Cassazione Penale, Ordinanza n. 34338/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il testo non riporta ulteriori dettagli sulla pena inflitta in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 15 settembre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 337 e 582 c.p. Con il ricorso ha censurato il giudizio di responsabilità e la valutazione delle prove, contestato la sussistenza degli elementi costitutivi della resistenza a pubblico ufficiale, invocato la scriminante prevista dall’art. 393-bis c.p. e contestato la prova delle lesioni personali. La Corte ha rilevato che le censure ripropongono questioni già adeguatamente valutate dai giudici di merito e mirano a ottenere una diversa valutazione probatoria e ricostruzione dei fatti; inoltre, le ha ritenute generiche perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337- 582 c.p.)
La disposizione è indicata quale titolo di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma la Corte non ne espone una specifica interpretazione.
art. 582 c.p.
sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337- 582 c.p.)
La disposizione è indicata quale titolo di condanna per le lesioni personali; la Corte non ne espone una specifica interpretazione.
art. 393-bis c.p.
alla configurabilità della scriminante prevista dall'art. 393 bis c.p.
La scriminante è menzionata tra le questioni proposte dal ricorrente, ma il testo non riporta un passaggio della Corte che ne interpreti o applichi i presupposti.
Massime di principio
- Sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre doglianze già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e mirano, in sostanza, a ottenere dalla Cassazione una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Sono inammissibili per genericità i motivi di ricorso che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34314/2026 del 24/09/2026
- ordinanza_penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34315/2026 del 24/09/2026
- ordinanza_penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34316/2026 del 24/09/2026
- ordinanza_penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34322/2026 del 24/09/2026
- ordinanza_penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34324/2026 del 24/09/2026
- ordinanza_penale · 24 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 34327/2026 del 24/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →