Cassazione Civile, Ordinanza n. 18497/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento per canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) relativo all'anno 2013, emesso nei confronti di un condominio per la presenza di griglie e intercapedini in corrispondenza dell'edificio. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione del condominio e dichiarato non dovuta la somma richiesta; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello dell'ente locale ritenendo decisivo il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza tra le stesse parti, relativa all'annualità 2012, che aveva escluso la debenza del C.O.S.A.P. per le medesime opere. Con il primo motivo di ricorso l'ente locale ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che non fosse configurabile un giudicato sulla situazione di fatto e che, comunque, l'eccezione di giudicato esterno non avrebbe potuto essere accolta perché, a suo dire, per l'applicazione del C.O.S.A.P. non sarebbe necessario alcun titolo concessorio per l'uso del suolo pubblico. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 63 d.lgs. 446/1997, dell'art. 1 del regolamento comunale istitutivo del C.O.S.A.P. e della L. n. 2248/1865, affermando che il presupposto del canone sarebbe la destinazione della strada al pubblico passaggio e non la proprietà originaria dell'area, rilevando solo eventuali limitazioni al pubblico godimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva valorizzato il giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza tra le stesse parti, perché nei rapporti di durata il giudicato si estende ai periodi successivi quando il fatto costitutivo resta identico e non intervengono sopravvenienze di fatto o di diritto che modifichino il rapporto. Nel caso concreto, il fatto costitutivo del preteso credito per C.O.S.A.P. era sempre il medesimo, ossia la presenza di griglie e intercapedini in corrispondenza del condominio, e l'ente ricorrente non aveva allegato circostanze fattuali diverse tra un'annualità e l'altra. Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile rispetto al medesimo oggetto e preclude il riesame delle medesime questioni già decise, salvo sopravvenienze normative o fattuali.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale, che preclude il riesame delle questioni già decise sul medesimo oggetto tra le stesse parti.
Richiamato per sostenere l'irretrattabilità della decisione passata in giudicato.
Invocato per contestare il presupposto di debenza del C.O.S.A.P., ma ritenuto non conducente rispetto alla ratio decidendi fondata sul giudicato esterno.
art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del C.O.S.A.P.
Richiamato dal ricorrente quale base regolamentare della pretesa tariffaria; la Corte non ne ha fondato l'accoglimento del ricorso.
L. n. 2248/1865
Citate dal ricorrente a sostegno della propria tesi sul pubblico passaggio e sulla natura dell'area, ma senza incidere sull'esito del giudizio.
Richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale.
art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti di durata o nelle obbligazioni periodiche, il giudicato formatosi su una fattispecie attuale preclude il riesame in un successivo giudizio delle medesime questioni, anche per annualità diverse, quando il fatto costitutivo del diritto resta identico e non vi siano sopravvenienze di fatto o di diritto.
- Il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile rispetto al medesimo oggetto, estendendosi a tutte le questioni che costituiscono antecedenti logici, essenziali e necessari della decisione già resa.
- La mera riproposizione, in un giudizio successivo, della stessa questione giuridica già decisa in un precedente giudizio tra le stesse parti non consente di superare l'efficacia del giudicato, se non in presenza di una nuova regolamentazione normativa o di un diverso assetto materiale del rapporto.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando non si confronta efficacemente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'operatività del giudicato esterno rispetto a un fatto costitutivo immutato.
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