R.R. Marche 6/2022
Disciplina dellattività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della L.R. n. 22 del 5 agosto 2021 (Disciplina dellattività commerciale nella Regione Marche)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua il Titolo III della L.R. Marche 22/2021 sulla somministrazione di alimenti e bevande, fissando definizioni, criteri comunali, requisiti soggettivi, procedure per autorizzazione/SCIA, regole su dehors, orari, subingresso, home restaurant, show cooking e sanzioni. Prevede anche il divieto di plastica monouso non biodegradabile. I Comuni devono adeguarsi entro 12 mesi; modulistica entro 90 giorni.
Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande nelle Marche
Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande nelle Marche
Il regolamento attua, nel territorio della Regione Marche, il Titolo III della L.R. 22/2021 sulla somministrazione di alimenti e bevande. Definisce il quadro regolatorio per esercizi, attività accessorie, criteri comunali, titoli abilitativi, occupazione di suolo pubblico e regole transitorie.
Principi generali e indirizzi di programmazione
La programmazione del settore deve rispettare la normativa europea e statale su semplificazione, libertà di stabilimento, concorrenza, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità. Va favorita l’adozione di strumenti informatici e telematici nei rapporti tra amministrazioni e privati. L’azione programmatoria deve inoltre essere coerente con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e con la tutela ambientale, paesaggistica, urbana, della biodiversità, degli ecosistemi e del patrimonio storico-artistico.
Gli strumenti attuativi comunali e provinciali non possono introdurre requisiti vietati dalla direttiva servizi né deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi sul territorio nazionale.
Divieto di plastica monouso non biodegradabile
Nell’attività di somministrazione è vietato utilizzare prodotti in plastica oxo-degradabile e prodotti in plastica monouso non biodegradabile, come definiti dalla direttiva (UE) 2019/904 e dalla normativa vigente. Il divieto riguarda, tra gli altri, posate, piatti, bicchieri, tazze, cannucce, agitatori e contenitori per alimenti con o senza coperchio.
Dati, monitoraggio e utilizzo ai fini dei contributi
I Comuni devono trasmettere in formato elettronico i titoli abilitativi e gli altri dati utili, anche tramite la piattaforma regionale, per consentire raccolta, analisi e monitoraggio degli esercizi di somministrazione. I dati possono essere usati anche per il controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 nell’ambito di bandi regionali.
La raccolta dati serve anche a orientare la programmazione regionale e l’attribuzione di contributi economici. Le imprese ubicate in Comuni in regola con l’invio dei dati all’Osservatorio regionale del commercio ottengono una maggiorazione di punteggio nei bandi regionali.
Tipologie di attività e definizioni operative
La somministrazione di alimenti e bevande è configurata come un’unica tipologia di esercizio, comprensiva della somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti del titolo abilitativo sanitario. Gli atti comunali devono riportare la dicitura obbligatoria “somministrazione di alimenti e bevande”.
Il regolamento chiarisce inoltre le nozioni di catering/banqueting, home restaurant, degustazione, vendita per asporto e somministrazione presso il domicilio del consumatore. Per home restaurant si intende l’attività svolta in locali di esclusiva proprietà o disponibilità del privato, su prenotazione e a pagamento.
Superficie di somministrazione, dehors e requisiti igienico-sanitari
È superficie di somministrazione l’area aperta al pubblico attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, inclusi banchi e arredi di servizio; restano esclusi cucina, depositi, servizi igienici e uffici. In caso di attività in aree esterne, il regolamento distingue strutture permanenti e temporanee.
Il dehors è definito come lo spazio esterno del pubblico esercizio destinato esclusivamente alla somministrazione, allestibile con manufatti removibili e reversibili. I requisiti igienico-sanitari per apertura, trasferimento o ampliamento coincidono con quelli previsti dalla normativa vigente per i locali di preparazione e somministrazione.
