Cassazione Penale, Sentenza n. 04856/2026 del 06/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del 4 luglio 2025 che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo del 12 giugno 2025 relativo alla somma di €35.000,00 rinvenuta nella sua abitazione dopo perquisizione del 14 maggio 2025. Federica Caramazza era indagata per corruzione e turbata libertà degli incanti (artt. 81, 110, 319-bis, 321, 353 c.p.), in concorso con familiari e intermediari, per una tangente complessiva promessa di €135.000,00. Con il ricorso si deduceva carenza o apparenza della motivazione dell'ordinanza (e del decreto di sequestro), illegittima riproduzione per relationem di precedenti provvedimenti annullati; mancata rielaborazione critica degli elementi; insufficienza degli elementi indiziari tratti dalle intercettazioni e dalle conversazioni cui si attribuiva genericità o più plausibili spiegazioni lecite; assenza di riscontri diretti sugli incontri; la somma sequestrata sarebbe di provenienza lecita (prelievi familiari) e tracciabile mediante pagamenti elettronici, escludendo il pericolo di dispersione (periculum in mora). Si contestava altresì la qualificazione della somma come "prezzo" del reato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: l'ordinanza impugnata non si è limitata a mera copia del decreto genetico ma ha svolto un esame critico e confrontuale degli elementi e delle deduzioni difensive, consentendo l'uso della motivazione per relationem purché integrata da valutazione autonoma. I giudici hanno valorizzato intercettazioni, immagini di videosorveglianza, movimenti degli intermediari e la circostanza che una tranche di €35.000,00 era stata materialmente reperita in una busta in possesso dell'intermediario Alesci (controllato il 12 aprile 2025) e successivamente trovata nella disponibilità della ricorrente, nonché la convergenza temporale e di importo con pagamenti e appuntamenti riferibili alla gara indicata. Tali elementi, uniti alla condotta dei partecipi (rotazione/occultamento delle somme e decisione di lasciare la somma in custodia all'intermediario), giustificano sia il fumus che il periculum in mora e la qualificazione della somma come parte del prezzo della corruzione, suscettibile di sequestro preventivo e confisca. La Corte ha inoltre richiamato i principi distintivi tra prezzo e profitto del reato e le limitazioni alla confisca per equivalente (questa ultima applicabile solo in presenza di profitto effettivamente conseguito dal pubblico ufficiale).
Norme richiamate
art. 319-bis cod. pen.
Norma sulla corruzione: la sentenza considera sequestrabile il "prezzo" del reato di corruzione quando la somma è concretamente destinata al pagamento della tangente.
art. 321 cod. pen.
Richiamato in relazione alla corruzione e alla distinzione tra responsabilità del pubblico ufficiale e del corruttore; utile al confronto tra sequestro del prezzo e confisca del profitto.
art. 353 cod. pen.
Riguarda la turbata libertà degli incanti; la Corte valuta il concorso di Caramazza in funzione della sua attività concreta nella predisposizione della documentazione di gara.
art. 322-ter cod. pen.
Disciplina la confisca del prezzo e del profitto del reato di corruzione; la sentenza distingue la confisca del prezzo (sequestrabile anche prima della dazione se la destinazione illecita è certa e attuale) dalla confisca per equivalente del profitto, applicabile solo se il profitto è stato effettivamente conseguito.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di motivazione: la mancanza assoluta di motivazione sul periculum in mora è causa di nullità del decreto di sequestro preventivo, ma la difesa deve dedurre specificamente tale nullità.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Riferimento procedurale collegato alla contestazione della mancanza di motivazione e ai limiti del sindacato in Cassazione.
art. 292 cod. proc. pen.
Norme sulle misure cautelari personali: citata per distinguere limiti e modalità di sindacato sulla motivazione rispetto ai provvedimenti reali.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Citato in relazione alla possibilità di disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca; giustificazione del sequestro preventivo della somma come prezzo della corruzione.
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" non è automaticamente nulla: è ammessa se il giudice integra la riproduzione con una valutazione autonoma e il confronto critico delle deduzioni difensive; la difesa deve indicare specifici elementi decisivi eventualmente omessi.
- Per l'applicazione del sequestro preventivo di somme in ipotesi di corruzione è rilevante la valutazione complessiva di elementi indiziari convergenti (intercettazioni, videosorveglianza, movimenti e comportamenti degli intermediari, coincidenza di importi e termini temporali) che possano collegare il denaro al "prezzo" della corruzione.
- La presenza di denaro contante in disponibilità di terzi o la strategia degli indagati di nascondere/ruotare le somme sono elementi che rafforzano il pericolo di dispersione (periculum in mora) e giustificano il sequestro preventivo.
- La qualificazione della somma come "prezzo" del reato consente il sequestro e la successiva confisca anche se la consegna al pubblico ufficiale non è ancora stata completata, quando la destinazione illecita sia certa e attuale.
- La confisca per equivalente è più restrittiva: può colpire il patrimonio del corruttore solo entro i limiti del profitto effettivamente conseguito dal pubblico ufficiale; non basta il solo prezzo promesso se il pubblico ufficiale non ha effettivamente tratto profitto.
- L'assenza di incarichi societari formali non esclude responsabilità: il ruolo concreto e le attività materialmente svolte (es. predisposizione della documentazione di gara) possono fondare il concorso nei reati contro la pubblica amministrazione.
- Le deduzioni difensive di carattere generico o meramente ricostruttivo, prive di allegazioni puntuali e di riferimenti documentali o probatori, hanno scarse probabilità di prevalere contro risultanze indiziarie strutturate (intercettazioni, riscontri oggettivi).
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