L.R. FVG 7/2009
Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nel Friuli Venezia Giulia, misure organizzative, informative e premiali per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Prevede tempi massimi per esami, visite e referti, monitoraggio periodico, obblighi per direttori generali e professionisti, un sistema unico di prenotazione, rimborsi in caso di superamento dei termini e sanzioni per chi non disdice le prenotazioni. Applicazione limitata al SSR regionale, con tempi annualmente definiti dalla Giunta.
Contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nel SSR del Friuli Venezia Giulia
Contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nel SSR del Friuli Venezia Giulia
La legge regionale introduce un insieme organico di misure per garantire ai cittadini del Friuli Venezia Giulia l’accesso tempestivo a esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti terapeutici. Il provvedimento si inserisce nel quadro dei principi nazionali sul contenimento delle liste di attesa e punta a rendere più efficiente l’organizzazione del Servizio sanitario regionale.
Finalità e principi generali
La disciplina mira a assicurare che le prestazioni sanitarie appropriate siano eseguite entro tempi compatibili con la corretta gestione dei problemi clinici e con la prevenzione. Le finalità si realizzano attraverso:
- definizione di tempi massimi per le prestazioni;
- responsabilizzazione della dirigenza e delle professioni sanitarie;
- monitoraggio continuo dei risultati;
- migliore utilizzo di risorse e apparecchiature;
- rimedi per il cittadino in caso di superamento dei tempi;
- informazione obbligatoria all’utenza;
- contrasto alle mancate presentazioni alle prenotazioni;
- sistema regionale unico di prenotazione;
- informatizzazione e messa in rete del sistema sanitario.
Tempi massimi delle prestazioni e criteri di priorità
La Giunta regionale determina annualmente, nelle linee di gestione del Servizio sanitario regionale, i tempi massimi delle principali prestazioni, incluse le graduazioni per priorità. Lo stesso atto stabilisce anche i tempi per eventuali prestazioni non ricomprese nel piano nazionale di contenimento delle liste di attesa richiamato dalla legge.
Le aziende sanitarie individuano, nel piano annuale, le sedi in cui i tempi massimi sono garantiti, comprese eventuali strutture private accreditate. La scelta delle sedi avviene nell’ambito di accordi di area vasta e deve tener conto di accessibilità geografica, orari di apertura e volumi di attività.
È inoltre previsto il progressivo allineamento dei tempi delle prestazioni rese in attività istituzionale a quelli medi della libera professione intramuraria. Il differenziale non può superare:
- 15 giorni per prestazioni diagnostiche e visite;
- 30 giorni per ricoveri ospedalieri programmati.
Tempi di referto e prestazioni urgenti
La legge tutela anche i tempi di consegna dei referti di esami diagnostici e visite specialistiche. In ogni caso il referto non può essere tardivo di oltre 7 giorni rispetto agli eventuali tempi tecnici obbligatori di protocollo per l’esecuzione dell’esame.
Sono escluse dalla disciplina ordinaria le prestazioni di urgenza, cioè i casi che richiedono valutazione o trattamento rapido e che devono essere eseguiti entro 24 ore.
Responsabilità della direzione e del personale sanitario
I direttori generali sono responsabili del rispetto dei tempi massimi nelle sedi di competenza individuate negli accordi di area vasta. Al raggiungimento dei risultati è vincolato almeno il 25% del compenso integrativo del direttore generale.
Per le professioni sanitarie, i piani aziendali devono definire annualmente il rapporto tra prestazioni istituzionali e attività libero-professionale intramuraria. La Regione può inoltre destinare specifici finanziamenti ad incremento dei fondi di produttività e risultato del personale coinvolto nel contenimento delle liste di attesa. Se i tempi massimi non sono rispettati, la Giunta può imporre la ridefinizione del rapporto tra attività istituzionale e libero-professionale e, in caso di inerzia, intervenire in via sostitutiva.
Ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Nella richiesta di esami o visite specialistiche, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta devono sempre indicare il quesito o sospetto diagnostico e, se previsto, il criterio di priorità. Essi partecipano inoltre, insieme ai medici ospedalieri, alla definizione di linee guida per l’appropriatezza della richiesta e dell’uso delle prestazioni.
Negli accordi integrativi regionali per medicina generale e pediatria, una parte delle quote variabili è vincolata al raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza e agli obblighi sopra indicati.
Semplificazione delle prescrizioni specialistiche
Gli specialisti ambulatoriali e ospedalieri, già dal primo accesso e nelle visite successive, devono prescrivere direttamente gli ulteriori approfondimenti diagnostici e le visite specialistiche necessarie. Resta comunque necessario mantenere il contatto con il medico curante, per garantire continuità assistenziale.
Monitoraggio, controlli e rendicontazione
L’Agenzia regionale della sanità monitora l’attuazione della legge e riferisce ogni tre mesi alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente.
