Sentenza n. 2404/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - degli atti e dei provvedimenti con cui ATS Brescia e Regione Lombardia hanno provveduto alla validazione e liquidazione degli importi spettanti alla società Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.a. per le prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate nel corso dell'esercizio 2022, fra cui, in particolare: i) il Decreto del Direttore Generale di ATS Brescia n. 372 in data 23 giugno 2023 (comunicato alla ricorrente con mail di ATS Brescia in data 12 luglio 2023 – doc. 1 e 2), nella parte in cui provvede alla determinazione del finanziato ambulatoriale da riconoscere alla ricorrente quanto alle prestazioni erogate a favore dei pazienti lombardi; ii) il decreto regionale n. 6983 in data 12 maggio 2023, recante “Assegnazione definitiva alle Agenzia di tutela della Salute, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, all’AREU, all’Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e alle Fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2022” (di contenuto ignoto alla ricorrente e della cui adozione quest’ultima è venuta a conoscenza con il detto Decreto della ATS Brescia n. 372 in data 23 giugno 2023); - di tutti ad essi gli atti preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi, fra cui, per quanto occorrer possa, la D.G.R. della Lombardia n. XI/6387 in data 16 maggio 2022 (recante “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022”), nella parte in cui le regole di finanziamento di cui all’Allegato 6 vadano intese, quanto alle prestazioni ambulatoriali, nel senso di applicare abbattimenti anche alla produzione complessiva delle strutture sanitarie oltre che a quella relativa ai singoli budget di struttura assegnati per pazienti regionali ed extraregionali, così duplicando le regressioni sulle stesse prestazioni e/o applicandole anche a prestazioni ad esse non soggette (doc. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di validazione, determinazione e liquidazione del finanziamento spettante per prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate nell’esercizio 2022, inclusi il decreto di ATS Brescia n. 372/2023, il decreto regionale n. 6983/2023 e le regole regionali di finanziamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui ATS Brescia e Regione Lombardia hanno determinato e liquidato il finanziamento relativo alle prestazioni ambulatoriali rese nel 2022. In particolare, ha contestato l’applicazione delle regole di finanziamento regionali nel senso di assoggettare ad abbattimenti la produzione complessiva della struttura, oltre a quella riferita ai singoli budget assegnati per pazienti regionali ed extraregionali, deducendo così una duplicazione delle regressioni e l’applicazione degli abbattimenti anche a prestazioni non soggette. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato un’istanza per la declaratoria di improcedibilità per cessata materia del contendere, chiedendo anche la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo che dall’istanza della ricorrente emergesse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio ha escluso, tuttavia, la cessazione della materia del contendere, perché dagli atti e dalla documentazione non risultava evidente che la pretesa azionata fosse stata pienamente soddisfatta, come richiesto dall’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state dichiarate irripetibili, in considerazione della mancata costituzione delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere presuppone che sia evidente che la pretesa del ricorrente sia stata pienamente soddisfatta; in mancanza di tale prova, non può essere dichiarata.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso quando il ricorrente non abbia più interesse a ottenere una pronuncia, anche se non risulti dimostrato che la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta.
- La cessazione della materia del contendere richiede l’evidenza del pieno soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio; la mera sopravvenuta carenza di interesse non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1110/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1111/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1113/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1114/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1115/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →