Cassazione Civile, Ordinanza n. 06487/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del processo depositata dai ricorrenti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, senza pronunciare sulle spese perché le parti intimate non avevano svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia aveva ad oggetto una vendita, come indicato nell'oggetto del procedimento. Il ricorso per cassazione era stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1700/2019. Nel corso del giudizio di legittimità, però, i ricorrenti hanno depositato rinuncia agli atti del processo. Il Procuratore generale ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio. Non emergono dal testo ulteriori dettagli sulla fattispecie sostanziale, sui motivi originari del ricorso o sulle difese delle intimate.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia agli atti del processo, una volta depositata dai ricorrenti, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
L'estinzione del giudizio di cassazione viene dichiarata in conseguenza della rinuncia, senza statuizione sulle spese in assenza di difese delle parti intimate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia agli atti del processo depositata dalla parte ricorrente determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la parte intimata non svolge difese, il giudice può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese.
- La rinuncia al ricorso assorbe l'esame del merito e impedisce qualsiasi pronuncia sulla fondatezza delle censure proposte.
Come è indicizzato
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