Entro febbraio di ogni anno l’assessore competente presenta una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati ottenuti. La relazione deve dare conto, tra l’altro, dei superamenti dei tempi massimi, delle cause, dei provvedimenti correttivi, dell’andamento delle liste di attesa e delle valutazioni di esperti e utenti. La relazione è resa pubblica, anche tramite il sito del Consiglio regionale.
Sistemi di prenotazione e informatizzazione
È previsto un sistema regionale di prenotazione per tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, con inclusione dell’intero catalogo delle prestazioni ambulatoriali e delle agende della libera professione intramuraria. L’obiettivo è rendere trasparente l’offerta, uniformare l’accesso, favorire economie gestionali e consentire il monitoraggio continuo delle attività e dei tempi di attesa.
L’Amministrazione regionale persegue anche:
- la realizzazione e manutenzione dell’anagrafe regionale unica degli assistiti;
- l’introduzione di un vocabolario condiviso delle prestazioni;
- l’adesione al sistema anche da parte di erogatori privati, tramite accordi specifici e tariffa parametrata sulle prestazioni prenotate.
L’accesso al sistema avviene tramite sportelli aziendali, call center regionale e, in via sperimentale, via internet. Sono inoltre previste sperimentazioni per consentire la prenotazione da parte dei medici prescrittori, dei medici di medicina generale e delle farmacie convenzionate, anche con Carta regionale dei servizi, nonché il pagamento della partecipazione alla spesa e la stampa/ritiro del referto presso medici di base, pediatri e farmacie.
Infrastrutture informatiche e innovazione tecnologica
La Regione realizza infrastrutture informatiche e sistemi informativi, anche tramite società partecipate, per supportare l’organizzazione dei servizi sanitari. Promuove la messa in rete dei medici di medicina generale e delle farmacie convenzionate, la multicanalità di accesso e la progressiva sostituzione della prescrizione cartacea con strumenti tecnologici.
Vengono anche definite modalità operative e standard di sicurezza per l’accesso dei medici di medicina generale ai sistemi informativi regionali, al fine di trasmettere informazioni certificate su richieste specialistiche, diagnosi e referti.
Qualità, apparecchiature e ampliamento dell’offerta
In caso di mancato raggiungimento dei tempi massimi, le apparecchiature diagnostiche interessate devono essere rese disponibili all’utenza esterna per 6 giorni su 7 e per 12 ore al giorno, oppure per almeno 72 ore settimanali, nelle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie o nei siti individuati dagli accordi di area vasta, salvo motivate deroghe o esigenze collegate al raggiungimento degli obiettivi della normativa sulla libera professione intramuraria.
L’Amministrazione regionale può inoltre sostenere in via sperimentale i progetti per introdurre e sviluppare sistemi di qualità certificati per la gestione delle liste di attesa nelle aziende pubbliche del SSR.
Rimedi per il cittadino in caso di superamento dei termini
Se i tempi non sono rispettati per prestazioni di particolare rilevanza e clinicamente essenziali, le aziende devono pagare direttamente la prestazione svolta dal cittadino presso altre strutture.
Se la prestazione non viene erogata entro 120 giorni, il cittadino residente in Friuli Venezia Giulia può richiederla presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato e convenzionato, abilitato a erogarla; in tal caso la prestazione resta a carico del Servizio sanitario regionale.
Le prestazioni rimborsabili e le modalità di attuazione sono definite annualmente dalla Giunta regionale nelle linee di gestione del SSR.
Informazione all’utenza e sanzioni per mancata disdetta
Nelle sale d’attesa delle sedi interessate, negli studi dei medici di medicina generale e sui siti internet della Regione e delle strutture del SSR deve essere affisso o reso disponibile un avviso con i limiti massimi di attesa, le procedure di rimborso o fruizione alternativa e ogni altra informazione utile all’utente.
Il cittadino che non si presenta all’esame prenotato senza avvisare la struttura deve pagare una quota determinata dalla Giunta regionale, che stabilisce anche i casi in cui la quota non è dovuta.
Certificazioni mediche e rapporti con le imprese
Per ridurre accessi inutili a visite e accertamenti svolti solo per esigenze di certificazione o esenzione, la Giunta regionale individua le tipologie di certificazione per le quali può essere autorizzato:
- il rilascio diretto da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;
- il rilascio alla dimissione ospedaliera in caso di nuova diagnosi.
La Regione può inoltre stipulare convenzioni con associazioni imprenditoriali nazionali presenti sul territorio regionale per promuovere il sistema sociosanitario, con particolare attenzione alla prevenzione delle malattie professionali e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Profilo finanziario
Per l’anno 2009 gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono quantificati in 2 milioni di euro, a carico del bilancio regionale indicato dalla norma finanziaria.
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