Circolare numero 69 del 3-4-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le modalità applicative dell’incentivo previsto dall’art. 7, comma 13, del D.lgs. n. 81/2000 per le agenzie di promozione di lavoro e d’impresa che abbiano ricollocato lavoratori ex LSU con contratto a tempo indeterminato. Sono indicati i soggetti destinatari, le condizioni di ammissibilità, la misura del beneficio pari a 3 milioni di lire per lavoratore, le esclusioni per assunzioni part-time sotto le 30 ore settimanali, le modalità di domanda e di conguaglio tramite DM10/2 o F24, nonché le istruzioni contabili con istituzione del conto GAW 32/39.
Istruzioni operative e contabili per il conguaglio dell’incentivo alle agenzie che ricollocano lavoratori ex LSU
Incentivo alle agenzie di promozione di lavoro e d’impresa per la ricollocazione di lavoratori ex LSU
La circolare fornisce le istruzioni operative e contabili per applicare l’incentivo previsto dall’art. 7, comma 13, del D.lgs. n. 81/2000 a favore delle agenzie di promozione di lavoro e d’impresa che abbiano ricollocato lavoratori ex LSU con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il documento chiarisce destinatari, condizioni di accesso, misura del beneficio, modalità di domanda, conguaglio e contabilizzazione.
Quadro normativo e finalità
Il D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, tra le misure volte a favorire la stabile occupazione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, ha previsto all’art. 7, comma 13, un contributo per le agenzie di promozione di lavoro e d’impresa pari a 3 milioni di lire per ciascun soggetto ricollocato con contratto a tempo pieno e indeterminato, subordinandone l’attivazione alla ripartizione delle risorse del Fondo per l’occupazione. Il Ministero del Lavoro, con nota n. 1389 del 6 febbraio 2002, ha fornito gli indirizzi applicativi richiamati dalla circolare.
Soggetti destinatari
Il beneficio riguarda le agenzie di promozione di lavoro e d’impresa riconosciute al 31/12/1999, individuate negli articoli 1 e 2 del D.M. 24 febbraio 1998 e già destinatarie delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, del D.M. 21/5/1998.
Condizioni per l’accesso al beneficio
Secondo gli orientamenti ministeriali, l’incentivo spetta per:
- assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- assunzioni effettuate entro il 31/12/2001 presso enti locali e enti pubblici economici dotati di autonomia finanziaria, ai sensi dell’art. 78, comma 6, della legge n. 388/2000, di lavoratori appartenenti al bacino di cui all’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000.
Per ottenere il beneficio, le agenzie devono presentare domanda alla sede INPS territorialmente competente allegando:
- un elenco nominativo dei lavoratori ricollocati con i dati anagrafici, l’indicazione del datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione e la dichiarazione relativa alla specifica attività svolta per la ricollocazione;
- l’indicazione della data di assunzione, precisando che l’incentivo è erogabile per le ricollocazioni avvenute dal 22 aprile 2000, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2000;
- una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato del lavoratore per il tramite dell’attività svolta dall’agenzia richiedente, in coerenza con quanto indicato nell’elenco.
Verifiche e modalità di erogazione
L’incentivo è corrisposto in unica soluzione mediante conguaglio sui versamenti contributivi dovuti dalle agenzie. Le sedi INPS verificano il possesso delle condizioni richieste, avvalendosi anche dei dati presenti nell’archivio dei pagamenti dell’assegno LSU, e autorizzano l’agenzia a fruire dell’importo spettante.
Per il beneficio sono richiesti due presupposti sostanziali:
- i lavoratori ricollocati devono essere stati impegnati in progetti di lavori socialmente utili e aver maturato effettivamente dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999;
- a seguito dell’assunzione, gli stessi devono aver cessato di percepire il relativo assegno.
Importo del contributo e orario di lavoro
Il beneficio consiste in 3 milioni di lire per ogni lavoratore ricollocato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La circolare precisa che l’incentivo è riconosciuto per intero anche quando l’assunzione a tempo indeterminato preveda un orario settimanale pari o superiore a 30 ore.
Non compete, invece, nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato con orario inferiore a 30 ore settimanali.
Modalità operative di esposizione nei flussi contributivi
Le posizioni delle aziende ammesse al beneficio sono contrassegnate dal codice di autorizzazione "6T", che assume il significato di posizione relativa ad agenzia di promozione di lavoro e d’impresa avente titolo al beneficio ex art. 5, comma 1, del D.M. 21/5/1998 e/o al beneficio ex art. 7, comma 13, del D.lgs. n. 81/2000.
Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, le aziende autorizzate devono indicare l’importo del beneficio in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduto dalla dicitura "contr. art 7, c. 13, D.lgs. n. 81/2000" e dal codice di nuova istituzione "L996".
