Sentenza del 07/06/2022 n. 2605 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Finanza locale - Tarsu- Tia - Tari - Tares - Fermo amministrativo di beni mobili registrati - Onere della prova - Agente della riscossione - Vizi propri - Atto presupposto - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo su beni mobili registrati (veicoli) e dell'iscrizione di ipoteca, per vizi propri degli atti della riscossione e per vizio dell'atto presupposto e/o vizi procedurali che ne comporterebbero la nullità; questione dell'onere della prova relativamente alla legittimità degli atti adottati dall'agente della riscossione
La decisione
la Corte ha affermato che il fermo dei veicoli e l'iscrizione di ipoteca, compiuti dall'incaricato della riscossione, sono atti immediatamente e autonomamente impugnabili davanti alle Commissioni tributarie per i vizi propri; resta altresì il diritto del contribuente di dedurre in sede giudiziale i vizi procedurali che comportano la nullità dell'atto. In sostanza il giudice tributario può sindacare direttamente gli atti espropriativi dell'agente della riscossione quando siano affetti da vizi propri o da vizio procedurale rilevante
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
stabilisce la competenza della Commissione tributaria a conoscere delle impugnazioni relative a determinati atti tributari; la pronuncia ribadisce che gli atti di riscossione con vizi propri possono essere rimesse al giudice tributario
ex art. 35, comma 26-quinquies, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. n. 248 del 2006
disposizione collegata alla disciplina della riscossione coattiva e delle attribuzioni dell'agente della riscossione; la sentenza interpreta che, pur nella delega normativa, gli atti dell'agente sono sindacabili per vizi propri e procedurali che ne determinano la nullità
Massime di principio
- Gli atti esecutivi posti in essere dall'agente della riscossione (fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria, ecc.) sono autonomamente impugnabili davanti alla Commissione tributaria quando sussistono vizi propri dell'atto.
- Il contribuente può far valere in giudizio non solo le questioni sostanziali relative all'atto presupposto, ma anche vizi procedurali dell'atto di riscossione che ne determinano la nullità; non è sempre necessario un previo accertamento della legittimità dell'atto presupposto per ottenere tutela contro vizi evidenti dell'atto esecutivo.
- L'onere della prova può ricadere sull'agente della riscossione affinché dimostri la regolarità formale e sostanziale delle misure adottate; se emergono irregolarità formali rilevanti, l'atto può essere annullato per nullità.
- In fase di valutazione bisogna distinguere tra vizi propri (immediatamente rilevabili e sindacabili) e questioni che richiedono l'accertamento dell'atto presupposto: le prime possono dar luogo a impugnazione autonoma, le seconde possono richiedere valutazioni sul merito dell'obbligazione tributaria.
- Tempestività e competenza: le impugnazioni devono essere proposte nei termini previsti dalla normativa tributaria e davanti alla Commissione tributaria competente; è consigliabile agire prontamente per ottenere la sospensione o l'annullamento delle misure cautelari o espropriative.
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