Cassazione Civile, Ordinanza n. 03248/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto dell'accordo conciliativo depositato dall'Avvocatura dello Stato, rileva l'intervenuta conciliazione stragiudiziale e dichiara la cessazione della materia del contendere. Ne consegue l'estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2009, emesso per recuperare un rimborso di imposta che l'Ufficio riteneva indebitamente ottenuto da una società di viaggi e turismo non stabilita nell'Unione europea. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità interveniva tuttavia un accordo conciliativo sottoscritto anche dalla ricorrente, dal quale risultava la composizione stragiudiziale della lite.
Norme richiamate
IVA
L'imposta era oggetto di recupero per asserita indebita percezione di rimborso in favore di un operatore non stabilito nella UE; la Corte non entra nel merito della disciplina sostanziale perché il giudizio si estingue per conciliazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti depositano un accordo conciliativo che definisce integralmente la controversia, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- In presenza di conciliazione stragiudiziale della lite, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
- Se il processo si estingue per intervenuta composizione della controversia, non viene esaminato il motivo di ricorso nel merito.
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