I crediti risultanti dalle denunce DM10/2 possono essere rimborsati se il contribuente ne ha fatto espressa richiesta nella denuncia stessa. In tal caso, la denuncia a credito deve essere presentata direttamente alla sede INPS competente per territorio entro le scadenze di legge.
In alternativa, le somme possono essere portate in compensazione nel modello F24 secondo le ordinarie modalità, purché non sia stato richiesto il rimborso. La circolare richiama inoltre il limite massimo annuo di 1 miliardo di lire per i crediti d’imposta e i contributi compensabili, fissato dall’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza dal 1 gennaio 2001.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli incentivi esposti nei modelli DM10/2 con il codice "L996" è istituito il conto GAW 32/39. Le relative spese, essendo a carico dello Stato, devono essere rilevate nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Per le registrazioni contabili acquisite manualmente, la circolare richiama le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4.5.1994, con utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95".
Variazione al piano dei conti
In allegato è riportata la variazione al piano dei conti relativa al conto GAW 32/39, denominato "Contributo di cui all'art. 7, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2000 a favore delle Agenzie di promozione di lavoro e di impresa per la ricollocazione di lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili, conguagliato con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969". La denominazione abbreviata è "CTR.D.LGS.81/2000 AG.PROMOZ.LAV.PER LSU DM 5.2.69".
Punti principali
Oggetto e finalità dell’intervento
La circolare disciplina l’attuazione pratica dell’incentivo previsto dall’art. 7, comma 13, del D.lgs. n. 81/2000 a favore delle agenzie di promozione di lavoro e d’impresa che hanno ricollocato lavoratori ex LSU con contratto a tempo indeterminato. Le istruzioni derivano dagli indirizzi ministeriali comunicati con nota del 6 febbraio 2002.
Soggetti destinatari
Possono accedere al beneficio le agenzie di promozione di lavoro e d’impresa riconosciute al 31/12/1999, individuate dagli articoli 1 e 2 del D.M. 24 febbraio 1998 e già destinatarie delle disposizioni dell’art. 5, comma 1, del D.M. 21/5/1998.
Condizioni di ammissibilità e documentazione
L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori del bacino di cui all’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000, comprese quelle effettuate entro il 31/12/2001 presso enti locali ed enti pubblici economici dotati di autonomia finanziaria. Le agenzie devono presentare domanda alla sede INPS territorialmente competente, allegando l’elenco nominativo dei lavoratori ricollocati con dati anagrafici, datore di lavoro e dichiarazione sull’attività svolta; l’elenco deve indicare la data di assunzione, rilevante solo per ricollocazioni dal 22 aprile 2000 in poi. È inoltre richiesta la dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’assunzione a tempo indeterminato per il tramite dell’agenzia.
Modalità di erogazione e verifiche
L’incentivo è erogato in unica soluzione mediante conguaglio sui versamenti contributivi dovuti dalle agenzie. Le sedi INPS verificano il rispetto delle condizioni, anche tramite l’archivio dei pagamenti dell’assegno LSU, e autorizzano la fruizione del beneficio nella misura spettante. È richiesto che i lavoratori abbiano maturato dodici mesi di permanenza nei progetti di lavori socialmente utili nel periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 e che, a seguito dell’assunzione, abbiano cessato di percepire l’assegno LSU.
Importo e tipologia di assunzione
Il beneficio è pari a 3 milioni di lire per ogni lavoratore ricollocato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. È riconosciuto integralmente anche in caso di orario settimanale pari o superiore a 30 ore. Non è invece corrisposto per assunzioni a tempo indeterminato con orario inferiore a 30 ore settimanali.
Adempimenti contributivi e compensazione
Le aziende autorizzate devono esporre il credito nel mod. DM10/2, in un rigo in bianco del quadro D, con la dicitura "contr. art 7, c. 13, D.lgs. n. 81/2000" e il codice di nuova istituzione "L996". I crediti possono essere rimborsati se richiesto nella denuncia; in tal caso la denuncia a credito va presentata direttamente alla sede INPS competente entro i termini di legge. In alternativa, le somme possono essere compensate nel modello F24 secondo le ordinarie modalità, purché non sia stato richiesto il rimborso. Resta fermo il limite massimo annuo di 1 miliardo di lire per i crediti d’imposta e i contributi compensabili, previsto dall’art. 34 della legge n. 388/2000, con decorrenza dal 1 gennaio 2001.
Istruzioni contabili e piano dei conti
Per la rilevazione contabile degli incentivi è istituito il conto GAW 32/39, da utilizzare per gli importi esposti con il codice L996. Gli oneri sono posti a carico dello Stato e devono essere rilevati nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Per le registrazioni contabili manuali si richiamano le istruzioni del messaggio n. 00543 del 4.5.1994, con utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95".
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