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Sentenza

Sentenza n. 3088/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Casoria sulla richiesta di rilascio dell’autorizzazione al mantenimento delle insegne di esercizio installate in adiacenza alla facciata del locale commerciale Le Flapalù Ricevimenti, sito in Casoria alla Via Circumvallazione Esterna n. 29, assunta al protocollo con il numero 30614 del 29.4.2025; nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione Comunale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche mediante fissazione di un termine ad hoc con nomina, ove occorrente, di un commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202504130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di autorizzazione al mantenimento delle insegne di esercizio installate presso il locale commerciale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha presentato al Comune di Casoria, il 29 aprile 2025, un'istanza corredata dalla documentazione indicata nel ricorso per ottenere l'autorizzazione al mantenimento delle insegne di esercizio installate in adiacenza alla facciata del proprio locale. L'amministrazione non ha fornito alcun riscontro, neppure istruttorio, né ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso. La ricorrente ha quindi dedotto la violazione dell'obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990 e ha proposto l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, l'ordine al Comune di concludere il procedimento e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito. La società ha inoltre integrato la documentazione depositando gli atti richiesti prima dell'udienza camerale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che al momento della decisione persisteva l'inerzia dell'amministrazione e che l'azione ex art. 117 c.p.a. mira a ottenere non già un determinato contenuto decisorio, ma l'adozione di un provvedimento espresso idoneo a concludere il procedimento. Un eventuale atto meramente infraprocedimentale o soprassessorio non sarebbe sufficiente, poiché costituirebbe un rinvio sine die. Il Comune di Casoria è stato dichiarato obbligato a pronunciarsi sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il preposto alla Direzione dell'Area Pianificazione Strategica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, da attivare su istanza di parte e con termine di ulteriori sessanta giorni. Le eventuali spese della funzione commissariale, liquidate in euro 500,00, sono state poste a carico del Comune; il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori. È stata disposta, dopo il passaggio in giudicato, la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 31 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente di accertare l'illegittimità del silenzio e di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice; in caso di ulteriore inerzia consente la nomina preventiva di un commissario ad acta.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    È stato applicato per assegnare al Comune il termine di trenta giorni per concludere il procedimento.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    Ha fondato la trasmissione della sentenza, una volta passata in giudicato, alla Procura regionale della Corte dei conti.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando, al momento della decisione, permane l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un'istanza sulla quale essa ha l'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso.
  • Nel giudizio ex art. 117 c.p.a. il giudice accerta l'obbligo di provvedere, senza sostituirsi all'amministrazione nella determinazione del contenuto della decisione, che può essere favorevole o sfavorevole all'istante.
  • L'adozione di un atto meramente infraprocedimentale o soprassessorio non esclude l'illegittimità del silenzio, perché non conclude il procedimento e integra un rinvio sine die dell'adempimento amministrativo.
  • In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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