Circolare numero 67 del 3-4-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che gli arretrati retributivi previsti dal CCNL dei lavoratori elettrici, relativi al periodo 1 gennaio 1999 - 30 giugno 2001 e corrisposti in unica soluzione con la mensilità di ottobre 2001, incidono anche sul calcolo di prestazioni economiche di malattia, maternità, integrazione salariale e congedo matrimoniale. Sono fornite le regole per la ripartizione pro quota dell’importo, per la valutazione delle assenze utili e non utili alla maturazione dell'una tantum, nonché i criteri per il ricalcolo delle prestazioni e i riferimenti alle precedenti circolari applicabili. In allegato è riportata la disciplina contrattuale della struttura retributiva e le tabelle degli importi forfetari per categoria.
CCNL lavoratori elettrici: una tantum e ricalcolo prestazioni INPS
CCNL lavoratori elettrici: una tantum e ricalcolo delle prestazioni INPS
La circolare esamina gli effetti previdenziali degli arretrati retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori elettrici del 24 luglio 2001, relativi al periodo 1 gennaio 1999 - 30 giugno 2001. In particolare, chiarisce che l’importo forfetario corrisposto in unica soluzione con la retribuzione di ottobre 2001 incide anche sulla determinazione di alcune prestazioni economiche erogate dall’INPS.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i lavoratori elettrici in forza alla data di stipula del contratto collettivo. Il trattamento forfetario è stato quantificato tenendo conto degli incrementi retributivi riferibili al periodo successivo alla scadenza dei precedenti contratti nazionali e fino al 30 giugno 2001, comprendendo gli effetti sugli istituti retributivi diretti e indiretti di origine legale o contrattuale.
Struttura della retribuzione nel CCNL
L’allegato richiama la struttura retributiva del settore elettrico, composta da:
- stipendio o paga, comprensivi dei minimi, degli eventuali aumenti periodici di anzianità e di merito e degli importi "ad personam" collegati a precedenti istituti contrattuali;
- ex indennità di contingenza.
Sono inoltre previsti ulteriori emolumenti, tra cui tredicesima e quattordicesima mensilità, E.D.R. pari a L. 20.000, e varie indennità o compensi legati a turni, lavoro notturno, reperibilità, lavoro festivo e straordinario, rischio cassa, guida, bilinguismo, lavoro gravoso e altri istituti espressamente elencati nel contratto.
Disciplina della corresponsione dell’una tantum
La circolare specifica che l’importo forfetario:
- è erogato in un’unica soluzione con la retribuzione di ottobre 2001;
- è già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo riferibile al periodo coperto;
- non concorre alla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il contratto prevede anche criteri di riproporzionamento in presenza di passaggi di categoria, assunzioni nel periodo considerato, assenze non retribuite, part-time e contratti di formazione e lavoro. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
Periodi utili e periodi esclusi
La maturazione dell’una tantum non compete nei mesi in cui vi sia stata sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, ad esempio per servizio militare, aspettativa o assenza facoltativa post partum. Sono invece utili le giornate di assenza per:
- malattia;
- infortunio;
- gravidanza e puerperio;
- congedo matrimoniale,
purché tali assenze abbiano dato luogo a trattamenti economici previdenziali o a integrazioni a carico delle aziende.
Riflessi sulle prestazioni di malattia e maternità
Per le prestazioni economiche di malattia e maternità, la circolare richiama le disposizioni già fornite con la circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e quelle precedenti ivi richiamate. Gli arretrati devono essere conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi, con le relative modalità di conguaglio.
La particolare applicazione può riguardare soltanto gli eventi iniziati tra febbraio 1999 e luglio 2001, salvo, per la malattia, il caso di ricaduta. Le operazioni di riliquidazione devono essere effettuate entro il termine di prescrizione annuale, che decorre dalla data in cui la prestazione è dovuta; nella fattispecie, tale data coincide con la stipulazione del contratto che ha previsto l’emolumento.
