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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16563/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per vari motivi: Barbato Salvatore e Barbato Ivan Ciro censurano la motivazione che ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in equivalenza rispetto alla recidiva, sostenendo che tale valutazione è errata e che l'ammissione di responsabilità avrebbe dovuto prevalere (i ricorrenti lamentano anche che la Corte ha parlato di 'tardività' dell'ammissione). Speranza Antonio e Speranza Giuseppe deducono la mancanza/contraddittorietà di motivazione, lamentando l'assenza di autonoma motivazione della Corte rispetto alla conferma della recidiva nonostante precedenti datati e ruolo secondario nella vicenda. Speranza Angelo contesta analogamente la valutazione sulla tardività dell'ammissione di colpevolezza e la mancata valorizzazione delle attenuanti. Leonetti Giuseppe denuncia vizio di motivazione in relazione alla sua identificazione vocale, sostenendo che la condanna si fondi su riconoscimento riferito a utenze telefoniche diverse senza adeguata spiegazione.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Speranza Antonio, Speranza Giuseppe e Speranza Angelo la Corte ha ritenuto che, avendo i ricorrenti definito le rispettive posizioni ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e avendo rinunciato ai motivi di gravame diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, i profili riferiti a quei motivi sono coperti da giudicato parziale e dunque non più impugnabili in Cassazione. Per Barbato Salvatore e Barbato Ivan Ciro la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché attiene a valutazioni discrezionali del giudice del merito (equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva), non manifestamente illogiche o arbitrarie; la circostanza dei molteplici precedenti specifici è stata considerata valido presupposto di fatto. Per Leonetti Giuseppe la Corte ha ritenuto corretta l'identificazione fonica: la medesima voce è stata riconosciuta in contesti diversi e quindi l'uso di utenze differenti non inficia l'attendibilità del riconoscimento. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 43/1973, art. 291-quater

    Nel caso di specie le circostanze aggravanti previste dall'art. 291-quater (commi 3 e 4) sono state escluse in sede di merito; la Corte ne prende atto nella motivazione della sentenza impugnata.

  • legge n. 146/2006, art. 4

    La Corte osserva che l'aggravante di cui all'art. 4 della legge 146/2006 non è stata applicata ai fatti per i quali i ricorrenti sono stati condannati.

  • codice di procedura penale, art. 599-bis

    La definizione delle posizioni in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. produce un giudicato parziale sulle questioni deliberate e comporta che i motivi di gravame espressamente rinunziati non possano poi essere oggetto di sindacato in Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    La norma è richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende comminata ai ricorrenti.

Massime di principio

  • La rinuncia ai motivi di appello, specie nell'ambito di una definizione concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., determina un giudicato parziale: le questioni rinunziate non possono più essere impugnate in Cassazione.
  • Le valutazioni del giudice di merito sull'equilibrio tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti (es. recidiva) rilevano come valutazioni discrezionali; salvo manifesta illogicità o arbitrarietà, non sono sindacabili in Cassazione.
  • La tardività di una confessione o di un'ammissione non è di per sé formalmente vietata né regolata da un termine perentorio; tuttavia il giudice può valutarne il peso probatorio e sintomatico alla luce dei precedenti personali e del complesso fattuale.
  • L'identificazione fonica può essere ritenuta probatoria anche se la medesima voce risulta su utenze differenti: ciò che importa è il riconoscimento della voce, non l'identità o la continuità dell'utenza telefonica, purché la comparazione fonica sia attendibile.
  • Quando un motivo di impugnazione attiene al trattamento sanzionatorio ma deriva da questioni rinunziate in appello, il ricorso per cassazione è inammissibile: la decisione che ha definito la posizione nei termini concordati forma barriera al sindacato successivo.

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