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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/989

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del chlorpropham, a seguito della valutazione scientifica che non ha consentito di accertare il soddisfacimento dei criteri di approvazione previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Conseguentemente, la sostanza viene soppressa dall'elenco delle sostanze attive approvate e gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono entro l'8 gennaio 2020. Eventuali periodi di tolleranza dovranno essere i più brevi possibili e comunque scadere entro l'8 ottobre 2020.

Mancato rinnovo dell'approvazione del chlorpropham come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari e conseguente aggiornamento dell'elenco delle sostanze approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva chlorpropham e, in via conseguente, ai prodotti fitosanitari che la contengono. Riguarda gli Stati membri, chiamati a revocare le autorizzazioni nazionali dei prodotti interessati e, se del caso, a concedere un periodo di tolleranza entro i limiti fissati dal regolamento. Si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del sistema di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive; non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento.

Mancato rinnovo dell'approvazione del chlorpropham

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva chlorpropham non sia rinnovata. La scelta segue la procedura di rinnovo avviata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e tiene conto delle conclusioni dell'EFSA, che hanno evidenziato lacune e incertezze tali da impedire una valutazione definitiva del rischio per i consumatori e da non consentire di escludere criticità per alcuni impieghi rappresentativi.

Esiti della valutazione scientifica e motivazione della decisione

Dai considerando emerge che la sostanza era già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto del regime transitorio, figurava nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 tra le sostanze approvate. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini, con fascicoli supplementari ritenuti completi dallo Stato membro relatore, che ha trasmesso il rapporto di valutazione all'EFSA e alla Commissione. L'EFSA ha però concluso che:

  • non era possibile una valutazione definitiva del rischio per i consumatori derivante dall'assunzione alimentare;
  • sussistevano rischi alimentari acuti e cronici per i consumatori con riferimento sia al chlorpropham sia al suo principale metabolita, la 3-cloroanilina;
  • era necessaria un'ulteriore valutazione scientifica sulle potenziali proprietà di interferenza endocrina;
  • la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio per gli usi in campo aperto non poteva essere completata.

La Commissione ha consultato i richiedenti, ma le osservazioni presentate non hanno eliminato i motivi di preoccupazione. Inoltre, uno dei componenti della task force e poi l'intera task force hanno ritirato il sostegno a diversi impieghi rappresentativi, lasciando sostanzialmente solo gli usi su colture non commestibili (bulbi da fiore). Di conseguenza, non è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 fossero soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi.

Modifica dell'allegato del regolamento n. 540/2011

L'effetto pratico della decisione è la soppressione della riga 78 dell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che conteneva il riferimento al chlorpropham tra le sostanze attive approvate. In questo modo la sostanza viene rimossa dall'elenco europeo delle sostanze approvate, con effetti diretti sulla possibilità di autorizzare o mantenere sul mercato prodotti fitosanitari che la contengono.

Misure transitorie per gli Stati membri

Il regolamento impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti chlorpropham entro l'8 gennaio 2020. La norma è rilevante per gli operatori del settore, poiché fissa un termine uniforme per il disallineamento delle autorizzazioni nazionali rispetto alla cessazione dell'approvazione europea.

Periodo di tolleranza e limiti temporali

Se gli Stati membri decidono di concedere un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve essere il più breve possibile e comunque non può andare oltre l'8 ottobre 2020. La previsione mira a limitare al minimo la permanenza sul mercato e l'uso dei prodotti interessati dopo la revoca delle autorizzazioni.

Entrata in vigore, efficacia e ulteriori precisazioni

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I considerando precisano inoltre che il presente atto non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione del chlorpropham ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Infine, il procedimento di adozione si è concluso senza parere del comitato permanente e del comitato di appello, ma ciò non impedisce l'efficacia dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva chlorpropham non è rinnovata. La decisione discende dall'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto non è stato possibile accertare il rispetto dei criteri di approvazione per uno o più impieghi rappresentativi.

Aggiornamento dell'elenco delle sostanze approvate

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 78 relativa al chlorpropham, con effetto di eliminare la sostanza dall'elenco delle sostanze attive approvate.

Misure transitorie nazionali

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti chlorpropham entro l'8 gennaio 2020.

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e in ogni caso scadere entro l'8 ottobre 2020.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareautorizzazioni amministrativeagricolturavalutazione del rischio

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