Cassazione Penale, Sentenza n. 16610/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui era stata esclusa la "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e contestata la qualificazione dei fatti come associazione per delinquere finalizzata allo spaccio. Denunciavano violazione e erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), sostenendo che la Corte aveva riproposto argomentazioni già censurate da precedente sentenza di annullamento (tra cui uso di utenze dedicate, linguaggio criptico, luoghi abituali di cessione, distribuzione di ruoli, tipologia e canali di approvvigionamento, numero di partecipanti, giro d'affari, somme sequestrate, cessioni notturne) e non aveva valutato la scarsa offensività dei fatti (quantitativi modesti, occasionalità, ruolo marginale, assenza di struttura sofisticata, limitatezza territoriale), con violazione del principio di proporzionalità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che, nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito abbia pieni poteri di ricognizione e non sia vincolato alle sole argomentazioni della sentenza rescindente, purché non ripeta vizi già censurati e si conformi ai principi di diritto fissati. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello, valutando complessivamente le risultanze processuali (durata dell'attività di spaccio, considerevole giro d'affari, necessità di rifornimenti significativi, esistenza di "cassa comune", fungibilità dei ruoli, controllo territoriale e capacità di riorganizzazione dopo sequestri), abbia fornito motivazione coerente e adeguata per escludere la "lieve entità" dell'art. 73, comma 5, e per qualificare l'attività come associazione ben strutturata. Conseguentemente sono state confermate le statuizioni di merito (con pene rideterminate in sede d'appello: per Carandente anni 5, mesi 7 e giorni 10; per Famà e Rubino anni 4, mesi 5 e giorni 10; pena di Oriunto menzionata e riqualificata in sede di merito) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La norma sulla "lieve entità" va valutata non in modo atomistico ma con riferimento all'offensività complessiva della condotta: la presenza di elementi organizzativi, capacità di rifornimento, giro d'affari e controllo territoriale può escludere la lieve entità anche se vi sono cessioni di piccole quantità
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6
Richiamata nella contestazione relativa alla qualificazione dell'associazione: la valutazione della sussistenza dell'associazione richiede un apprezzamento complessivo degli elementi strutturali e operativi
codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e) e comma 1 lett. d) ed e)
Le doglianze di violazione di norme e di vizio di motivazione sono state esaminate nei limiti previsti dalle specifiche lettere del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure di motivazione e di applicazione di diritto
codice di procedura penale, art. 616
Disposizione che consente la condanna alle spese processuali dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice di merito ha pieni poteri di ricostruzione del fatto e può utilizzare argomentazioni diverse da quelle censurate, purché non ripeta i vizi già indicati dalla Cassazione e si conformi ai principi di diritto fissati
- L'esclusione della "lieve entità" (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) richiede una valutazione complessiva dell'offensività: elementi come durata dell'attività, giro d'affari, esigenze di rifornimento, esistenza di cassa comune, fungibilità dei ruoli e controllo del territorio possono giustificare la esclusione anche se singole cessioni erano di piccole quantità
- La qualificazione dell'attività come associazione per delinquere va valutata sulla base dell'insieme degli elementi strutturali e operativi (organizzazione, ruoli, coordinamento, capacità di rifornimento, controllo territoriale), non solo su singoli indici isolati
- Le doglianze di motivazione in Cassazione richiedono una contestazione specifica e puntuale del travisamento probatorio o della carenza logica: affermazioni generiche sulla "mancanza di motivazione" sono in genere inefficaci
- Le questioni di proporzionalità della pena possono essere accolte solo se emerge in modo chiaro il ruolo marginale dell'imputato, la occasionalità della condotta e l'assenza di elementi organizzativi o economici significativi; la mera allegazione di quantitativi ridotti non è sufficiente se il contesto dimostra struttura e continuità
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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