Sentenza n. 9012/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del bando, sottoscritto in data 10 novembre 2025 e pubblicato in data 11 novembre 2025, con cui l’Amministrazione resistente ha indetto la gara per l’affidamento di un “Accordo quadro ai sensi dell’art. 59 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con un unico operatore in relazione a ciascun lotto, suddiviso in 15 lotti, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di I grado, site nel territorio di Roma Capitale, in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 10 marzo 2020. Durata 48 mesi”; - della Determinazione Dirigenziale, Num. Rep. SU/515/2025 e Num. Prot. SU/16152/2025 sottoscritta in data 10 novembre 2025, con la quale si è deciso di “Indire” la gara e con la quale è stata approvata la documentazione di gara; - del Disciplinare di gara; - della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale – Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico rep. n. QM/1111 del 05/11/2025 prot. n. QM/103341 del 05/11/2025, con la quale è stata approvata la progettazione a base di gara; - del Capitolato speciale e di tutti gli allegati allo stesso; - della Relazione tecnico illustrativa e dell’Allegato A alla stessa; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali e per la declaratoria di inefficacia del contratto (eventualmente) stipulato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e atti della gara, articolata in 15 lotti, per l’affidamento quadriennale del servizio di ristorazione scolastica nei nidi e nelle scuole di Roma Capitale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il bando, la determinazione di indizione, il disciplinare, il capitolato speciale, gli allegati, la progettazione a base di gara e gli ulteriori atti presupposti e conseguenziali della procedura per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023, con un unico operatore per ciascuno dei 15 lotti. Dal testo della sentenza non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti. Era stata inoltre formulata domanda di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato.
La decisione
Nel corso del giudizio Roma Capitale ha revocato in autotutela, con determinazione del 16 febbraio 2026, la procedura di gara impugnata, richiamando l’art. 21-quinquies l. 241/1990 e i principi del d.lgs. 36/2023. La ricorrente ha dichiarato che, per effetto della revoca, sono venute meno le esigenze poste a fondamento del ricorso e che la materia del contendere era venuta meno; ha inoltre prestato il proprio consenso alla compensazione delle spese. Roma Capitale ha aderito, chiedendo anch’essa la compensazione. Il TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990
La revoca in autotutela della procedura di gara ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione sul ricorso e, conseguentemente, la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
Accordo quadro ai sensi dell’art. 59 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023
Individua la disciplina normativa richiamata per la struttura dell’accordo quadro oggetto della procedura, senza che la sentenza esamini nel merito la relativa legittimità.
artt. 4, 5, 17 e 18 d.lgs. 36/2023
nel rispetto dei principi di cui agli artt. 4, 5, 17 e 18 del D.Lgs. n. 36/2023
Principi richiamati dall’amministrazione nell’atto di revoca, senza una specifica applicazione o interpretazione da parte del Collegio.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Norme processuali richiamate nell’epigrafe e nel rito applicabile alla controversia, senza una specifica statuizione interpretativa nella decisione.
Massime di principio
- La revoca in autotutela della procedura di gara, intervenuta nel corso del giudizio e idonea a rimuovere l’atto impugnato, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quando il ricorrente dichiari che sono venute meno le esigenze poste a fondamento del ricorso.
- Quando la sopravvenuta revoca della procedura di gara elimina l’utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento degli atti impugnati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché deciso nel merito.
- La compensazione delle spese è giustificata quando entrambe le parti, a fronte della sopravvenuta revoca della procedura, concordino espressamente sulla compensazione.
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