Cassazione Penale, Sentenza n. 22309/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Recchia, indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990, impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.U.P. che negava l'autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di essere l'unico percettore di reddito e di essere ospitato da una nonna priva di reddito, quindi nella condizione di indigenza che giustificerebbe l'autorizzazione ex art. 284, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui la prova dell'indigenza non è stata fornita con rigore: il modulo ISEE della nonna (autodichiarazione di mancato reddito) non è sufficiente, non sono stati indicati i componenti del nucleo familiare percettori di reddito né elementi patrimoniali della nonna. Il Tribunale ha inoltre considerato la probabilità di guadagni non dichiarati derivanti dall'attività di narcotraffico e il rischio di recidiva legato a un lavoro a contatto col pubblico (bar). La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e lo ha obbligato a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 - art. 73
Norma richiamata come titolo di reato a carico del ricorrente (illecita detenzione e traffico di stupefacenti); contestazione che giustifica la misura cautelare e la valutazione del rischio di recidiva
d.P.R. n. 309/1990 - art. 74
Norma collegata alle pene ed effetti per i reati di cui all'art. 73; richiamata nel capo d'imputazione a fondamento del provvedimento cautelare
codice di procedura penale - art. 284, comma 3
Prevede la possibilità, in casi eccezionali e per comprovata indigenza, di autorizzare l'indagato sottoposto a misure domiciliari ad assentarsi per motivi di lavoro. La Corte enfatizza che l'accertamento dell'indigenza deve essere rigoroso e non equivale a una totale impossidenza, ma richiede prova documentale delle condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare
codice di procedura penale - art. 616
Norma impiegata per l'addebito delle spese nel giudizio di legittimità; autorizza altresì la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, valutata equitativamente dalla Corte
Corte costituzionale, sentenza 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione della somma alla Cassa delle Ammende e alla valutazione sull'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La richiesta di autorizzazione ad assentarsi dagli arresti domiciliari per lavoro ex art. 284, comma 3 c.p.p. richiede prova rigorosa dell'indigenza: non basta una generica autodichiarazione, servono documenti che attestino redditi e condizioni patrimoniali del nucleo familiare
- L'indigenza rilevante ai fini dell'autorizzazione non deve essere intesa come totale impossidenza di sopravvivenza, ma come insufficienza delle risorse familiari a far fronte agli oneri essenziali (istruzione, cura, bisogni primari) valutata nel contesto del nucleo convivente
- La Corte valuta anche elementi di rischio processuale e di recidiva: attività lavorative a contatto col pubblico possono essere valutate negativamente se non è dimostrata la loro compatibilità con la misura e l'assenza di pericolo di reiterazione del reato
- Se vi sono indizi di guadagni illeciti non dichiarati, il giudice può ritenere insufficiente la prova di indigenza e negare l'autorizzazione
- In sede di impugnazione, il ricorrente deve affrontare espressamente e confutare la motivazione del giudice di merito; la mera ripetizione degli stessi argomenti già valutati e respinti può comportare la dichiarazione di inammissibilità
- La presentazione di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo valutazione sull'assenza di colpa grave
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22277/2025 del 13/06/2025
- Sentenza penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22278/2025 del 13/06/2025
- Sentenza penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22280/2025 del 13/06/2025
- Sentenza penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22281/2025 del 13/06/2025
- Sentenza penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22282/2025 del 13/06/2025
- Sentenza penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22283/2025 del 13/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →