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Regolamento

R.R. Marche 7/2022

Disciplina dell’attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione del Titolo IV della L.R. n. 22 del 5 agosto 2021 (Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche)

Normativa regionaleR.R. Marche 7/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua il Titolo IV della L.R. Marche n. 22/2021 sulla distribuzione dei carburanti: definisce impianti, localizzazione, dimensioni, procedure autorizzative/SCIA, regole per rete ordinaria e autostradale, impianti privati, orari, attività accessorie, collaudi, subentri e controlli. Abroga il r.r. 2/2011 e contiene norme transitorie per l’adeguamento comunale.

Disciplina regionale della distribuzione dei carburanti nelle Marche

Disciplina regionale della distribuzione dei carburanti nelle Marche

Il regolamento detta, per la Regione Marche, i principi e le regole operative per l’installazione, l’esercizio, la modifica e la ristrutturazione degli impianti di distribuzione carburanti, in attuazione della L.R. 22/2021. La disciplina riguarda sia la rete ordinaria sia quella autostradale, oltre agli impianti privati e ai contenitori-distributori mobili.

Oggetto, finalità e inquadramento generale

Il provvedimento attua il Titolo IV della L.R. 22/2021 in materia di distribuzione dei carburanti per autotrazione, nel rispetto della normativa europea e statale. Finalità dichiarate sono l’ammodernamento della rete, il miglioramento dell’efficienza complessiva, l’incremento dei servizi all’utenza e la tutela della concorrenza e del territorio. È richiamato anche il Regolamento (UE) 2023/1804 sui combustibili alternativi, in un’ottica di neutralità tecnologica.

Definizioni rilevanti

Il regolamento integra le definizioni già previste dalla legge regionale e precisa, tra l’altro:

  • rete di distribuzione: rete ordinaria e rete autostradale;
  • superficie totale e superficie coperta, con relativi criteri di calcolo;
  • indice di copertura e altezza massima degli edifici;
  • ristrutturazione totale, ricomprendendo anche interventi parziali che, entro tre anni, determinino il rifacimento completo dell’impianto;
  • gestore, come titolare della licenza di esercizio rilasciata dall’Agenzia delle dogane;
  • tecnici abilitati alla sottoscrizione dei progetti;
  • zone territoriali omogenee ai fini urbanistici.

Strumenti di coordinamento regionale

È istituito un Tavolo regionale sui carburanti, a supporto della struttura regionale competente. Il tavolo formula contributi e proposte su qualificazione e ammodernamento della rete, sviluppo di attività integrative, dinamica della rete e supporto all’osservatorio permanente mediante raccolta e aggiornamento dei dati in banca dati informatizzata. Composizione e funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione.

Classificazione degli impianti e dotazioni minime

Gli impianti della rete ordinaria sono classificati, ai fini statistici e di monitoraggio, in stazione di servizio, stazione di rifornimento, chiosco, punto isolato/appoggiato e impianto monoprodotto. Sono ricompresi tra gli impianti monoprodotto quelli a gas naturale, biometano, GNC, GNL, punti di ricarica elettrica di potenza elevata e idrogeno. Gli impianti della rete ordinaria e autostradale devono essere dotati di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche con accessibilità per persone con disabilità; l’obbligo non vale per i self service pre-pagamento H24 senza gestore.

Ubicazione, localizzazione e vincoli territoriali

La localizzazione deve rispettare la zonizzazione urbanistica comunale e la normativa nazionale ed europea. Se il Comune riserva aree pubbliche all’installazione, deve procedere con bando di gara. L’impianto può essere realizzato anche entro fasce di rispetto stradali, ma solo per nuovi impianti ubicati fuori dal perimetro dei centri abitati e purché non ricadano in ambiti di tutela ambientale, paesaggistica o monumentale. In tali fasce, se ricadenti in aree tutelate, sono ammessi gli impianti necessari all’erogazione del carburante e un locale prefabbricato fino a 60 mq con servizi igienici. Sono vietati nuovi impianti nelle aree agricole soggette a vincoli ambientali, nelle pertinenze di edifici tutelati e nei casi di interferenza con aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale.

Dimensioni edilizie, superfici e distanze

Le superfici coperte degli impianti sono parametrate alla superficie totale:

  • fino a 2.500 mq: SC massima pari all’8% della ST, con altezza massima di 4,50 m;
  • oltre 2.500 mq: SC massima pari al 10% della ST, fino a un massimo di 1.500 mq, con altezza massima di 8 m. Per le attività accessorie sono previste distanze minime di 5 metri dai confini e 10 metri dagli edifici esterni all’area dell’impianto. Le disposizioni regionali prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, salvo norme più restrittive.

