Sentenza n. 4157/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 158/2024, depositata e resa pubblica il 06.01.2024 (recte: 16/01/2024), Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 10763/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dalla legge. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero e ha chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto la copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito senza contestare specificamente l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo dimostrati il titolo esecutivo, il passaggio in giudicato, la sua notificazione e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha contestato la mancata esecuzione e l'an e il quantum del credito erano incontestati, il Collegio ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi 1.000 euro complessivi, oltre agli interessi o alla rivalutazione dovuti secondo il giudicato civile. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega e con un termine di ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché la carta del docente costituisce un contributo per aggiornamento e formazione, non un corrispettivo, e un'ulteriore penalità è stata ritenuta manifestamente iniqua; gli accessori già riconosciuti dal giudicato sono stati considerati sufficientemente satisfattivi anche per l'eventuale ritardo ulteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato, fissare termini e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alla natura della prestazione dovuta, risulti manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, attribuita nel caso concreto per un valore di 500 euro per ciascun anno scolastico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della copia asseverata del titolo esecutivo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione, unitamente al rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, consente di ritenere verificati i presupposti formali dell'azione.
- Quando l'amministrazione non contesta specificamente la dedotta inottemperanza né fornisce elementi sull'esecuzione del giudicato, e risultano incontestati l'an e il quantum della prestazione dovuta, il giudice può ordinare direttamente l'adempimento specificando prestazione, importo e termine.
- In caso di persistente mancata esecuzione dell'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'ufficio competente, la facoltà di delega e il termine per l'intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista nell'ambito dell'ottemperanza può essere negata quando, avuto riguardo alla natura della prestazione dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; nel caso di un contributo finalizzato all'aggiornamento e alla formazione, gli interessi e la rivalutazione già riconosciuti dal titolo possono essere ritenuti sufficienti a compensare l'ulteriore ritardo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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