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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18624/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 20/01/2025 che, in sede di udienza predibattimentale ex art. 554-bis c.p.p., aveva escluso la costituzione di parte civile di OVER CARS S.r.l.s. per mancato deposito della procura speciale in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, come previsto dall'art. 122, comma 2‑bis c.p.p. La ricorrente sosteneva che la procura speciale era stata depositata in formato cartaceo in udienza e che, ai sensi dell'art. 78 c.p.p. e delle disposizioni di coordinamento (artt. 111‑bis e 111‑ter c.p.p.), la costituzione e il deposito analogico sarebbero validi, con obbligo solo successivo di digitalizzazione; richiamava altresì circolari del Ministero della Giustizia (8 e 20 gennaio 2025) e chiedeva alla Corte chiarimenti se la costituzione in udienza in formato cartaceo sia ammissibile e se le norme telematiche impongano esclusivamente il formato digitale o solo la successiva conversione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha richiamato e coordinato le norme rilevanti (art. 122, comma 2‑bis; artt. 111‑bis e 111‑ter c.p.p.), osservando che la disciplina telematica non esclude del tutto la possibilità, almeno fino a regime pienamente telematico, di depositare atti in forma analogica, con successiva conversione; il mancato rispetto di art. 122, comma 2‑bis non è per ciò stesso sanzionato con nullità o inammissibilità automatica. Tuttavia la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale, pur eventualmente illegittima, non fosse abnorme (e dunque non idonea a giustificare il ricorso per cassazione), con conseguente inammissibilità del ricorso. Perciò il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa (come indicato nel provvedimento).

Norme richiamate

  • art. 122, comma 2-bis c.p.p.

    «2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111 bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria».

    La Corte rileva l'obbligo normativo di deposito della procura speciale in copia informatica autenticata, ma non attribuisce a tale inosservanza una sanzione automatica di nullità o inammissibilità della costituzione di parte civile.

  • art. 111-bis c.p.p.

    «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche».

    La norma stabilisce il principio del deposito telematico esclusivo ma contiene eccezioni (atti non acquisibili digitalmente; atti compiuti personalmente dalle parti) che lasciano spazio al deposito analogico in casi specifici; il Collegio ne trae la conclusione che la disciplina non impone una esclusione assoluta del deposito cartaceo.

  • art. 111-ter c.p.p.

    «1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico. 3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico».

    Prevede obbligo di conversione senza ritardo degli atti analogici in documento informatico e la loro inserzione nel fascicolo informatico, salvo impossibilità; la Corte ne deduce che esiste una procedura di digitalizzazione successiva che ammette l'ingresso di atti analogici in determinate condizioni.

  • art. 78 c.p.p.

    Richiamato nella prospettazione difensiva per il principio secondo cui la dichiarazione di costituzione di parte civile può essere depositata in cancelleria o presentata in udienza; la Corte osserva che tale previsione deve essere coordinata con le norme telematiche e non è sufficiente da sola a garantire l'ammissibilità quando la disciplina speciale richiede modalità diverse.

  • art. 554-bis c.p.p.

    Norma richiamata per inquadrare la sede (udienza predibattimentale) in cui è stata pronunciata l'ordinanza impugnata.

  • art. 640 c.p.

    È il reato per cui è imputato Massimiliano Santi (truffa); citato per contestualizzare il procedimento penale.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'irrogazione della somma equa (euro 3.000) a titolo di condanna per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, valutati profili di colpa.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata in relazione ai criteri di valutazione della colpa e delle conseguenze pecuniarie a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L'obbligo di deposito telematico della procura speciale (art. 122, comma 2‑bis) è prescritto, ma la sua inosservanza non determina automaticamente la nullità o l'inammissibilità della costituzione di parte civile; il giudice deve valutare la concretezza del pregiudizio e la possibilità di conversione telematica.
  • Gli artt. 111‑bis e 111‑ter prevedono il principio del deposito telematico esclusivo ma contemplano eccezioni (atti non acquisibili in forma informatica; atti compiuti personalmente dalle parti) e la conversione senza ritardo degli atti analogici; ciò consente, fino al completamento del regime telematico, la presentazione analogica tempestiva in casi specifici.
  • La costituzione di parte civile presentata in udienza in forma cartacea può essere comunque valutata valido in presenza di contestuali elementi che consentano la successiva acquisizione/conversione informatica; per tutela, è opportuno comunque depositare la copia informatica autenticata quanto prima tramite il canale telematico.
  • L'esclusione della parte civile da parte del giudice non è di regola impugnabile in Cassazione se non è caratterizzata da abnormità o contenuto 'extra‑vagante'; pertanto il rimedio in Cassazione è sottoposto a limiti di ammissibilità stringenti.
  • In situazioni analoghe, la parte che intende costituirsi parte civile dovrebbe: a) depositare tempestivamente la procura speciale in formato digitale autenticato quando possibile; b) se presenta la procura in udienza in forma cartacea, provvedere immediatamente alla conversione/deposito telematico e conservare l'originale analogico per esibizione; c) documentare eventuali impossibilità tecniche o esigenze processuali che rendano il deposito digitale impraticabile.
  • Il rischio di decisioni sfavorevoli per vizi formali può comportare condanna alle spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è consigliabile adottare ogni cautela procedurale per conformarsi alle regole telematiche e alle circolari ministeriali applicabili.

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