Sentenza n. 894/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro stagionale e decreto di inammissibilità dell’istanza di permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente era entrato in Italia per lavoro stagionale sulla base di un nulla osta rilasciato allo Sportello Unico per l’Immigrazione e di un visto valido per 270 giorni, ma non aveva stipulato il contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta. Il nulla osta era stato successivamente revocato perché il codice ATECO dell’impresa non rientrava tra quelli previsti per il lavoro stagionale dall’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 27 settembre 2023; il Questore aveva quindi dichiarato inammissibile l’istanza di permesso di soggiorno. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio e mancato preavviso di rigetto. Il secondo motivo deduceva la violazione e l’erronea interpretazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria e motivazione ed eccesso di potere per contraddittorietà, sostenendo che la revoca fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro e che dovesse essere tutelato l’affidamento del lavoratore. Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 2 e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, degli artt. 1, 8 e 14 CEDU e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché difetto di istruttoria, motivazione erronea, illogica e irrazionale e violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità, buona fede e collaborazione. Il ricorrente sosteneva che, essendo l’omessa stipula del contratto di soggiorno non imputabile a lui, l’amministrazione avrebbe dovuto consentirgli di ottenere un permesso per attesa occupazione, anche sulla base della circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto legittima la revoca del nulla osta, rilevando che il datore di lavoro non possedeva il requisito oggettivo relativo al codice ATECO per l’ingresso di lavoratori stagionali. La revoca non riguardava una mera responsabilità personale del datore, ma ripristinava la legalità rispetto a un vizio originario dell’intero procedimento di ingresso, formatosi anche mediante silenzio-assenso. Il lavoratore non poteva invocare né la propria incolpevolezza né un legittimo affidamento, poiché la disciplina collega l’ingresso e il soggiorno alla costituzione dello specifico rapporto di lavoro con il datore nominativamente indicato nel nulla osta. L’omessa stipula del contratto di soggiorno impediva il rilascio del permesso di soggiorno e rendeva legittimo il conseguente diniego. Il permesso per attesa occupazione non era dovuto: esso presuppone il possesso di un precedente titolo di soggiorno da rinnovare, non la mancata acquisizione originaria di tale titolo per assenza dei requisiti del nulla osta o mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato. Inoltre, il visto stagionale era comunque scaduto prima della presentazione del ricorrente al fotosegnalamento e non risultava una diversa proposta di lavoro a tempo indeterminato. La circolare ministeriale del 2007, oltre a non essere vincolante, è stata ritenuta superata dalla disciplina successiva e comunque inidonea a derogare alla legge. Il primo motivo è stato respinto perché, trattandosi di provvedimenti vincolati e dovuti, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto costituisce una mera irregolarità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della l. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio o del preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando il provvedimento abbia natura vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, va dequotata a mera irregolarità
L’omissione del preavviso di rigetto è stata ritenuta non invalidante perché l’amministrazione era tenuta ad adottare il diniego e non disponeva di margini decisionali idonei a condurre a un esito diverso.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il rilascio o il mantenimento del permesso di soggiorno presuppone la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina dell’ingresso e del soggiorno; nel caso concreto, la revoca del nulla osta e la mancata instaurazione del rapporto di lavoro impedivano il rilascio del titolo.
art. 22, commi 5.01, 6 e 11, d.lgs. 286/1998
Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono…il contratto di soggiorno
Il nulla osta è collegato allo specifico datore di lavoro e allo specifico rapporto lavorativo; la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno impedisce il perfezionamento della procedura, salvo il solo ritardo nella trasmissione dovuto a forza maggiore o a cause non imputabili al lavoratore.
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
Il contratto di soggiorno costituisce il documento necessario per il rapporto tra ingresso per lavoro, assunzione e richiesta del permesso di soggiorno.
art. 37 d.P.R. 394/1999
Il permesso per attesa occupazione presuppone, secondo la decisione, un titolo di soggiorno già posseduto e da rinnovare, non la mancata acquisizione originaria del permesso dopo un ingresso fondato su un nulla osta invalido o non perfezionato.
art. 7, comma 1, D.P.C.M. 27 settembre 2023
il codice Ateco dell’azienda non rientra tra quelli previsti
Il requisito dell’attività esercitata dal datore di lavoro è condizione per la richiesta di ingresso di lavoratori stagionali; la sua mancanza rende illegittimo il nulla osta.
Massime di principio
- Il nulla osta al lavoro subordinato o stagionale è funzionalmente e nominativamente collegato al datore di lavoro che lo ha richiesto e al rapporto lavorativo indicato; il lavoratore non può utilizzarlo per instaurare un diverso rapporto o per ottenere, in via automatica, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- La mancata stipula del contratto di soggiorno entro il termine previsto dalla legge impedisce il perfezionamento della procedura di soggiorno e giustifica il rifiuto o la revoca del nulla osta, anche quando la mancata stipula non sia imputabile al lavoratore; la deroga per cause di forza maggiore o non imputabili riguarda il ritardo nella trasmissione di un contratto già sottoscritto, non l’assenza della sottoscrizione.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone il possesso di un precedente titolo di soggiorno da rinnovare e non spetta allo straniero che non abbia mai acquisito tale titolo perché il rapporto di lavoro collegato al nulla osta non si è instaurato o perché il nulla osta era originariamente privo dei requisiti di legge.
- L’incolpevolezza del lavoratore straniero e il suo affidamento sull’ingresso regolare non impediscono la revoca di un nulla osta illegittimamente rilasciato: in materia di ingresso e soggiorno rileva la legalità obiettiva della posizione, e la disciplina non garantisce la permanenza in Italia in assenza della costituzione dello specifico rapporto di lavoro.
- Quando il nulla osta è stato rilasciato in assenza di un requisito oggettivo del datore di lavoro e l’amministrazione deve rimuoverlo per ripristinare la legalità, il provvedimento di revoca e il conseguente diniego del permesso di soggiorno hanno natura vincolata; pertanto, l’omesso preavviso di rigetto non comporta annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990.
- Una circolare amministrativa non vincolante non può derogare alla disciplina legislativa sopravvenuta né fondare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge.
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