Denominazioni degli esercizi
Le attività possono assumere varie denominazioni, tra cui ristorante, trattoria, osteria con cucina, cucina tipica, tavola calda, self service, fast food, pizzeria, bar gastronomico, bar caffè, bar pasticceria, wine bar, birreria, pub, enoteca, caffetteria, sala da tè, disco bar, piano bar, american bar, locale serale, discoteca, sala da ballo, locale notturno, stabilimento balneare e impianti sportivi, mensa aziendale, mensa interaziendale e bar aziendale o interno.
Per alcune categorie è precisato il contenuto prevalente dell’attività, la presenza o meno del servizio al tavolo, l’eventuale prevalenza dell’intrattenimento rispetto alla somministrazione e i limiti soggettivi di accesso, come nel caso di mense e bar interni riservati a dipendenti o persone autorizzate.
Il dirigente regionale competente può integrare tali denominazioni con ulteriori categorie mediante decreto.
Criteri e indirizzi per i Comuni
Nel disciplinare autorizzazioni, SCIA e comunicazioni, i Comuni e le Unioni di Comuni devono considerare assetto urbanistico, traffico, mobilità, rumore, ambiente, clima, beni culturali, sicurezza pubblica, sicurezza stradale, locali storici, aree di pregio, progetti di valorizzazione e sviluppo sostenibile.
I Comuni possono prevedere misure di incentivo nelle zone carenti di servizio, in particolare aree insulari, montane e rurali, e possono stabilire criteri differenziati in presenza di realtà territoriali diverse. Possono anche definire aree sensibili in cui limitare o vietare le attività per tutelare il contesto storico, artistico, archeologico o ambientale.
I criteri comunali devono perseguire trasparenza, libera concorrenza, tutela del consumatore, valorizzazione delle attività e integrazione con le altre attività economiche. Non sono ammessi contingenti numerici, limiti di superficie né distanze minime tra esercizi. Sono vietati i requisiti contrari alla direttiva servizi.
Per bevande alcoliche e superalcoliche i Comuni possono introdurre discipline differenziate solo per esigenze di interesse pubblico adeguatamente motivate e solo se le limitazioni sono collegate a eventi, a fasce orarie o a specifiche porzioni del territorio, con motivi imperativi di interesse generale. Sono esclusi divieti generalizzati non giustificati e ogni misura deve essere necessaria, proporzionata e non discriminatoria.
Localizzazione e tutela della quiete pubblica
I criteri di localizzazione devono prevenire addensamenti di traffico, disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica, senza comprimere la concorrenza. Per attività prevalentemente serali o notturne, con intrattenimento o spazi all’aperto, i Comuni valutano l’idoneità dell’ubicazione anche rispetto a quiete, sicurezza, inquinamento acustico e possono prevedere zone di rispetto verso luoghi di cura, riposo o culto, oppure imporre misure di mitigazione.
Caratteristiche dei locali
I locali devono avere superficie adeguata a funzionalità gestionale e agevole movimento di personale e clientela, nel rispetto di edilizia, urbanistica e igiene. I Comuni possono imporre una dotazione minima di parcheggi, specifiche destinazioni d’uso, limiti al cambio di destinazione per attività storiche o tradizionali, accessi privi di barriere architettoniche e servizi igienici, almeno uno per persone con disabilità.
L’attività è subordinata alla conformità dei locali, anche in caso di ampliamento, ai criteri di sorvegliabilità previsti dalla normativa statale.
Utilizzo del suolo pubblico e dehors
I Comuni possono stipulare accordi con soggetti istituzionali e privati per definire standard uniformi dei dehors e per valorizzare i luoghi del commercio. La collocazione di arredi su suolo pubblico è consentita per il periodo e con le modalità stabilite dai regolamenti comunali o dalle norme nazionali, nel rispetto dell’uso urbanistico-edilizio, dei beni storico-culturali, della sicurezza, della riqualificazione urbana e della promozione turistica.
Possono essere introdotte regole più stringenti per ragioni sanitarie, di ordine pubblico o di tutela culturale e paesaggistica. Se il dehors insiste su aree tutelate o su beni culturali/paesaggistici, si applicano le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio e devono essere coinvolte le autorità competenti. Le autorizzazioni SUAP per l’occupazione di suolo pubblico hanno la durata massima prevista dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunali. La vigilanza riguarda igiene, sicurezza, decoro, disturbo acustico e viabilità urbana.
