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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34338/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il testo non riporta ulteriori dettagli sulla pena inflitta in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 15 settembre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 337 e 582 c.p. Con il ricorso ha censurato il giudizio di responsabilità e la valutazione delle prove, contestato la sussistenza degli elementi costitutivi della resistenza a pubblico ufficiale, invocato la scriminante prevista dall’art. 393-bis c.p. e contestato la prova delle lesioni personali. La Corte ha rilevato che le censure ripropongono questioni già adeguatamente valutate dai giudici di merito e mirano a ottenere una diversa valutazione probatoria e ricostruzione dei fatti; inoltre, le ha ritenute generiche perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337- 582 c.p.)

    La disposizione è indicata quale titolo di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma la Corte non ne espone una specifica interpretazione.

  • art. 582 c.p.

    sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337- 582 c.p.)

    La disposizione è indicata quale titolo di condanna per le lesioni personali; la Corte non ne espone una specifica interpretazione.

  • art. 393-bis c.p.

    alla configurabilità della scriminante prevista dall'art. 393 bis c.p.

    La scriminante è menzionata tra le questioni proposte dal ricorrente, ma il testo non riporta un passaggio della Corte che ne interpreti o applichi i presupposti.

Massime di principio

  • Sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre doglianze già adeguatamente esaminate dai giudici di merito e mirano, in sostanza, a ottenere dalla Cassazione una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Sono inammissibili per genericità i motivi di ricorso che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati contro la PA

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