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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/985

Regolamento (UE) 2019/985 del Consiglio, del 17 giugno 2019, che abroga il regolamento (UE) 2018/1001 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica delle Maldive

Normativa europea32019R0985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento abroga il precedente regolamento (UE) 2018/1001, che attuava nell’ordinamento dell’Unione le misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità legate alla situazione nella Repubblica delle Maldive. L’abrogazione segue quella, sul piano PESC, della decisione (PESC) 2018/1006 con la decisione (PESC) 2019/993. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Abrogazione del regolamento (UE) 2018/1001 relativo alle misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in relazione alla situazione nella Repubblica delle Maldive.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione europea e riguarda l’abrogazione di un atto UE che dava esecuzione, a livello di regolamento, a misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2018/1006. L’effetto è generale negli Stati membri dell’UE, in quanto volto a garantire l’applicazione uniforme della cessazione delle misure restrittive connesse alla situazione nella Repubblica delle Maldive. Non disciplina direttamente soggetti economici o operatori, ma elimina il quadro normativo UE che imponeva il congelamento di fondi e risorse economiche di determinate persone, entità od organismi.

Abrogazione del regolamento (UE) 2018/1001 sulle misure restrittive per le Maldive

Il regolamento (UE) 2019/985 del Consiglio interviene esclusivamente per abrogare il regolamento (UE) 2018/1001, che dava attuazione nell’ordinamento dell’Unione alle misure restrittive adottate in relazione alla situazione nella Repubblica delle Maldive. L’intervento è motivato dall’abrogazione, sul piano della politica estera e di sicurezza comune, della decisione (PESC) 2018/1006 mediante la decisione (PESC) 2019/993.

Contesto normativo e ratio

I considerando chiariscono che la decisione (PESC) 2018/1006 prevedeva, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone, entità od organismi ritenuti responsabili di compromettere lo Stato di diritto, ostacolare una soluzione politica inclusiva o commettere gravi violazioni o abusi dei diritti umani nella Repubblica delle Maldive. Poiché tali misure rientravano nell’ambito di applicazione del trattato, il Consiglio ha ritenuto necessario un intervento normativo dell’Unione per assicurarne l’applicazione uniforme negli Stati membri; venuta meno la base PESC, è stata ritenuta opportuna anche l’abrogazione del regolamento di attuazione.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 abroga in modo secco il regolamento (UE) 2018/1001, senza prevedere disposizioni transitorie, salvaguardie o ulteriori regimi applicativi. Non sono quindi introdotti nuovi obblighi, divieti o procedure: il testo si limita a rimuovere il precedente quadro sanzionatorio europeo.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è stato adottato a Lussemburgo il 17 giugno 2019.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori e i professionisti, il rilievo del regolamento è essenzialmente negativo: cessa l’applicazione del regolamento UE che rendeva operative le misure restrittive nei confronti dei soggetti interessati dalla precedente disciplina. Eventuali verifiche su fondi, risorse economiche e soggetti designati devono quindi essere effettuate tenendo conto della cessazione del quadro regolamentare abrogato.

Disposizioni principali

Abrogazione del regolamento precedente

L’articolo 1 dispone l’abrogazione integrale del regolamento (UE) 2018/1001, eliminando così il fondamento regolamentare UE delle misure restrittive precedentemente applicabili in relazione alla situazione nella Repubblica delle Maldive.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è stato adottato a Lussemburgo il 17 giugno 2019.

Collegamento con la decisione PESC abrogativa

Il regolamento richiama la decisione (PESC) 2019/993 del 17 giugno 2019, che abroga la decisione (PESC) 2018/1006. L’abrogazione del regolamento è quindi coordinata con la cessazione della misura PESC corrispondente.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalimisure restrittivediritto dell'unione europea istituzionale

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