Criteri per l’occupazione di suolo pubblico
Nell’adozione degli atti relativi all’occupazione di suolo pubblico, i Comuni devono considerare la salvaguardia delle aree di pregio, l’adeguatezza degli arredi, la riqualificazione delle zone di valore, l’equilibrio tra attività di somministrazione e tutela storico-artistica, la promozione delle attività legate a tradizioni locali, i percorsi ciclo-pedonali e veicolari, il passaggio dei mezzi di soccorso, la semplificazione amministrativa, la durata delle concessioni in funzione della programmazione delle imprese e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Requisiti di onorabilità e professionali
L’esercizio dell’attività è consentito solo a chi possiede i requisiti di onorabilità previsti dalla L.R. 22/2021. È inoltre richiesto uno dei requisiti professionali previsti: corso professionale superato con esito positivo, esperienza biennale nel settore alimentare o della somministrazione nel quinquennio precedente, oppure titolo di studio idoneo con materie attinenti al commercio o alla preparazione/somministrazione di alimenti.
Sono considerati in possesso del requisito professionale anche i dipendenti pubblici inquadrati come cuoco o aiuto cuoco prima dell’entrata in vigore della legge regionale. La Giunta regionale disciplina corsi, durata, contenuti, esami e aggiornamento obbligatorio, avvalendosi di soggetti accreditati; sono valorizzate, in via prioritaria, le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori, dei lavoratori, la Camera di Commercio e i centri di assistenza tecnica.
Nelle imprese individuali e nelle società i requisiti devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante o dal preposto. Sono riconosciuti i requisiti previsti da altre regioni e da Stati UE; per i soggetti extra UE si applicano le norme statali e internazionali sul riconoscimento dei titoli. Restano salvi i requisiti professionali già posseduti prima dell’entrata in vigore della legge regionale.
Regole particolari per alcune attività
Per somministrazione a domicilio e catering è vietata la cottura e preparazione dei cibi nei locali con cucine installate, salvo le cucine mobili regolarmente autorizzate degli esercenti catering. I Comuni possono stabilire ulteriori regole nel rispetto della disciplina regionale.
Nei casi di attività connesse ad altre attività principali, la somministrazione ha carattere funzionale e accessorio. Quando è svolta insieme ad attività di intrattenimento e svago, la superficie destinata alla somministrazione non può superare il 35% dell’intera superficie del locale o delle aree all’aperto, ovvero del 35% dell’area demaniale in concessione per gli stabilimenti balneari.
Per gli impianti di distribuzione carburanti, la somministrazione è considerata funzionalmente e logisticamente collegata se svolta nell’area di pertinenza dell’impianto; si applica la disciplina del regolamento regionale sui carburanti. Se l’impianto è self service, l’esercizio di somministrazione non segue gli orari di apertura e chiusura dell’impianto.
Le attività di cui all’art. 82 L.R. 22/2021 devono rispettare gli orari di apertura e chiusura; la somministrazione non è trasferibile se non con l’intera attività principale, ferma la possibilità di affidare a terzi la gestione del ramo d’azienda. Il titolo abilitativo vale anche come licenza di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale richiamata.
Procedimento per autorizzazione, SCIA e titoli abilitativi
L’apertura o il trasferimento di sede è soggetta ad autorizzazione nelle zone sottoposte a tutela mediante programmazione; negli altri casi si procede mediante SCIA al SUAP competente. L’istanza o la SCIA devono contenere generalità, dati CCIAA, eventuale preposto e una serie di dichiarazioni su requisiti, disponibilità dei locali, NIA sanitaria, sorvegliabilità, prevenzione incendi, impatto acustico e conformità urbanistica, edilizia e di polizia urbana. Alla domanda vanno allegati planimetria e, per soggetti collettivi, atto costitutivo.
