Sentenza n. 624/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione int. Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente a oggetto, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - l’annullamento della sentenza del TAR Sicilia Sez. Staccata Catania, 2^ Sez., n. -OMISSIS- del 2025 che ha rigettato il ricorso promosso da “-OMISSIS-” S.r.l. annullando parzialmente il provvedimento di lottizzazione abusiva n. 17 del 17/4/2024, emesso dal Comune di Aci Bonaccorsi nei confronti degli odierni appellati “-OMISSIS-” S.r.l. e Sigg.ri -OMISSIS-, escludendo dall’annullamento (e pertanto mantenendo valido il provvedimento) i “soli” fabbricati che erano stati oggetto di permesso di costruire in Sanatoria n. 3012 del 7/3/2012 e le opere di cui alla SCIA n. 4787/2012 dichiarate compatibili con la destinazione dell’area; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da “-OMISSIS-” S.r.l.: - la riforma della sentenza di rigetto n. -OMISSIS- resa dal TAR Catania, sez. II, pubblicata il 24/7/2025 all’esito del giudizio R.G. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso della società conduttrice contro il provvedimento comunale di sospensione della lottizzazione abusiva e divieto di disporre dei suoli e delle opere
Esito
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo che fosse riconosciuta la piena legittimità dell'ordinanza comunale di sospensione della lottizzazione abusiva, anche con riguardo ai proprietari, ai fabbricati oggetto di precedente permesso di costruire in sanatoria, alle opere assistite da titoli edilizi e ai terreni circostanti, nonché l'obbligo solidale di rimessione in pristino. Ha dedotto l'omessa valutazione unitaria degli interventi, l'indebita limitazione degli effetti dell'accertamento della lottizzazione, l'erroneo rilievo attribuito al permesso di costruire in sanatoria e alla SCIA del 2012, la mancata considerazione del vincolo paesaggistico e dell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso, oltre alla mancata riunione con un distinto giudizio riguardante la medesima vicenda. La società conduttrice ha proposto appello incidentale autonomo, sostenendo l'insussistenza della lottizzazione abusiva in ragione della destinazione ludico-sportiva asseritamente consolidata dai titoli edilizi del 2012 e della natura leggera, amovibile, non volumetrica o strumentale all'attività sportiva delle opere contestate. In subordine, ha chiesto di estendere ai proprietari l'imputazione della lottizzazione abusiva. I proprietari hanno resistito all'appello principale, sostenendo che le questioni relative alla loro posizione fossero oggetto di un distinto giudizio.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato inammissibile l'appello principale del Comune per difetto di interesse. La sentenza appellata aveva infatti respinto integralmente il ricorso della società contro l'ordinanza comunale, sicché l'atto repressivo era rimasto efficace nei confronti della parte che ne aveva chiesto l'annullamento e il Comune non aveva subito alcuna soccombenza, né formale né sostanziale. L'appello non può essere utilizzato dalla parte vittoriosa per ottenere soltanto una motivazione più ampia o una diversa proiezione soggettiva e oggettiva degli effetti dell'ordinanza, in assenza di un capo decisorio autonomamente lesivo o di un effetto conformativo meno favorevole. Anche la censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, poiché non era stato formulato un autonomo motivo contro la compensazione e la richiesta era contenuta soltanto nelle conclusioni. È stata respinta l'eccezione di tardività dell'appello incidentale: il termine di sessanta giorni, scadente il 7 dicembre 2025, domenica, era prorogato al 9 dicembre, essendo festivo anche l'8 dicembre, e l'impugnazione era stata notificata in tale data. L'appello incidentale autonomo è stato quindi esaminato, ma respinto nel merito. I titoli edilizi del 2012 potevano legittimare soltanto le opere da essi contemplate e non dimostravano la legittimità dell'intero assetto del fondo. La società non aveva provato che tutte le opere contestate fossero comprese nei titoli o prive di autonoma incidenza urbanistico-edilizia. Il giudice ha valorizzato la connessione funzionale degli interventi, finalizzati alla realizzazione e all'ampliamento di un complesso impianto sportivo durevole; né l'assenza di nuova volumetria per alcuni interventi né l'amovibilità di alcune strutture escludevano l'incidenza urbanistica. La precarietà deve essere valutata in base alla funzione concreta e alla destinazione dell'opera, non alla sola possibilità materiale di rimozione. È stata infine respinta la domanda subordinata di estendere ai proprietari l'imputazione dell'illecito, perché estranea alla rimozione del capo sfavorevole alla società e diretta soltanto ad aggravare la posizione di altri soggetti. Le spese del grado sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. 380/2001
Il primo giudice non ha negato rilievo ai titoli edilizi del 2012, ma ne ha circoscritto gli effetti alle opere da essi contemplate, escludendo che il permesso di costruire in sanatoria e la SCIA fossero, di per sé, sufficienti a dimostrare la legittimità dell’intero assetto impresso al fondo.
