuovere programmi, azioni e interventi da realizzare negli oratori. Tali iniziative possono riguardare:
- diffusione dello sport;
- promozione di attività culturali nel tempo libero;
- prevenzione e contrasto dell’emarginazione sociale;
- contrasto del disagio, anche connesso a handicap;
- prevenzione della devianza in ambito minorile.
Protocolli d’intesa e accesso ai finanziamenti
Per conseguire le finalità della legge, la Regione si impegna a sottoscrivere un apposito protocollo d’intesa con la Regione ecclesiastica piemontese, con le organizzazioni rappresentative degli istituti cattolici e con gli altri soggetti destinatari della disciplina. I soggetti ammessi a beneficiare degli interventi regionali accedono ai finanziamenti sulla base della presentazione di specifici progetti.
Regime finanziario
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva di euro 1.000.000,00 nel bilancio di previsione 2002. È istituito nel bilancio 2002 un capitolo dedicato nell’UPB 30041, con dotazione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa. La copertura è assicurata mediante riduzione della dotazione dell’UPB 09011 per il 2002; per gli anni 2003 e 2004 la copertura è prevista con la medesima dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2002-2004.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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