Sentenza n. 8985/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del Decreto del Direttore Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 e relativi allegati; di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso, e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo, ivi inclusi: le comunicazioni di avvio del procedimento e gli atti ad esso collegati; le determinazioni degli Enti del SSR certificanti l'elenco dei fornitori riconciliato con i valori di CE e in particolare, stando a quanto risulta dal provvedimento principale impugnato: - Determina del Direttore Generale ASUR n°466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n° 706 del 14 novembre 2022; - Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019; - Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019; - Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019; il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216; l'“accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015 n. 78 come modificato dall'art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018 n. 145; il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022; l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di ripartizione tra i fornitori degli oneri di ripiano conseguenti al superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, produttrice di presidi sanitari, ha impugnato il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche e gli atti presupposti relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ha dedotto l'erroneità dell'istruttoria, vizi procedimentali, l'assenza di modalità di calcolo predeterminate e chiare per gli operatori economici, l'erroneità nella determinazione del fatturato, nonché la violazione della legge n. 241/1990 e degli artt. 41 e 97 Cost. La contestazione riguardava, in sostanza, la quantificazione della somma richiesta alla fornitrice a titolo di ripiano.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che gli atti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 non esprimano un potere autoritativo o discrezionale, neppure tecnico, ma costituiscano il risultato di un'attività vincolata, tecnica, ricognitiva e riepilogativa. Le Regioni devono verificare i dati contabili, individuare le aziende fornitrici soggette al ripiano e imporre il pagamento della quota dovuta, senza poter determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare autonomamente lo scostamento, competenze attribuite allo Stato. La quota di ripiano deriva dall'applicazione matematica di una percentuale fissata dalla legge al fatturato determinato secondo i dati contabili previsti dalla normativa. La controversia, pertanto, riguarda un rapporto obbligatorio paritario e un diritto soggettivo di natura patrimoniale al corretto calcolo dell'importo dovuto, non l'esercizio di un potere amministrativo. Applicando il criterio del petitum sostanziale, il TAR ha escluso la giurisdizione amministrativa e indicato la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8 e 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
«attribuito alle regioni e alle province autonome il solo compito di: - verificare la documentazione contabile sulla cui base il decreto ministeriale ha certificato il superamento del tetto di spesa regionale, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale; - definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno; - imporre alle stesse il pagamento della quota di ripiano a cui ciascuna di esse deve concorrere; - procedere all’iscrizione in bilancio del relativo credito»
La disposizione attribuisce alle Regioni attività vincolate di verifica contabile, individuazione dei fornitori e imposizione della quota di ripiano, senza conferire un potere discrezionale o autoritativo sulla determinazione del tetto e del suo superamento.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini previsti dalla norma.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile decisione sulla questione di giurisdizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa.
Massime di principio
- Le controversie relative agli atti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, quando contestano il corretto calcolo della quota di payback dovuta da una fornitrice di dispositivi medici, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e un rapporto obbligatorio paritario.
- Le Regioni, nell'applicazione del payback sui dispositivi medici, svolgono attività vincolate di verifica della documentazione contabile, individuazione delle aziende fornitrici e quantificazione della quota individuale, senza poter determinare il tetto di spesa regionale, certificarne il superamento o quantificare autonomamente lo scostamento, attività attribuite allo Stato.
- L'atto regionale di riparto del payback, anche se qualificato dalla legge come provvedimento, non costituisce esercizio di potere autoritativo quando si limita all'accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur mediante applicazione di percentuali e criteri già predeterminati dalla legge e dagli atti statali.
- Il criterio del petitum sostanziale assegna la controversia al giudice ordinario quando la domanda, al di là della formale impugnazione dell'atto amministrativo, mira in concreto a contestare l'esistenza o l'entità dell'obbligazione patrimoniale di pagamento e il corretto calcolo della somma dovuta.
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