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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26698/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per furto aggravato e ricettazione. Ha dedotto: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aggravante "esposizione alla pubblica fede", sostenendo che i beni erano lasciati nell'auto per sola comodità e non per una situazione di necessità o consuetudine rilevante; (2) violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione con riguardo alla ricettazione, lamentando insufficienza degli indizi (i beni erano rinvenuti in un'abitazione non nella sola disponibilità dell'imputato) e carenza dell'elemento soggettivo, con critica alla valorizzazione dei precedenti e del silenzio dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto conforme la motivazione della Corte territoriale alla giurisprudenza di legittimità: le cose lasciate in auto possono rientrare nell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede se risultano lasciate per necessità o per consuetudine (anche oggetti ingombranti o strumenti di lavoro lasciati temporaneamente nell'abitacolo). Nel caso concreto lo zaino conteneva numerosi strumenti di lavoro, giustificando la qualificazione come esposizione alla pubblica fede. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi indiziari a fondare la ricettazione: i beni rubati erano rinvenuti nello stesso locale dove si trovava lo zaino trafugato, in uno degli zaini vi era una patente oggetto di furto, l'ubicazione era ben visibile all'imputato e non era stata fornita una spiegazione attendibile. Perciò confermata la responsabilità e condanna; il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624 (furto)

    Norma di riferimento per il reato di furto: la Corte richiama la disciplina di base del furto come titolo della fattispecie contestata.

  • Codice penale, art. 625, comma 1, n. 7 (aggravante per cose esposte alla pubblica fede)

    L'aggravante si applica quando le cose sono lasciate senza custodia e affidate al sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui; la Corte interpreta la nozione includendo oggetti lasciati in auto per necessità o consuetudine, anche se ingombranti o di uso lavorativo.

  • Codice penale, art. 625, comma 1, n. 2 (furto commesso con violenza sulle cose)

    Aggravante già richiamata nella motivazione del fatto contestato; conferma della qualificazione fattuale del reato come aggravato anche per la modalità.

  • Codice penale, art. 648, comma 2 (ricettazione)

    La Corte conferma che la ricettazione può essere provata anche mediante indizi; la mancata fornitura di una spiegazione attendibile circa la provenienza dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato può integrare l'elemento soggettivo richiesto.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Norma richiamata dalla difesa in vista di censure sulla prova; la Corte ritiene che non vi sia stato travisamento della prova e che la motivazione sia congrua.

  • Codice di procedura penale, art. 546

    Richiamato dalla difesa nell'ambito delle censure di motivazione; la Corte ha valutato la congruità della motivazione di merito alla luce delle regole probatorie.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) (motivi di cassazione)

    Richiamato come quadro normativo per le censure di vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate.

  • Norme di rito (art. 173, comma 1 d. att. cod. proc. pen.)

    Richiamata limitazione nella formulazione dei motivi di ricorso; il ricorso è esposto nei limiti previsti.

  • Codice di procedura penale, art. 616 (condanna alle spese processuali)

    Norma che legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le cose lasciate temporaneamente in un'autovettura possono ritenersi esposte alla pubblica fede quando il loro abbandono è giustificato da necessità o da consuetudine: ciò vale anche per oggetti ingombranti o strumenti di lavoro che sarebbe irragionevole pretendere siano rimossi ad ogni sosta.
  • L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 non richiede che il luogo sia pubblico: conta la condizione di affidamento alla buona fede altrui derivante dalla mancanza di custodia diretta.
  • Per la ricettazione, la disponibilità di beni che risultano provento di furto e l'assenza di una spiegazione credibile possono costituire elementi sufficienti per ritenere sussistente l'elemento soggettivo, anche se la prova è indiziaria.
  • La mera coabitazione o la condivisione temporanea di un immobile non esclude automaticamente la responsabilità dell'occupante che tiene in casa refurtiva; rileva la collocazione visibile dei beni e l'assenza di spiegazioni attendibili.
  • I precedenti penali del soggetto non costituiscono di per sé prova della fattispecie, ma la loro presenza, unita ad altri elementi (omessa giustificazione, posizione dei beni), può contribuire alla valutazione complessiva degli indizi.
  • In sede di cassazione la sindacabilità della valutazione probatoria è limitata: l'ermellino verifica la correttezza della motivazione e l'applicazione del diritto, non sostituisce il giudizio di merito quando questo sia logico e congruo.

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