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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26715/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due profili: (1) nullità per mancata o irregolare citazione in appello, denunciando che la notifica era stata effettuata ad un indirizzo (via Roma n.84 Montignoso) in cui non risiedeva e che l'avviso era stato lasciato nella buca della posta senza ritiro, per cui si sarebbe dovuta rinnovare la citazione; si contestava inoltre la dichiarazione di assenza (contumacia) pronunciata in appello dopo astensione del difensore di fiducia; (2) omissione di valutazione sulla possibilità di sostituire la pena detentiva breve ai sensi degli artt. 20-bis e 53 l. n. 689/1981 (richiesta che il difensore sarebbe stato autorizzato a formulare con procura speciale).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla prima questione la Corte ha ritenuto legittima la dichiarazione di assenza (contumacia) atteso che il difensore di fiducia aveva manifestato l'adesione all'astensione e che era stato nominato difensore d'ufficio che non eccepì la mancata notifica; la notifica presso un indirizzo noto all'autorità giudiziaria, con avviso di giacenza non ritirato, non determina automaticamente nullità assoluta, soprattutto in presenza del rapporto fiduciario con il difensore; l'omessa eccezione tempestiva avrebbe fatto venire meno la rilevanza della presunta nullità. Sulla seconda questione la Corte ha rilevato che non risulta formulata alcuna richiesta formale di sostituzione della pena in appello e che la normativa richiede una richiesta espressa e tempestiva dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale; pertanto la censura è manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata quale titolo di concorso di persone nel reato; indicata tra le imputazioni oggetto del processo

  • art. 337 cod. pen.

    Articolo relativo all'ingiuria/violenza contro pubblico ufficiale: la condotta contestata al ricorrente è stata ritenuta sussistente dalla Corte territoriale e confermata in cassazione

  • art. 339 cod. pen.

    primo, secondo e terzo comma

    Richiamato tra le imputazioni per la valutazione delle condotte contestate

  • art. 393-bis cod. pen.

    Richiamato come esimente che la Corte di merito ha escluso rispetto alla condotta dell'imputato

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Previsione sulla nomina del difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto legittima la declaratoria di contumacia anche quando il difensore di fiducia aderisce all'astensione e viene nominato il difensore ex art.97(4)

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma evocata nella censura di nullità relativa alla citazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce delle circostanze di notifica e della partecipazione/astensione del difensore

  • artt. 601, comma 1, 3, 5, cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nel motivo di cassazione relativo alla nullità della citazione in appello; la Corte le ha considerate alla luce della giurisprudenza consolidata sulla contumacia e notifica al difensore

  • art. 420 e 420-bis cod. proc. pen.

    Previsioni sulla celebrazione del giudizio in abstentia: la Corte territoriale aveva ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l'assenza e Cassazione ha confermato la correttezza di tale valutazione

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    Norma citata dal ricorrente per sostenere la possibilità di sostituire la pena detentiva anche in appello; la Corte ha osservato che la disposizione non deroga all'obbligo di richiesta espressa e tempestiva

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina della sostituzione della pena in sede di impugnazione e conferma che serve richiesta nei termini e nelle forme previste

  • art. 20-bis e art. 53 l. n. 689/1981

    Norme che regolano la sostituzione della pena detentiva breve con misure alternative; la Corte ha rilevato che la loro applicazione richiede una richiesta formale dell'imputato o del difensore munito di procura e che nel caso concreto tale richiesta non risulta esercitata

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La dichiarazione di contumacia dell'imputato è legittima se il difensore di fiducia, pur aderendo ad astensione, è sostituito da un difensore nominato ex art. 97(4) e il giudice verifica preliminarmente la regolare costituzione delle parti; ciò non configura automaticamente una nullità assoluta.
  • La notifica presso un indirizzo noto all'autorità giudiziaria, anche se il destinatario è temporaneamente assente e il plico rimane in giacenza, non determina di per sé nullità assoluta se il difensore era informato e ha partecipato o avuto contezza del procedimento.
  • L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore che ha effettivamente partecipato può integrare una nullità a regime intermedio che va eccepita tempestivamente; se non dedotta nei termini, perde rilevanza in sede di legittimità.
  • La richiesta di sostituzione della pena detentiva breve (art.20-bis e art.53 l.689/1981) deve essere espressa e tempestiva e può essere proposta dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale nei mezzi di impugnazione o nei termini previsti; l'assenza di una formale istanza comporta l'improcedibilità della relativa censura in Cassazione.
  • Per impugnare con successo vizi di notifica è essenziale documentare in modo preciso la mancata ricezione (indirizzo effettivo, avvisi, ritiro plichi) e sollevare l'eccezione tempestivamente nel procedimento di merito; eccezioni tardive rischiano di essere dichiarate inammissibili.

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