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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04856/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del 4 luglio 2025 che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo del 12 giugno 2025 relativo alla somma di €35.000,00 rinvenuta nella sua abitazione dopo perquisizione del 14 maggio 2025. Federica Caramazza era indagata per corruzione e turbata libertà degli incanti (artt. 81, 110, 319-bis, 321, 353 c.p.), in concorso con familiari e intermediari, per una tangente complessiva promessa di €135.000,00. Con il ricorso si deduceva carenza o apparenza della motivazione dell'ordinanza (e del decreto di sequestro), illegittima riproduzione per relationem di precedenti provvedimenti annullati; mancata rielaborazione critica degli elementi; insufficienza degli elementi indiziari tratti dalle intercettazioni e dalle conversazioni cui si attribuiva genericità o più plausibili spiegazioni lecite; assenza di riscontri diretti sugli incontri; la somma sequestrata sarebbe di provenienza lecita (prelievi familiari) e tracciabile mediante pagamenti elettronici, escludendo il pericolo di dispersione (periculum in mora). Si contestava altresì la qualificazione della somma come "prezzo" del reato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: l'ordinanza impugnata non si è limitata a mera copia del decreto genetico ma ha svolto un esame critico e confrontuale degli elementi e delle deduzioni difensive, consentendo l'uso della motivazione per relationem purché integrata da valutazione autonoma. I giudici hanno valorizzato intercettazioni, immagini di videosorveglianza, movimenti degli intermediari e la circostanza che una tranche di €35.000,00 era stata materialmente reperita in una busta in possesso dell'intermediario Alesci (controllato il 12 aprile 2025) e successivamente trovata nella disponibilità della ricorrente, nonché la convergenza temporale e di importo con pagamenti e appuntamenti riferibili alla gara indicata. Tali elementi, uniti alla condotta dei partecipi (rotazione/occultamento delle somme e decisione di lasciare la somma in custodia all'intermediario), giustificano sia il fumus che il periculum in mora e la qualificazione della somma come parte del prezzo della corruzione, suscettibile di sequestro preventivo e confisca. La Corte ha inoltre richiamato i principi distintivi tra prezzo e profitto del reato e le limitazioni alla confisca per equivalente (questa ultima applicabile solo in presenza di profitto effettivamente conseguito dal pubblico ufficiale).

Norme richiamate

  • art. 319-bis cod. pen.

    Norma sulla corruzione: la sentenza considera sequestrabile il "prezzo" del reato di corruzione quando la somma è concretamente destinata al pagamento della tangente.

  • art. 321 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla corruzione e alla distinzione tra responsabilità del pubblico ufficiale e del corruttore; utile al confronto tra sequestro del prezzo e confisca del profitto.

  • art. 353 cod. pen.

    Riguarda la turbata libertà degli incanti; la Corte valuta il concorso di Caramazza in funzione della sua attività concreta nella predisposizione della documentazione di gara.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Disciplina la confisca del prezzo e del profitto del reato di corruzione; la sentenza distingue la confisca del prezzo (sequestrabile anche prima della dazione se la destinazione illecita è certa e attuale) dalla confisca per equivalente del profitto, applicabile solo se il profitto è stato effettivamente conseguito.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di motivazione: la mancanza assoluta di motivazione sul periculum in mora è causa di nullità del decreto di sequestro preventivo, ma la difesa deve dedurre specificamente tale nullità.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale collegato alla contestazione della mancanza di motivazione e ai limiti del sindacato in Cassazione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norme sulle misure cautelari personali: citata per distinguere limiti e modalità di sindacato sulla motivazione rispetto ai provvedimenti reali.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla possibilità di disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca; giustificazione del sequestro preventivo della somma come prezzo della corruzione.

Massime di principio

  • La motivazione "per relationem" non è automaticamente nulla: è ammessa se il giudice integra la riproduzione con una valutazione autonoma e il confronto critico delle deduzioni difensive; la difesa deve indicare specifici elementi decisivi eventualmente omessi.
  • Per l'applicazione del sequestro preventivo di somme in ipotesi di corruzione è rilevante la valutazione complessiva di elementi indiziari convergenti (intercettazioni, videosorveglianza, movimenti e comportamenti degli intermediari, coincidenza di importi e termini temporali) che possano collegare il denaro al "prezzo" della corruzione.
  • La presenza di denaro contante in disponibilità di terzi o la strategia degli indagati di nascondere/ruotare le somme sono elementi che rafforzano il pericolo di dispersione (periculum in mora) e giustificano il sequestro preventivo.
  • La qualificazione della somma come "prezzo" del reato consente il sequestro e la successiva confisca anche se la consegna al pubblico ufficiale non è ancora stata completata, quando la destinazione illecita sia certa e attuale.
  • La confisca per equivalente è più restrittiva: può colpire il patrimonio del corruttore solo entro i limiti del profitto effettivamente conseguito dal pubblico ufficiale; non basta il solo prezzo promesso se il pubblico ufficiale non ha effettivamente tratto profitto.
  • L'assenza di incarichi societari formali non esclude responsabilità: il ruolo concreto e le attività materialmente svolte (es. predisposizione della documentazione di gara) possono fondare il concorso nei reati contro la pubblica amministrazione.
  • Le deduzioni difensive di carattere generico o meramente ricostruttivo, prive di allegazioni puntuali e di riferimenti documentali o probatori, hanno scarse probabilità di prevalere contro risultanze indiziarie strutturate (intercettazioni, riscontri oggettivi).

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