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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05023/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Catania del 17/04/2025 che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti di Simona Torre per il reato di furto (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.) ritenendo improcedibile l'azione penale per mancanza di querela a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. Il fatto riguarda l'impossessamento di energia elettrica mediante manomissione del contatore. Il Procuratore sostiene che l'energia elettrica è "cosa destinata a pubblico servizio" indipendentemente dalle modalità di sottrazione, per cui la circostanza aggravante doveva essere applicata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto errata la motivazione del Tribunale che aveva escluso la qualificazione dell'energia come cosa destinata a pubblico servizio sulla base della mera presenza del contatore in capo all'utente e del principio della "traditio". La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la circostanza aggravante dell'art. 625 n. 7 c.p. va valutata in base alla oggettiva destinazione del bene a servizio pubblico e non all'oggetto dei mezzi usati per l'impossessamento. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7, cod. pen.

    prescrive l'aggravante per il furto commesso su cose "destinate a pubblico servizio"

    La Corte interpreta la norma in senso oggettivo: la circostanza aggravante sussiste quando il bene è caratterizzato da una destinazione funzionale a un servizio pubblico, indipendentemente dal modo in cui l'impossessamento è stato realizzato

  • art. 624 cod. pen.

    definisce il reato di furto

    Usata come norma di riferimento per la fattispecie di furto contestata; la valutazione della sussistenza dell'aggravante modifica la gravità e le conseguenze della condotta

  • Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002 (Tirone)

    Giurisprudenza citata a supporto del principio che l'art. 625 n. 7 c.p. tutela cose il cui valore deriva dalla condizione o destinazione a utilità collettiva; la valutazione è oggettiva e non dipende dagli effetti prodotti dall'azione delittuosa

  • Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2011 (Mondino)

    Decisione che ha affermato l'applicabilità dell'aggravante anche quando la sottrazione avviene mediante allacciamento abusivo ai terminali in una proprietà privata, per la permanenza della destinazione a pubblico servizio

  • Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013 (Giordano)

    Ha precisato che rileva la "destinazione" del bene a un servizio fruibile dal pubblico: l'aggravante sussiste se esiste un nesso funzionale tra il bene sottratto e l'erogazione del servizio pubblico

Massime di principio

  • L'energia elettrica va qualificata, ai fini dell'art. 625 n. 7 c.p., come "cosa destinata a pubblico servizio" indipendentemente dal fatto che sia già giunta al contatore di un utente: la destinazione funzionale al servizio pubblico è il criterio decisivo
  • Il mezzo di sottrazione (manomissione del contatore, allacciamento abusivo, ecc.) è irrilevante per la configurazione dell'aggravante: conta la natura/destinazione del bene, non la tecnica usata per impossessarsene
  • La valutazione della circostanza aggravante va fatta in termini oggettivi, sulla base delle caratteristiche e della destinazione del bene; il giudice non può escluderla semplicemente richiamando la "traditio" del bene al singolo utente
  • In procedimenti simili è fondamentale documentare il nesso funzionale tra il bene sottratto (es. energia) e il servizio pubblico erogato, nonché l'effetto distributivo della sottrazione (distolgere risorse destinate a una platea indeterminata di utenti)
  • Quando sussiste l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p., ciò può incidere sulla configurazione della procedibilità e sulla gravità delle pene: pertanto, l'accertamento della destinazione del bene è decisivo per l'ulteriore corso del procedimento

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