L.R. Marche 21/2022
Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche 6 ottobre 2022, n. 21 interviene sulla l.r. 29/2021, aggiornandone alcuni articoli in materia di riqualificazione dei borghi e dei centri storici e di turismo diffuso e sostenibile. Non introduce nuovi oneri finanziari e, per espressa dichiarazione d’urgenza, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Modifiche alla legge regionale Marche n. 29/2021 su borghi, centri storici e turismo diffuso
Modifiche alla disciplina regionale su borghi, centri storici e turismo diffuso
La legge regionale Marche 6 ottobre 2022, n. 21 modifica la legge regionale 22 novembre 2021, n. 29, che disciplina il sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici e la promozione del turismo diffuso e sostenibile. Il testo non detta una disciplina autonoma compiuta, ma aggiorna puntualmente la normativa vigente nella Regione Marche.
Ambito delle modifiche apportate
L’intervento legislativo incide su più disposizioni della l.r. 29/2021, mediante modifiche e integrazioni testuali. In particolare:
- viene modificata la lettera c) del comma 2 dell’art. 1 della l.r. 29/2021;
- viene aggiunto il comma 2-bis all’art. 1;
- viene modificato il comma 2 dell’art. 8;
- viene modificato il comma 1 dell’art. 11;
- viene aggiunto il comma 1-bis all’art. 15;
- viene modificato il comma 5 dell’art. 15;
- viene altresì modificato il comma 1 dell’art. 7 della l.r. 29/2021.
Poiché il testo fornito non riporta il contenuto delle singole modifiche, ma solo la loro incidenza formale sugli articoli della legge del 2021, il risultato utile è che la disciplina regionale di riferimento deve essere letta nel testo coordinato della l.r. 29/2021 come risultante da tali aggiornamenti.
Profili finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. È stabilito che dall’applicazione della legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche. Non sono previsti ulteriori regimi transitori nel testo fornito.
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