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Legge

L.R. FVG 4/2009

Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di imposta regionale sulle attività produttive.

Normativa regionaleL.R. FVG 4/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 4/2009 interviene in modo mirato su precedenti leggi regionali, abrogando specifici commi e una lettera relativi a personale, conferimento di funzioni agli enti locali e materia fiscale. L’articolo 5 è poi stato abrogato nel 2015. La legge è entrata in vigore il 19 marzo 2009.

Abrogazioni puntuali in materia di personale, funzioni agli enti locali e IRAP

Abrogazioni puntuali in materia di personale, funzioni agli enti locali e IRAP

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 12 marzo 2009, n. 4 contiene interventi abrogativi su disposizioni di leggi regionali precedenti, con effetti circoscritti a specifiche norme già vigenti nel sistema regionale. Il provvedimento è entrato in vigore il 19 marzo 2009 e oggi risulta in larga parte privo di autonoma utilità applicativa, salvo il valore ricognitivo delle abrogazioni operate.

Interventi su norme in materia di personale e finanza regionale

Il provvedimento elimina alcuni commi della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, intervenendo su disposizioni della legge finanziaria 2009 che risultano abrogate:

  • i commi da 33 a 36 dell’articolo 14;
  • i commi da 40 a 43 dell’articolo 14;
  • i commi da 53 a 56 dell’articolo 3 della legge regionale 17/2008.

Si tratta quindi di un’operazione di soppressione di parti di disciplina già adottate, senza introdurre una nuova regolamentazione sostitutiva nel testo analizzato.

Interventi sul conferimento di funzioni agli enti locali

La legge modifica anche la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali. In particolare:

  • è abrogata la lettera h bis) del comma 2 dell’articolo 9;
  • è abrogato il comma 1 bis dell’articolo 67.

L’effetto è la rimozione di singole previsioni riguardanti l’assetto delle funzioni amministrative locali nei settori richiamati dalla legge n. 24/2006.

Disposizioni in materia di IRAP

Il titolo dell’atto richiama anche l’imposta regionale sulle attività produttive, ma nel testo fornito non emergono disposizioni operative ulteriori specifiche diverse dalle abrogazioni puntuali sopra indicate.

Regime successivo e attualità

L’articolo 5 della legge regionale n. 4/2009 è stato successivamente abrogato dall’articolo 15, comma 5, lettera g), della legge regionale 20/2015. Non risultano nel testo fornito discipline temporanee o misure destinate a esercizi finanziari ancora attuali. Per la sua natura di legge di abrogazione puntuale, il provvedimento ha oggi un interesse soprattutto storico-ricognitivo.

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