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Legge

L.R. Piemonte 25/2002

["Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali".[1]

Normativa regionaleL.R. Piemonte 25/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Piemonte istituisce un registro regionale per operatori e istituti delle pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali (tra cui agopuntura, omeopatia, osteopatia, chiropratica, ecc.), disciplina Commissione, requisiti formativi e iscrizione. Prevede regole transitorie per gli operatori già attivi e oneri finanziari limitati agli anni 2003-2004.

Registro regionale per le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali

Registro regionale delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali

La legge della Regione Piemonte istituisce un sistema regionale di riconoscimento, formazione e iscrizione per diverse pratiche terapeutiche e discipline non convenzionali, in un’ottica di pluralismo scientifico e libertà di scelta del paziente. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio piemontese.

Ambito di applicazione e pratiche riconosciute

La normativa riconosce, per le proprie finalità, le seguenti pratiche e discipline:

  • agopuntura
  • fitoterapia
  • omeopatia
  • omotossicologia
  • medicina antroposofica
  • medicina tradizionale cinese
  • ayurveda
  • naturopatia
  • shiatsu
  • reflessologia
  • osteopatia
  • chiropratica

La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve individuare con propria deliberazione le attività specifiche afferenti a tali pratiche, sentita la Commissione consiliare competente.

Commissione regionale permanente

È prevista l’istituzione, entro 120 giorni dall’approvazione della legge, di una Commissione permanente presso l’Assessorato regionale alla Sanità. La Commissione è composta da rappresentanti dell’amministrazione regionale, degli ordini professionali, dell’università, delle associazioni dei consumatori e da un rappresentante per ciascuna disciplina riconosciuta.

La Commissione è assistita da una segreteria tecnica interna alla Direzione competente dell’Assessorato alla Sanità. Ai componenti spettano compensi determinati dalla Giunta regionale, in deroga alla disciplina regionale generale sui compensi per commissioni e collegi.

Compiti della Commissione

La Commissione svolge funzioni di indirizzo, verifica e supporto tecnico-amministrativo. In particolare:

  • coordina e promuove la divulgazione delle pratiche terapeutiche e non convenzionali nei programmi di prevenzione ed educazione alla salute;
  • redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell’attività svolta, utile per la programmazione e la spesa dell’Assessorato alla Sanità;
  • collabora alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti formativi pubblici e privati;
  • verifica il possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro regionale degli operatori;
  • individua eventuali modalità di compensazione, anche tramite crediti formativi, per consentire ai laureati in medicina e chirurgia di raggiungere i requisiti minimi previsti.

Requisiti minimi per gli istituti di formazione

La legge distingue i requisiti formativi in base alla disciplina:

  • per osteopatia, chiropratica, agopuntura, fitoterapia, omotossicologia, medicina antroposofica, medicina tradizionale cinese, ayurveda e omeopatia è richiesto un percorso di 6 anni, con almeno 5.000 ore di credito formativo e un esame finale di idoneità;
  • per reflessologia, naturopatia e shiatsu è richiesto un percorso di 3 anni, con almeno 750 ore di credito formativo e un esame finale di idoneità.

Registro regionale degli operatori

Presso l’Assessorato competente in materia di Sanità è istituito il registro regionale degli operatori, articolato in due sezioni:

  • operatori medici
  • operatori non medici

L’iscrizione avviene su richiesta dell’interessato, previa autorizzazione della Commissione, dopo il superamento di una prova teorico-pratica e la presentazione di attestati formativi rilasciati da istituti riconosciuti dalle associazioni nazionali di specialità e dalla Commissione stessa.

Regime transitorio per gli operatori già attivi

Gli operatori che esercitavano sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della legge devono presentare domanda di iscrizione entro l’anno successivo, allegando i titoli professionali e la documentazione utile a dimostrare i percorsi formativi seguiti.

La Commissione valuta la documentazione e i requisiti minimi, e, salvo quanto previsto per la compensazione formativa, rilascia l’autorizzazione all’iscrizione nella sezione pertinente del registro.

Monitoraggio successivo

Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge, e poi con cadenza annuale, l’Assessorato regionale alla Sanità effettua un monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina. Gli esiti sono trasmessi alla competente Commissione consiliare.

Disposizioni finanziarie

Per gli anni 2003 e 2004 è prevista una spesa complessiva di euro 250.000 annui, destinata a:

  • promozione, divulgazione e informazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali;
  • monitoraggio sull’attuazione della disciplina;
  • gestione della Commissione regionale permanente.

La copertura è assicurata mediante riduzione di corrispondenti stanziamenti del bilancio regionale, con specifico riferimento alle unità previsionali di base indicate dalla legge.

Valutazione di obsolescenza

La legge è oggi sostanzialmente superata nella sua parte operativa, perché collegata a termini iniziali, adempimenti transitori e stanziamenti riferiti agli esercizi 2003-2004. Rimane quindi di interesse soprattutto storico-sistematico, più che per applicazioni pratiche attuali.

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