La SCIA consente l’inizio dell’attività dalla data di presentazione e vale a tempo indeterminato solo per i locali e le aree indicati nella planimetria. Se il titolare è una società o altro organismo collettivo, trasformazioni, cambi di denominazione o ragione sociale e variazioni della rappresentanza legale si comunicano al Comune senza nuovo titolo.
Ampliamento o riduzione della superficie
L’ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione si comunica al SUAP. L’ampliamento deve riguardare una superficie attigua a quella originaria. La comunicazione deve essere accompagnata da planimetria e da dichiarazione sostitutiva su conformità edilizia, urbanistica, acustica, di sicurezza, sorvegliabilità e prevenzione incendi, oltre che sugli adempimenti igienico-sanitari.
L’attività può essere esercitata nella parte ampliata dalla data di presentazione della comunicazione.
Attività accessorie, trattenimenti e show cooking
La SCIA o l’autorizzazione abilitano, nel rispetto del diritto d’autore, all’uso di apparecchi radiotelevisivi, impianti di diffusione sonora e immagini, giochi consentiti e intrattenimenti musicali senza ballo. Tali attività sono ammesse anche nei dehors se non si configura pubblico spettacolo e non è richiesto biglietto di ingresso.
Sono consentiti piccoli trattenimenti musicali senza ballo in esercizi con capienza e afflusso complessivi non superiori a 100 persone, a condizione che l’intrattenimento si svolga durante la normale attività di somministrazione, senza allestimenti da pubblico spettacolo, senza biglietto e senza aumenti di prezzo delle consumazioni. I Comuni possono disciplinare orari, pubblicità e natura degli strumenti. Devono essere rispettate sicurezza, prevenzione incendi e norme acustiche; sono consentiti palchi o pedane con idoneità statica e corretto montaggio, e impianti elettrici con dichiarazione di conformità.
La Regione promuove gli show cooking svolti in collaborazione con altri esercenti in esercizi in sede fissa o in luoghi di commercio su aree pubbliche, edicole e simili. La SCIA è presentata dal titolare o legale rappresentante dell’attività ospitante; l’esercente di somministrazione deve avere i requisiti richiesti e rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie. La disciplina si applica anche a laboratori ed eventi dimostrativi, nel rispetto delle norme nazionali.
Home restaurant
L’home restaurant deve svolgersi in un locale non adibito a esercizio pubblico, con massimo 10 coperti; se inserito in eventi di condivisione culinaria, il limite sale a 15 coperti per evento. Il Comune può stabilire, con proprio regolamento e sentite le associazioni di categoria, il numero massimo di eventi annui.
Le materie prime e la lavorazione devono avvenire in un locale dedicato, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. I pagamenti devono avvenire tramite bonifico o sistemi elettronici. Sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionali, la stipula di una polizza assicurativa e l’indicazione nella SCIA del sito web o del portale dedicato. Non è consentita la vendita per asporto. Gli home restaurant esistenti devono adeguarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
Orari e ferie
Per garantire livelli adeguati di servizio anche nel periodo estivo, gli esercenti devono comunicare al Comune, entro il termine stabilito, il periodo di chiusura per ferie. Se dalla comunicazione emerge una possibile carenza di servizio, il Comune può imporre turni di apertura obbligatori.
Piano comunale di valorizzazione
Gli esercenti possono stipulare convenzioni per attuare politiche di orario uniformi in specifici ambiti territoriali, soprattutto nei centri storici, borghi storici, borghi diffusi e aree a vocazione turistico-commerciale. Il Comune può dotarsi, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, di un piano per la valorizzazione delle attività localizzate nei centri storici.
Pubblicità dei prezzi
Le disposizioni sulla pubblicità dei prezzi si applicano anche ai prodotti per asporto e alle attività svolte in circoli privati aperti ai soli soci, mense aziendali, bar interni, somministrazione al domicilio del consumatore e attività similari.