Il titolo edilizio, anche se rilasciato in sanatoria, produce effetti limitati alle opere specificamente ricomprese e non legittima automaticamente la complessiva trasformazione urbanistica del fondo; la lottizzazione abusiva può essere desunta dalla valutazione unitaria e funzionale degli interventi.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
L’appello principale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., in relazione al principio generale di cui all’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno previsto dall’art. 39 c.p.a..
L'appello è inammissibile quando è proposto da una parte già integralmente vittoriosa e non è diretto a rimuovere un capo decisorio concretamente lesivo.
art. 100 c.p.c.
L’interesse all’impugnazione, quale condizione dell’azione nella fase di gravame, richiede che dalla riforma della decisione possa derivare alla parte appellante un’utilità giuridicamente apprezzabile, consistente nella rimozione di un effetto pregiudizievole prodotto da un capo della pronuncia gravata.
L'interesse a impugnare richiede un'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile derivante dalla riforma della decisione; non basta l'interesse a ottenere una motivazione diversa o più ampia.
art. 39 c.p.a.
L’appello principale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., in relazione al principio generale di cui all’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno previsto dall’art. 39 c.p.a..
Il principio generale dell'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. si applica al processo amministrativo mediante il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a.
art. 101, comma 1, c.p.a.
La devoluzione al giudice d’appello non può essere affidata a una mera istanza conclusiva, occorrendo, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., la specifica deduzione dei capi della sentenza impugnati e delle relative censure.
La censura d'appello deve individuare specificamente il capo impugnato e le ragioni della sua illegittimità; una richiesta formulata soltanto nelle conclusioni è inammissibile per difetto di specificità.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Tale giorno cadeva di domenica; il giorno successivo, 8 dicembre 2025, è parimenti festivo. Trova quindi applicazione l’art. 52, comma 2, c.p.a., secondo cui il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Quando il termine processuale scade in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo; se anche il giorno immediatamente seguente è festivo, la proroga opera ulteriormente.
Massime di principio
- La parte integralmente vittoriosa nel dispositivo non ha interesse a proporre appello per ottenere soltanto una motivazione più ampia, più coerente con la propria tesi o idonea a rafforzare astrattamente la legittimità dell'azione amministrativa; l'interesse all'impugnazione richiede la rimozione di un capo decisorio concretamente lesivo o di un effetto conformativo non pienamente satisfattivo.
- L'appello incidentale autonomo, proposto dalla parte soccombente in primo grado contro il capo che ha respinto la sua domanda, conserva la propria efficacia e deve essere esaminato anche se l'appello principale è dichiarato inammissibile, quando non sia adesivo, dipendente o tardivo.
- I titoli edilizi, compreso il permesso di costruire in sanatoria e la SCIA, legittimano soltanto le opere specificamente contemplate e non dimostrano da soli la legittimità dell'intero assetto urbanistico-edilizio impresso a un fondo.
- Ai fini della lottizzazione abusiva, le opere possono essere valutate unitariamente in ragione della loro connessione funzionale e della destinazione alla realizzazione o all'ampliamento di un complesso stabile; l'assenza di nuova volumetria o la possibilità materiale di rimozione di singoli manufatti non esclude l'incidenza urbanistica.
- La precarietà urbanistico-edilizia di un manufatto non dipende dalla sola amovibilità materiale, ma dalla funzione concretamente svolta e dalla sua destinazione a soddisfare esigenze temporanee oppure stabili.
- La domanda d'appello diretta ad aggravare la posizione di altri soggetti, senza essere funzionale alla rimozione del capo sfavorevole all'appellante, eccede la funzione propria dell'impugnazione ed è inammissibile o comunque non accoglibile.
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