Regolamento (UE) 2019/1036
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1036 della Commissione, del 18 giugno 2019, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Zagorski mlinci» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento iscrive nel registro europeo il nome "Zagorski mlinci" come indicazione geografica protetta (IGP). La Commissione ha proceduto alla registrazione poiché la domanda presentata dalla Croazia era stata pubblicata e non era stata notificata alcuna opposizione entro il termine previsto. Il testo contiene essenzialmente la decisione di registrazione, la classificazione del prodotto e la disciplina dell’entrata in vigore.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta "Zagorski mlinci" come IGP.
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, del nome "Zagorski mlinci" quale indicazione geografica protetta (IGP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. L’effetto riguarda il prodotto classificato come prodotto della classe 2.3, cioè prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, secondo l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Registrazione dell’IGP "Zagorski mlinci"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1036 della Commissione dispone l’iscrizione del nome "Zagorski mlinci" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, quale indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e attua la procedura di registrazione conclusa senza opposizioni.
Presupposti procedurali della registrazione
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione del nome "Zagorski mlinci", presentata dalla Croazia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione del nome.
Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto
L’articolo 1 stabilisce che "Zagorski mlinci" è registrato come IGP. Il nome identifica un prodotto appartenente alla classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. La qualificazione del prodotto è rilevante per l’inquadramento del bene nel sistema delle indicazioni geografiche e per la sua protezione nell’ordinamento dell’Unione.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua immediata vincolatività generale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme della registrazione nel territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione del nome
L’articolo 1 dispone che il nome "Zagorski mlinci" è registrato come IGP. Il nome identifica un prodotto della classe 2.3 del sistema di classificazione di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo a prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.
Presupposti della registrazione
Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Croazia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome doveva essere registrato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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