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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22317/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite il difensore, ha impugnato l'ordinanza di consegna sostenendo la violazione dell'art. 599, comma 2, dell'Accordo UE-Regno Unito: a suo dire il fatto contestato non costituirebbe in Italia il reato di riciclaggio ma al più la mera detenzione di denaro nel furgone; non è descritta alcuna condotta tipica di riciclaggio (es. sottrazione, trasferimento o operazione per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita) né è specificata l'origine del denaro. Inoltre è stato rilevato che il Regno Unito non avrebbe esercitato la procedura di rinuncia alla doppia incriminabilità prevista dall'art. 599.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nell'ambito della procedura semplificata di consegna basata sul consenso prevista dall'Accordo, una volta che la persona è assistita da difensore ed è adeguatamente informata sul contenuto del mandato e sulle conseguenze del consenso, la mancata corrispondenza della fattispecie con il reato italiano (doppia incriminabilità) non può essere opposta dal ricorrente. La corte ha confermato la validità del consenso raccolto, ha dichiarato legittima la decisione di consegna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dalla normativa applicabile.

Norme richiamate

  • Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Regno Unito e Unione europea

    art. 599, comma 2; art. 611; art. 612; art. 615

    L'Accordo prevede una procedura semplificata di consegna con il consenso della persona richiesta: art. 611 richiede che il consenso sia acquisito dall'autorità di esecuzione garantendo volontarietà e piena consapevolezza e il diritto all'assistenza di un difensore; art. 612 e 615 disciplinano aspetti procedurali della consegna consensuale (assenza di diritto ad essere ascoltato e termini per la decisione). L'Accordo consente che, in caso di consegna consensuale, non operi la verifica della doppia incriminabilità prevista nell'art. 599 per le consegne ordinarie.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (Norme sul mandato d'arresto europeo)

    art. 10, comma 1; art. 14, comma 4; art. 22, comma 5

    In assenza di disposizioni di adattamento, le regole procedurali italiane sul mandato d'arresto europeo si applicano, in quanto compatibili, alla modalità e ai tempi decisionali dell'esecuzione del mandato dal Regno Unito. La giurisprudenza interpreta gli artt. 10 e 14 nel senso che il consenso alla consegna è valido solo se la persona è assistita da difensore, adeguatamente informata e se la decisione è preceduta dall'udienza in camera di consiglio; l'art. 22, comma 5 riguarda gli adempimenti di cancelleria successivi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata

    Sez. F, n. 34466 del 24/08/2021 (Dragos); Sez. 6, n. 25559 del 25/06/2024 (Oueslati); Sez. 6, n. 48943 del 03/12/2015 (Alexandroae)

    La giurisprudenza ha affermato che, per la validità del consenso alla consegna, è necessario che la persona sia assistita da un difensore e adeguatamente informata; che la decisione sulla consegna consensuale deve essere preceduta dall'udienza camerale; e che il consenso limita l'ambito delle verifiche giudiziali, escludendo la valutazione della doppia incriminabilità salvo cause ostative di tutela di diritti fondamentali o procedimenti pendenti in Italia.

Massime di principio

  • La consegna basata sul consenso, prevista dall'Accordo UE-Regno Unito, può valere anche senza la verifica della doppia incriminabilità: una volta valido il consenso, il tema della corrispondenza della fattispecie tra ordinamenti non è più opponibile dal consegnando.
  • Per essere valido il consenso alla consegna deve essere raccolto dall'autorità di esecuzione con modalità che assicurino la volontarietà e la piena consapevolezza, e la persona deve poter essere assistita da un difensore; in mancanza il consenso può essere impugnato.
  • Pur nella procedura semplificata, la corte di appello deve procedere in camera di consiglio per verificare la legalità complessiva del procedimento, la validità del consenso e l'assenza di cause ostative alla consegna (es. motivi umanitari o procedimenti pendenti in Italia).
  • Il consenso è, di regola, irrevocabile e limita le verifiche giudiziarie ai soli profili di tutela inderogabile (diritti fondamentali, motivi umanitari, procedure concorrenti), ma non permette di sollevare la mancanza di doppia incriminabilità quando l'Accordo consente la sua elisione.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare e dimostrare che il consegnando è stato informato adeguatamente e ha avuto effettiva assistenza legale al momento del consenso, perché tale prova è decisiva per la successo di eventuali impugnazioni.

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