Riflessi sulle integrazioni salariali e sul congedo matrimoniale
Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie eventualmente erogate nel periodo interessato, si applicano le istruzioni della circolare n. 58 del 5 marzo 1991 sul ricalcolo delle prestazioni. Resta fermo che le quote di una tantum possono essere poste in pagamento entro la capienza dei massimali mensili, massimali che la circolare ricorda essere applicabili anche alle integrazioni salariali ordinarie.
Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, il cui importo è pari al 60% della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati dal 14 giugno 1995, e per l’assegno per congedo matrimoniale, si richiamano le disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.
Limiti soggettivi e operativi
La circolare precisa infine che riliquidazioni e conguagli possono essere effettuati solo nei confronti degli aventi diritto alle prestazioni considerate.
Tabelle degli importi forfetari
L’allegato riporta gli importi dell’una tantum per categoria del settore elettrico, con diversa scala parametrale. Sono indicati, tra gli altri, i seguenti importi massimi:
- QS: L. 4.437.000;
- Q: L. 3.889.000;
- ASS: L. 3.326.000;
- AS: L. 3.058.000;
- A1S: L. 2.897.000;
- A1: L. 2.725.000;
- BSS: L. 2.559.000;
- BS: L. 2.414.000;
- B1S: L. 2.264.000;
- B1: L. 2.124.000;
- B2S: L. 1.931.000;
- B2: L. 1.738.000;
- CS: L. 1.448.000;
- C1: L. 1.234.000;
- C2: L. 1.073.000.
Nel complesso, la circolare fornisce le istruzioni necessarie per adeguare le prestazioni INPS alla sopravvenuta corresponsione degli arretrati contrattuali, assicurando il corretto coordinamento tra disciplina collettiva e prestazioni previdenziali.
Punti principali
Oggetto della circolare
La circolare riguarda il contratto collettivo nazionale dei lavoratori elettrici e la corresponsione di un importo forfetario a titolo di arretrati retributivi ("una tantum"), con indicazioni sul ricalcolo delle prestazioni di malattia, maternità, integrazione salariale e congedo matrimoniale.
Disciplina dell'una tantum nel CCNL
Il CCNL del 24 luglio 2001 prevede, per i lavoratori in forza alla data di stipula, un importo forfetario da erogare in unica soluzione con la retribuzione di ottobre 2001. L’importo è variabile per qualifica, comprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti di origine legale o contrattuale, ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.
Criteri di maturazione e riproporzionamento
L’importo è suddivisibile in quote mensili riferite ai mesi interi del periodo 1 gennaio 1999 - 30 giugno 2001 in cui è stata corrisposta retribuzione a carico azienda; la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni vale come mese intero. Non spettano le quote per i periodi di sospensione senza retribuzione, mentre sono utili le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale che abbiano dato luogo a trattamenti economici previdenziali o a integrazioni aziendali.
Effetti su malattia e maternità
Per le prestazioni di malattia e maternità, gli arretrati devono essere considerati nei limiti della quota riferita al mese interessato, secondo le regole già previste per mensilità aggiuntive o premi. La riliquidazione riguarda, in linea generale, solo gli eventi iniziati tra febbraio 1999 e luglio 2001, salvo il caso di ricaduta per la malattia. Le operazioni devono avvenire entro il termine di prescrizione annuale decorrente dalla data in cui la prestazione è dovuta, coincidente nel caso di specie con la data di stipula del contratto.
Effetti su integrazione salariale e congedo matrimoniale
Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie si applicano le istruzioni della circolare n. 58 del 5 marzo 1991; le quote di una tantum possono essere pagate entro i limiti dei massimali mensili. Per la solidarietà, per l’assegno di congedo matrimoniale e per i relativi riflessi si richiama la circolare n. 247 del 23 ottobre 1992. Le riliquidazioni e i conguagli spettano solo agli aventi diritto.
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