L.R. Marche 22/2022
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale introduce modifiche alla l.r. 5/2012 in materia di sport e tempo libero, intervenendo sull’art. 13 e inserendo gli artt. 13 bis e 13 ter. L’atto opera solo nell’ambito della Regione e non reca nuovi oneri finanziari, dovendo essere attuato con le risorse già previste dalla normativa vigente.
Modifiche alla disciplina regionale su sport e tempo libero
Modifiche alla disciplina regionale su sport e tempo libero
La legge regionale 6 ottobre 2022, n. 22 interviene sulla l.r. 2 aprile 2012, n. 5, che disciplina sport e tempo libero nella Regione. Il testo consolidato fornito indica un aggiornamento della disciplina esistente mediante integrazioni all’articolo 13 e l’inserimento di due nuovi articoli nel capo IV.
Intervento sull’articolo 13 della l.r. 5/2012
La legge modifica l’articolo 13 della disciplina regionale sullo sport e tempo libero, attraverso:
- l’inserimento della lettera c bis) nel comma 1;
- l’aggiunta del comma 2 bis;
- la modifica del comma 3.
Il contenuto puntuale delle nuove previsioni non è riportato nel testo fornito, ma il risultato normativo è un rafforzamento/integrazione della disciplina già vigente in materia di interventi regionali nel settore.
Introduzione di nuovi articoli nel capo IV della l.r. 5/2012
La legge inserisce due nuovi articoli nel capo IV della l.r. 5/2012:
- articolo 13 bis;
- articolo 13 ter.
Anche in questo caso il testo consolidato disponibile non riporta il dettaglio materiale delle disposizioni introdotte; tuttavia risulta chiaro che la normativa regionale amplia il quadro degli istituti già presenti nel capo dedicato alla materia sportiva.
Regime finanziario
L’atto contiene una clausola di invarianza finanziaria. La sua attuazione:
- non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.
Ambito territoriale e attualità
La legge si applica esclusivamente nel territorio della Regione interessata. Non emergono nel testo termini di efficacia limitati o regimi transitori; si tratta di una modifica normativa generale della disciplina regionale vigente in materia di sport e tempo libero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 ott 2022L.R. Marche 21/2022
- Legge · 6 ott 2022L.R. Marche 23/2022
- Legge · 4 ott 2022L.R. Marche 20/2022
- Regolamento · 27 ott 2022R.R. Marche 7/2022
- Regolamento · 27 ott 2022R.R. Marche 6/2022
- Legge · 27 ott 2022L.R. Marche 24/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →