Cassazione Penale, Sentenza n. 05023/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Catania del 17/04/2025 che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti di Simona Torre per il reato di furto (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.) ritenendo improcedibile l'azione penale per mancanza di querela a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. Il fatto riguarda l'impossessamento di energia elettrica mediante manomissione del contatore. Il Procuratore sostiene che l'energia elettrica è "cosa destinata a pubblico servizio" indipendentemente dalle modalità di sottrazione, per cui la circostanza aggravante doveva essere applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto errata la motivazione del Tribunale che aveva escluso la qualificazione dell'energia come cosa destinata a pubblico servizio sulla base della mera presenza del contatore in capo all'utente e del principio della "traditio". La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la circostanza aggravante dell'art. 625 n. 7 c.p. va valutata in base alla oggettiva destinazione del bene a servizio pubblico e non all'oggetto dei mezzi usati per l'impossessamento. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 625, n. 7, cod. pen.
prescrive l'aggravante per il furto commesso su cose "destinate a pubblico servizio"
La Corte interpreta la norma in senso oggettivo: la circostanza aggravante sussiste quando il bene è caratterizzato da una destinazione funzionale a un servizio pubblico, indipendentemente dal modo in cui l'impossessamento è stato realizzato
art. 624 cod. pen.
definisce il reato di furto
Usata come norma di riferimento per la fattispecie di furto contestata; la valutazione della sussistenza dell'aggravante modifica la gravità e le conseguenze della condotta
Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002 (Tirone)
Giurisprudenza citata a supporto del principio che l'art. 625 n. 7 c.p. tutela cose il cui valore deriva dalla condizione o destinazione a utilità collettiva; la valutazione è oggettiva e non dipende dagli effetti prodotti dall'azione delittuosa
Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2011 (Mondino)
Decisione che ha affermato l'applicabilità dell'aggravante anche quando la sottrazione avviene mediante allacciamento abusivo ai terminali in una proprietà privata, per la permanenza della destinazione a pubblico servizio
Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013 (Giordano)
Ha precisato che rileva la "destinazione" del bene a un servizio fruibile dal pubblico: l'aggravante sussiste se esiste un nesso funzionale tra il bene sottratto e l'erogazione del servizio pubblico
Massime di principio
- L'energia elettrica va qualificata, ai fini dell'art. 625 n. 7 c.p., come "cosa destinata a pubblico servizio" indipendentemente dal fatto che sia già giunta al contatore di un utente: la destinazione funzionale al servizio pubblico è il criterio decisivo
- Il mezzo di sottrazione (manomissione del contatore, allacciamento abusivo, ecc.) è irrilevante per la configurazione dell'aggravante: conta la natura/destinazione del bene, non la tecnica usata per impossessarsene
- La valutazione della circostanza aggravante va fatta in termini oggettivi, sulla base delle caratteristiche e della destinazione del bene; il giudice non può escluderla semplicemente richiamando la "traditio" del bene al singolo utente
- In procedimenti simili è fondamentale documentare il nesso funzionale tra il bene sottratto (es. energia) e il servizio pubblico erogato, nonché l'effetto distributivo della sottrazione (distolgere risorse destinate a una platea indeterminata di utenti)
- Quando sussiste l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p., ciò può incidere sulla configurazione della procedibilità e sulla gravità delle pene: pertanto, l'accertamento della destinazione del bene è decisivo per l'ulteriore corso del procedimento
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