Gestione di reparto
Il titolare di un esercizio organizzato per reparti può affidare la gestione di uno o più reparti a soggetti in possesso dei requisiti, previa comunicazione al SUAP. Alla comunicazione vanno allegati gli estremi del contratto di gestione e la dichiarazione del gestore sul possesso dei requisiti. Il titolo resta intestato al titolare e il gestore può operare dalla data di presentazione della domanda. In questa ipotesi le sanzioni si applicano al gestore; in mancanza di comunicazione risponde il titolare.
Subingresso e variazioni societarie
Il trasferimento di proprietà o di gestione è soggetto a comunicazione al SUAP. Per i trasferimenti tra vivi e in gestione, la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla stipula e determina la reintestazione immediata del titolo abilitativo, dell’eventuale concessione di suolo pubblico e del titolo per l’insegna, se il subentrante possiede i requisiti e il trasferimento è effettivo.
Per la successione mortis causa la comunicazione va presentata entro un anno dalla morte, a pena di decadenza, salvo proroga per forza maggiore. L’erede può continuare l’attività dalla data del decesso se dichiara il possesso dei requisiti; se cede a terzi, la comunicazione del subentrante produce la reintestazione immediata. In caso di decesso del legale rappresentante di una società, le regole si applicano ai soci superstiti, se compatibili.
Le variazioni di natura giuridica, denominazione, ragione sociale, sede legale senza trasferimento dell’esercizio e altre modifiche societarie non comportanti subingresso sono comunicate con autocertificazione o copia dell’atto di modifica. Se muta la rappresentanza legale, va comunicato anche il possesso dei requisiti del nuovo rappresentante; se questi è privo dei requisiti professionali, va indicato il preposto.
Decadenza, sospensione, revoca e inibizione
Il titolo decade e l’eventuale concessione di suolo pubblico è revocata se l’attività non riprende dopo un anno di sospensione, se non viene avviata entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione o dalla SCIA quando non servono opere edilizie, oppure entro 48 mesi quando il locale va edificato o richiede opere con titolo edilizio. La decadenza opera anche in caso di perdita dei requisiti, venir meno della conformità dei locali, perdita della disponibilità dei locali senza richiesta di trasferimento entro 180 giorni, o mancato avvio/prosecuzione del subingresso.
L’attività è sospesa per violazioni igienico-sanitarie, edilizie, di sicurezza, prevenzione incendi, acustica o sorvegliabilità per un periodo da 3 a 90 giorni, oppure per inosservanza dell’orario fino a tre periodi di non oltre 10 giorni ciascuno. L’autorizzazione è revocata o l’attività soggetta a SCIA è inibita se non si ottemperano le prescrizioni della sospensione, se viene meno la disponibilità dei locali senza richiesta di trasferimento entro 6 mesi, o se si commette una nuova violazione dell’orario dopo tre sospensioni nello stesso anno solare.
Cessazione dell’attività
In caso di cessazione, il titolare deve comunicare l’evento al Comune entro 30 giorni e riconsegnare l’eventuale autorizzazione.
Disposizioni transitorie, coordinamento e abrogazioni
I Comuni devono adeguare i propri regolamenti entro 12 mesi dall’entrata in vigore; nel frattempo si applicano le disposizioni vigenti compatibili. È abrogato il Regolamento regionale n. 5/2011 e ogni disposizione incompatibile con il nuovo regolamento.
Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa sovranazionale, nazionale e regionale, con particolare richiamo alla L. 241/1990, alle norme su inquinamento acustico, SUAP, sorvegliabilità dei locali e ordine pubblico/sicurezza. Le disposizioni regionali contrastanti con norme nazionali o governative sopravvenute sono automaticamente disapplicate.
La modulistica standardizzata deve essere aggiornata o emanata entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR Marche; in attesa può essere usata quella previgente, integrata con i nuovi contenuti. Le domande di autorizzazione già istruite restano regolate dalla disciplina vigente al momento della presentazione. Restano salve le autorizzazioni e le DIA rilasciate ai sensi della legge n. 287/1991 e della L.R. 30/2005. Per i circoli privati si applica la disciplina speciale del DPR 235/2001, salvo quanto previsto dal regolamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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