Deroghe e impossibilità tecniche per GNC/GNL

L’obbligo previsto dalla L.R. 22/2021 per determinate dotazioni non si applica agli impianti in comuni montani o con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei casi di impossibilità tecnica. Per il GNC, rilevano la lunghezza delle tubazioni superiore a 1.000 metri tra rete del gas e punto di stoccaggio e una pressione della rete inferiore a 3 bar; per il GNL, la distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1.000 km. Tali obblighi si applicano anche agli impianti già autorizzati al 5 marzo 2018 se sottoposti a ristrutturazione totale, salvo le medesime impossibilità tecniche e, per GNL e GNC, la carenza di spazi/accessi per motivi di sicurezza. Il titolare deve far valere la condizione con apposita richiesta, verificata e certificata in sede autorizzatoria.

Anagrafe regionale degli impianti

I titolari degli impianti hanno l’obbligo di iscrizione all’anagrafe degli impianti di benzina, gasolio, GPL e metano della rete. L’iscrizione è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzatorio e riguarda tutti gli impianti della rete ordinaria e autostradale, anche se sospesi. Sono esclusi gli impianti a uso privato, marini e avio.

Impianti monoprodotto e ricarica elettrica

È consentita l’apertura di nuovi impianti monoprodotto ad uso pubblico per gas naturale, biometano, GNC, GNL e nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata. Gli impianti monoprodotto devono obbligatoriamente dotarsi anche di nuovi punti di ricarica elettrica; l’obbligo non vale per gli impianti già autorizzati. È ammesso, in via facoltativa e secondo l’evoluzione tecnologica, il self-service prepagamento.

Competenze dei Comuni

I Comuni rilasciano l’autorizzazione all’esercizio comprensiva del permesso di costruire, fissano criteri di orario e turnazione nel quadro degli indirizzi regionali e definiscono il piano urbanistico di localizzazione degli impianti. Devono inoltre individuare criteri territoriali, requisiti e caratteristiche urbanistiche delle aree private destinate a nuovi impianti o a ristrutturazioni totali, con disciplina anche delle superfici edificabili che condizionano il rilascio del permesso di costruire.

Nuovi impianti della rete ordinaria: autorizzazione e documentazione

L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti ordinari sono subordinati ad autorizzazione comunale tramite SUAP. Il rilascio richiede il rispetto della normativa statale e regionale, degli strumenti urbanistici, delle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, antincendio e di tutela dei beni storici e artistici. La domanda unica deve contenere dati identificativi del richiedente, progettista, direttore dei lavori e, se società, del legale rappresentante, oltre a caratteristiche e disponibilità dell’area, requisiti di accesso, composizione dell’impianto e requisiti di onorabilità. Deve essere corredata, tra l’altro, da perizia giurata di conformità, indagini ambientali sul suolo/sottosuolo/falda o certificazione di bonifica per ex siti contaminati, relazione tecnica, planimetrie e documentazione edilizia. Il SUAP trasmette i provvedimenti a Regione, Vigili del fuoco e uffici finanziari.

Interventi soggetti a SCIA sulla rete ordinaria

Sono soggette a SCIA, da presentare al SUAP e all’Agenzia delle dogane, le principali modifiche e sostituzioni dell’impianto, tra cui sostituzione parziale o totale sulla stessa area, cambio di destinazione di serbatoi o distributori, aggiunte o eliminazioni di distributori o carburanti già autorizzati, installazione di self service, incremento serbatoi, installazione di ricariche elettriche o tecnologie di accumulo, trasformazione dell’approvvigionamento del metano. La SCIA va corredata da relazione tecnica, planimetria e perizia giurata; per la ristrutturazione parziale serve anche una dichiarazione di non aver effettuato il rifacimento completo dell’impianto nell’arco di tre anni. Le modifiche possono essere eseguite dalla data di presentazione della SCIA.

Rete autostradale e raccordi autostradali

I nuovi impianti autostradali devono essere dotati di servizi accessori qualificati per una funzione polifunzionale. Sono obbligatori cartelloni elettronici dei prezzi, aree di sosta videosorvegliate e attrezzate, servizi igienici con dotazioni accessibili, colonnine di ricarica collegate a fonti rinnovabili, informazioni su traffico e meteo, internet point, prelievo automatico di denaro, diffusori di acqua potabile e aree per animali da compagnia. Le domande per nuove concessioni o potenziamenti sono presentate al SUAP con assenso di ANAS o del concessionario autostradale, pareri dei Vigili del fuoco, dell’Agenzia delle dogane e della Soprintendenza se vi è vincolo. La concessione dura quanto previsto dalla normativa vigente e il trasferimento di sede equivale a installazione di un nuovo impianto. L’esercizio è subordinato al collaudo, da richiedere almeno 60 giorni prima del termine dei lavori.

