Sentenza n. 729/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto del 31.08.2022, -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- e notificato il 15.09.2022 avente ad oggetto la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo n.-OMISSIS- rilasciata in data 27.12.2017 dal Commissariato di P.S. di Cassino, nonché di ogni altro atto, antecedente e/o consequenziale, comunque annesso al predetto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza, deducendo, anzitutto, violazione degli artt. 7, 10-bis e 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato le osservazioni presentate dopo la comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre dedotto violazione dell'art. 43 T.U.L.P.S. eccesso di potere e travisamento dei fatti, contestando che l'esplosione di due colpi di fucile fosse stata qualificata come abuso dell'arma. Secondo la ricostruzione del ricorrente, i colpi erano stati esplosi accidentalmente per proteggersi da alcuni cinghiali, in un'area di campagna priva di abitazioni o strade nelle immediate vicinanze, senza intenzione offensiva verso persone. Ha sostenuto che il pericolo di abuso dovesse essere concretamente comprovato mediante una valutazione dell'episodio e della personalità dell'interessato, tale da giustificare un giudizio prognostico di sopravvenuta inaffidabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 43, ultimo comma, T.U.L.P.S., secondo cui la licenza può essere negata o ritirata quando il soggetto non offra affidamento di non abusare delle armi. Tale potere è espressione di discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza e può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale o di un comprovato abuso penalmente rilevante. Nel caso concreto, il ricorrente aveva imbracciato il fucile, si era diretto verso la fonte dei rumori e aveva esploso due colpi, uno dei quali aveva trapassato la porta d'ingresso dell'abitazione di un vicino. La stessa ammissione di non conoscere la gittata dell'arma evidenziava una condotta imprudente e un concreto pericolo per la pubblica incolumità, suscettibile di reiterazione. La decisione di revoca è stata quindi ritenuta ragionevole, adeguatamente istruita e motivata sulla base della descrizione dei fatti contenuta nel provvedimento. È stata esclusa la violazione dell'art. 10 della legge n. 241/1990, poiché la memoria difensiva era stata valutata, sebbene ritenuta non idonea a superare i rilievi dell'Amministrazione. L'art. 10-bis è stato ritenuto inapplicabile, trattandosi di procedimento avviato d'ufficio. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 43, ultimo comma, R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
La licenza [di portare armi] può essere ricusata … a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
L'Autorità di pubblica sicurezza può negare o revocare la licenza quando, sulla base di una valutazione discrezionale, ritenga che il titolare non offra affidamento di non abusare delle armi. Il giudizio può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale e non richiede necessariamente un accertamento di pericolosità sociale o un abuso penalmente comprovato.
art. 3 l. n. 241/1990
La revoca è stata ritenuta adeguatamente motivata mediante la descrizione dei fatti concreti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata e ha consentito all'interessato di presentare osservazioni.
art. 10 l. n. 241/1990
Non sussiste violazione quando le osservazioni dell'interessato siano state valutate dall'Amministrazione, anche se ritenute non idonee a superare i rilievi posti a fondamento del procedimento.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto non si applica al procedimento d'ufficio di revoca della licenza.
Massime di principio
- Ai fini del diniego o della revoca di una licenza di porto d'armi, l'Autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di inaffidabilità su fatti o episodi anche privi di rilievo penale, senza necessità di accertare la pericolosità sociale del titolare o un abuso penalmente comprovato.
- L'esplosione imprudente di colpi d'arma da fuoco in direzione di una strada o di abitazioni, unita all'ammissione del titolare di non conoscere la gittata dell'arma, può costituire un concreto indice di abuso e giustificare la revoca della licenza per il pericolo di reiterazione della condotta.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale dell'Autorità di pubblica sicurezza in materia di affidabilità nel possesso di armi è limitato alla verifica della ragionevolezza, logicità e non arbitrarietà della decisione.
- L'obbligo di valutare le osservazioni procedimentali non impone all'Amministrazione di accoglierle: è sufficiente che esse siano esaminate e che il provvedimento dia conto, anche attraverso la ricostruzione dei fatti, delle ragioni per cui non risultano idonee a superare i rilievi contestati. Nel procedimento d'ufficio di revoca della licenza non trova applicazione l'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
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