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Sentenza

Sentenza n. 12087/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione Dirigenziale n. prot. CA/51287/2025 del 21.3.2025 avente ad oggetto "Autorizzazione al trasferimento di sede in ambiti di tutela di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dal locale sito in Piazza in Campo Marzio 6 al locale sito in Via della Stamperia 64 (con esclusivo accesso in Via della Stamperia 64)" - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: della nota del Municipio I di Roma Capitale prot. CA/2024/0193145 del 7 novembre 2024 avente ad oggetto “Richiesta di proroga sospensione attività di somministrazione – Locale sito in Piazza in Campo Marzio 6.” - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202512879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione al trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande da Piazza Campo Marzio 6 a Via della Stamperia 64; con motivi aggiunti, nota di proroga del termine per l’attivazione dell’esercizio nella sede originaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione ubicato a poche decine di metri dalla nuova sede della controinteressata e rivolto al medesimo bacino di utenza, ha dedotto la propria legittimazione e interesse ad agire sulla base della vicinitas commerciale e della flessione dei ricavi successiva all’apertura dell’esercizio concorrente. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 11, commi 2 e 3, della DAC n. 35/2010, dell’art. 3 l. 241/1990 e dei principi di imparzialità, trasparenza e buona fede, nonché difetto di istruttoria e contraddittorietà con precedenti provvedimenti, sostenendo che il trasferimento era vietato perché il nuovo locale, pur sito in Via della Stamperia, era adiacente e disposto ad angolo con Via della Panetteria, strada espressamente tutelata dal regolamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e l’elusione degli artt. 7 e 16 della DAC n. 35/2010, dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 1 l. 241/1990, sostenendo che la precedente apertura dell’esercizio in Via della Panetteria, protrattasi soltanto per tre giorni, costituiva un indice dell’elusione della disciplina regolamentare. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota con cui Roma Capitale aveva concesso una proroga di 180 giorni del termine per l’attivazione dell’autorizzazione relativa alla sede originaria, deducendo la violazione degli artt. 7 e 16 della DAC n. 35/2010. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di vicinitas commerciale, di legittimazione e di interesse, nonché la mancata tempestiva impugnazione della nota di proroga.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo. La società ricorrente esercita la medesima attività della controinteressata in locali situati a poche decine di metri, nel medesimo bacino di utenza turistico-commerciale; tale prossimità è sufficiente a radicare la vicinitas commerciale, la legittimazione e l’interesse a ricorrere. Non è necessaria la prova di un danno già concretamente verificatosi, essendo sufficiente un danno potenziale non implausibile; nel caso concreto, peraltro, i prospetti contabili prodotti evidenziavano una flessione dei ricavi dopo l’apertura dell’esercizio concorrente. Il Collegio ha inoltre escluso che la mancata impugnazione della nota di proroga rendesse inammissibile il ricorso, poiché la nota era anteriore, riguardava la sede originaria e non apparteneva alla medesima sequenza procedimentale del trasferimento impugnato. Nel merito, il primo motivo è stato accolto con portata dirimente. L’art. 11, commi 2 e 3, della DAC n. 35/2010 vieta il trasferimento di attività ubicate all’esterno delle vie e piazze tutelate in locali adiacenti alle medesime e disposti ad angolo con esse. Il nuovo esercizio della controinteressata, pur collocato in Via della Stamperia, presentava affacci e segni distintivi su Via della Panetteria, espressamente indicata dalla norma regolamentare, ed era quindi ricompreso nel divieto. La ratio della disciplina è preservare lo status quo e prevenire l’aggravamento della pressione antropica e della concentrazione di attività di somministrazione nella città storica, tutelando anche le vie e piazze protette e le loro immediate adiacenze. Il provvedimento autorizzatorio è stato pertanto annullato, senza necessità di esaminare il secondo motivo. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro una nota priva di portata lesiva per la ricorrente e priva di nesso con il trasferimento contestato. Le spese sono state compensate per la parziale novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 11, commi 2 e 3, DAC n. 35/2010

    “Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati negli Ambiti di cui al comma 4 del precedente art. 10, è consentito il trasferimento di sede esclusivamente all’interno del medesimo Ambito [...]”; “È fatto divieto di trasferimento di attività ubicate all’esterno delle Vie e Piazze menzionate nel comma 2 del presente articolo in locali adiacenti alle medesime e disposti ad angolo con esse”.

    Il divieto comprende il trasferimento in un locale che, pur avendo accesso principale su una strada diversa, sia adiacente e disposto ad angolo rispetto a una via espressamente tutelata e presenti su di essa affacci o segni distintivi idonei a incrementare la pressione antropica nell’area.

  • artt. 7 e 16 DAC n. 35/2010

    Richiamati nei motivi di ricorso e nei motivi aggiunti; il testo non espone un’interpretazione decisiva autonoma, poiché la decisione è fondata sull’art. 11, commi 2 e 3.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione dell’obbligo di motivazione; il motivo non è stato esaminato autonomamente dopo l’accoglimento della censura principale.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato in relazione ai principi di imparzialità, trasparenza e buona fede; il motivo non è stato esaminato autonomamente dopo l’accoglimento della censura principale.

  • art. 26 DAC n. 35/2010

    La nota di proroga richiamava tale disposizione quale base del termine di decadenza per l’attivazione dell’autorizzazione nella sede originaria; la nota è stata ritenuta priva di portata lesiva e non collegata al trasferimento impugnato.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per lo scambio delle memorie conclusionali; non forma oggetto di una specifica statuizione interpretativa.

Massime di principio

  • La vicinitas commerciale può fondare la legittimazione e l’interesse a ricorrere del titolare di un esercizio quando l’attività concorrente, operante nello stesso settore merceologico, è ubicata a distanza ravvicinata e si rivolge al medesimo bacino di utenza. Non è necessario dimostrare un danno già concretamente consolidato, essendo sufficiente un pregiudizio potenziale non implausibile, desumibile dalle caratteristiche dei luoghi e, ove disponibili, da elementi contabili non adeguatamente smentiti.
  • La mancata impugnazione di un atto precedente non determina l’inammissibilità del ricorso contro un atto successivo quando il primo atto riguarda una diversa fase o sede dell’attività e non presenta un nesso procedimentale con il provvedimento successivo lesivo.
  • Il divieto regolamentare di trasferire un’attività di somministrazione in locali adiacenti e disposti ad angolo rispetto a vie o piazze tutelate opera anche quando l’accesso principale del nuovo esercizio si trovi su una strada diversa, se il locale presenta affacci o segni distintivi sulla via protetta e la collocazione è idonea ad aggravare la pressione antropica nell’area.
  • La disciplina che limita i trasferimenti degli esercizi di somministrazione nelle aree storiche può perseguire non solo la conservazione del numero complessivo delle attività, ma anche il mantenimento dello status quo e la prevenzione dell’aggravamento della pressione antropica e della concentrazione commerciale nelle vie e piazze maggiormente tutelate.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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