L.R. Marche 24/2022
Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dellemergenza epidemiologica COVID-19)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. 13/2020 sulle misure urgenti per attività produttive e lavoro autonomo colpiti dal COVID-19, aggiorna le misure di cui all’art. 4 e le rifinanzia per il 2022 con ulteriori 600.000 euro. La copertura deriva dalla riduzione di pari importo di risorse già stanziate nel bilancio 2022/2024. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Rifinanziamento e aggiornamento delle misure di sostegno per attività produttive e lavoro autonomo colpite dal COVID-19
Modifiche e rifinanziamento delle misure COVID-19 per attività produttive e lavoro autonomo
La legge regionale interviene sulla disciplina già prevista dalla l.r. 10 aprile 2020, n. 13, relativa a misure urgenti di sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19. L’atto opera esclusivamente nell’ambito della Regione e aggiorna la disciplina del sostegno economico, con un rifinanziamento limitato all’anno 2022.
Aggiornamento delle misure di sostegno dell’art. 4 della l.r. 13/2020
La legge modifica il comma 6 dell’art. 4 della l.r. 13/2020, intervenendo su una lettera già esistente e introducendo una nuova lettera b bis) nel medesimo comma. Il contenuto sostanziale delle misure risulta quindi aggiornato, ma il testo fornito non consente di dettagliare nel merito le singole condizioni operative delle lettere modificate.
Rifinanziamento per l’anno 2022
Per le misure di sostegno previste dal comma 6 dell’art. 4 della l.r. 13/2020 è autorizzata, per il solo anno 2022, un’ulteriore spesa di 600.000 euro.
La spesa è imputata a:
- Missione 14 "Sviluppo economico e competitività"
- Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato"
- Titolo 1
- stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio
La copertura dell’onere di 600.000 euro avviene mediante riduzione di pari importo delle risorse già previste dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 1 della l.r. 16 giugno 2022, n. 13, iscritte nella medesima Missione 14, Programma 01, Titolo 1.
Di conseguenza:
- il Fondo previsto dal comma 2 dell’art. 1 della l.r. 13/2022 è ridotto di 600.000 euro;
- la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni contabili necessarie per la gestione.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Rilevanza attuale
L’atto ha contenuto principalmente finanziario e modificativo di una disciplina emergenziale COVID-19 con rifinanziamento riferito espressamente al solo anno 2022. Per tale ragione, pur non risultando formalmente privo di efficacia, esso è oggi sostanzialmente superato e di scarsa utilità applicativa.
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