Rinnovo delle concessioni autostradali

Il rinnovo deve essere chiesto al SUAP, con conoscenza ad ANAS o al concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza e comunque non oltre il termine di validità della concessione. Fino al rinnovo restano salvi diritti e doveri di esercizio. La domanda va corredata, tra l’altro, da assenso alla permanenza dell’impianto, dichiarazioni sui requisiti soggettivi e capacità tecnico-organizzativa/economica, perizia di conformità e richiesta di accertamento tecnico. Il rinnovo è subordinato all’esito positivo del collaudo tecnico.

Ristrutturazione degli impianti

La ristrutturazione totale degli impianti autostradali e ordinari è soggetta a domanda al SUAP e a collaudo. Per gli impianti autostradali serve anche l’assenso del proprietario della strada o del concessionario e i pareri di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio; per la rete ordinaria la documentazione è ridotta ai documenti tecnici e ai pareri di sicurezza. L’esercizio è consentito solo dopo esito positivo del collaudo, richiesto almeno 60 giorni prima della fine dei lavori. Per evitare la sospensione dell’attività può essere autorizzato un impianto temporaneo, previo corredo dei pareri di sicurezza; lo smantellamento va comunicato entro 30 giorni.

Impianti ad uso privato

L’installazione degli impianti ad uso privato è soggetta ad autorizzazione SUAP. Il titolo deve indicare espressamente l’uso privato, limitato al rifornimento dei mezzi dell’impresa, con divieto assoluto di cessione a terzi, pena revoca immediata. L’area di rifornimento deve essere impermeabilizzata e dotata di raccolta delle acque meteoriche e di sistemi di contenimento degli sversamenti. Gli impianti privati possono servire anche i mezzi dei soci di cooperative o consorzi di autotrasportatori, esclusi i mezzi ad uso personale. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare deve inviare al Comune una dichiarazione con numero e descrizione dei mezzi, erogato annuo e fatturato annuo del carburante; l’omissione comporta decadenza immediata dell’autorizzazione. I Comuni trasmettono i dati alla Regione entro 60 giorni e, entro 90 giorni dall’approvazione del regolamento, inviano tramite piattaforma regionale i dati degli impianti privati operanti.

Attività accessorie e servizi integrativi

Nuovi ed esistenti impianti possono ospitare servizi per auto e automobilista, anche in deroga alle norme di settore, come officina, elettrauto, gommista, lavaggio, lubrificazione, servizi turistici, aree per autocaravan, servizi igienici pubblici, fax, fotocopie, internet e bancomat. Possono inoltre essere svolte attività commerciali integrative alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendite di generi di monopolio, stampa, vendita di beni e servizi, attività ricettive, artigianali e professionali. Le attività accessorie nuove sono esercitate dal titolare dell’autorizzazione, che può affidarle al gestore o a terzi; i relativi titoli sono legati all’impianto e non trasferibili altrove. Nelle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti se svolte in locali diversi, restando salvi i rapporti di subconcessione in corso e le procedure competitive già espletate. Gli orari seguono quelli comunali delle attività analoghe; il Comune disciplina anche gli orari in caso di servizio notturno. I titoli abilitativi devono rispettare le norme edilizie, ambientali, igienico-sanitarie, di sorvegliabilità e di sicurezza sul lavoro.

Orari, turnazioni ed esenzioni

Per la rete ordinaria con presenza del gestore l’orario minimo settimanale è compreso tra 42 e 52 ore. È possibile una flessibilità che consente apertura non prima delle 5.00 e chiusura non oltre le 22.00, con facoltà di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva. Durante l’orario di apertura deve essere garantita assistenza al rifornimento per persone con disabilità. Il servizio notturno copre il periodo dalle 22.00 all’inizio dell’orario giornaliero. Alcuni impianti lungo specifiche arterie statali possono osservare un orario continuato sulle 24 ore senza turnazione né chiusura infrasettimanale. I Comuni assicurano l’apertura di almeno il 5% degli impianti nelle domeniche, festivi e giorni di riposo infrasettimanale; la quota può essere soddisfatta anche con self-service pre-pagamento. Restano esentati gli impianti di metano o GPL, purché sia rispettato l’orario minimo, e gli impianti senza gestore.

Pubblicità, prezzi e informazione al pubblico

I gestori devono esporre un cartello, secondo le indicazioni comunali, con orario di apertura, turni di riposo e prezzi praticati. I prezzi esposti e pubblicizzati negli impianti automatici devono corrispondere a quelli effettivamente praticati ai consumatori e devono essere visibili dalla carreggiata.

Contenitori-distributori mobili

Per le attività agricole e agromeccaniche, i contenitori-distributori mobili fino a 6 mc si attivano con comunicazione informativa al SUAP almeno 10 giorni prima. Tra 6 e 9 mc è richiesta la comunicazione al SUAP insieme alla SCIA antincendio presentata ai Vigili del fuoco. Per l’uso privato l’attivazione è soggetta a SCIA con attestazione del rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione incendi. Per prelievi inferiori a 100 litri sono richiesti recipienti mobili conformi alla normativa statale.

Smantellamento, rimozione e ripristino

Entro 12 mesi dall’autorizzazione allo smantellamento deve essere completata la rimozione dell’impianto o del distributore-mobile. L’autorizzazione impone cessazione delle attività complementari, ripristino dell’area secondo gli strumenti urbanistici, rimozione delle attrezzature sopra e sotto suolo e, se necessario, bonifica di suolo, sottosuolo e falda con idonea documentazione sull’assenza di contaminazioni.

Verifiche, collaudi ed esercizio provvisorio

Gli impianti pubblici e privati sono sottoposti a verifica di idoneità tecnica al collaudo e poi entro 15 anni dalla verifica precedente; la verifica segue la stessa procedura del collaudo prevista dalla legge regionale. Durante il collaudo l’impianto deve sospendere l’erogazione per il tempo necessario al sopralluogo. Se il collaudo è negativo, l’amministrazione assegna un termine per eliminare le irregolarità e dispone un nuovo collaudo. Per nuovi impianti, modifiche e ristrutturazioni soggette a collaudo può essere autorizzato un esercizio provvisorio fino a 6 mesi, prorogabile di altri 6 mesi, con perizia di corretta esecuzione e attestazione di conformità antincendio.

Subentro e trasferimento della titolarità

Nel trasferimento tra vivi, gli aventi diritto presentano comunicazione al SUAP con titolo abilitativo, contratto di cessione o gestione d’azienda e autocertificazioni sui requisiti. Nel trasferimento per causa di morte la comunicazione va presentata entro 30 giorni dal decesso; nel frattempo l’attività può proseguire esibendo la documentazione indicata, compresa la qualità di erede e, nei limiti di legge, la gestione provvisoria dell’impresa individuale. In caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è sufficiente la relativa dichiarazione. Per gli impianti autostradali il trasferimento della concessione richiede domanda al SUAP sottoscritta da cedente e subentrante, con assenso di ANAS o del concessionario, documentazione sui requisiti del subentrante, documentazione antimafia, copia della concessione e impegno al trasferimento della proprietà dell’impianto.

Sospensione temporanea dell’attività

I titolari possono sospendere l’esercizio nel rispetto della legge regionale e anche per periodi non consecutivi, mediante comunicazione con la modulistica regionale. Alla fine del periodo di sospensione va trasmessa comunicazione di riapertura con la medesima modulistica.

Comunicazioni e trasmissione dati

I Comuni devono comunicare alla Regione il rilascio di nuove autorizzazioni, le modifiche, le chiusure e gli smantellamenti, le sospensioni obbligatorie, le decadenze, le sanzioni e le altre informazioni richieste. I titolari o gestori devono comunicare il cambio marchio, i dati di erogato, le attività accessorie presenti e il cambio di gestione. La mancata trasmissione dei dati previsti dal regolamento impedisce l’effettuazione di indagini e rilievi finalizzati all’erogazione di contributi anche patrimoniali; la regolarità della trasmissione può incidere positivamente su bandi regionali incentivanti.

Ammodernamento e politiche di riqualificazione

Le amministrazioni comunali, anche d’intesa con la Regione, possono promuovere accordi di programma con gli operatori per favorire la riqualificazione degli impianti esistenti e valutare l’inserimento di infrastrutture di ricarica elettrica. I Comuni devono inoltre sottoporre periodicamente a verifica di sicurezza sanitaria e ambientale gli impianti esistenti e verificarne la compatibilità con le disposizioni vigenti.

Norme transitorie e abrogazioni

I Comuni devono adeguare i propri regolamenti entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento; fino ad allora valgono le disposizioni comunali compatibili. È abrogato il r.r. 16 febbraio 2011, n. 2, insieme alle disposizioni incompatibili. La nuova modulistica regionale deve essere aggiornata o emanata entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR Marche; in via transitoria può essere usata la modulistica previgente integrata con i nuovi contenuti. Le disposizioni non si applicano agli impianti collaudati tra l’entrata in vigore della L.R. 22/2021 e l’entrata in vigore del regolamento, per i quali continua ad applicarsi il regolamento precedente. Nei Comuni con un unico impianto funzionante alla data di entrata in vigore del regolamento, l’impianto può continuare a operare con self-service pre-pagamento previa comunicazione comunale. Le domande di autorizzazione già in istruttoria sono definite secondo la normativa vigente al momento della presentazione. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento tutti gli impianti devono dotarsi dei servizi igienico-sanitari per gli utenti previsti dalla L.R. 22/2021.

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza sul rispetto del regolamento compete ai Comuni. Le violazioni sono sanzionate secondo l’art. 111 della L.R. 22/2021.

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