Cassazione Civile, Ordinanza n. 07072/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava, in sede di legittimità, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria che aveva confermato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2018, con recupero di IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, in relazione al disconoscimento di costi e detrazione IVA fondati su fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. Secondo l’accertamento, le fatture provenivano da società indicate come cartiere e inserite in una rete societaria riconducibile a un soggetto ritenuto dominus dell’operazione fraudolenta; i giudici di merito avevano valorizzato assenza di movimenti finanziari reali, inattendibilità della contabilità e mancata prova dell’effettiva cessione/noleggio dei beni strumentali. Con il primo motivo la ricorrente deduceva vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che alcune società avessero svolto reale attività edile. Con il secondo e il terzo motivo lamentava violazione delle regole sull’onere della prova, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e delle norme tributarie in tema di accertamento, sostenendo che l’Ufficio avesse fondato la pretesa su semplici deduzioni e non avesse provato l’inesistenza delle operazioni, anche perché alcuni beni sarebbero stati rinvenuti presso società successive. Con il quarto motivo contestava l’applicazione dell’art. 109 TUIR, sostenendo che non fosse chiarito se l’inesistenza fosse soggettiva o oggettiva e che, comunque, l’ufficio non avesse fornito una prova adeguata per negare la deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile, per effetto della doppia conforme e per assenza di un effettivo omesso esame di fatto storico decisivo, oltre che manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza d’appello era ampia e logicamente coerente. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché non autosufficienti e, in sostanza, diretti a sollecitare una nuova valutazione di merito; ha inoltre affermato che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare gli elementi dell’inesistenza anche per presunzioni, ma poi grava sul contribuente l’onere di provare l’effettività delle operazioni, onere che nella specie non era stato assolto. Ha infine reputato manifestamente infondato il quarto motivo, chiarendo che, accertata l’oggettiva inesistenza delle operazioni, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo prova contraria del contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla somma in favore della Cassa delle ammende e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione dedotto dalla ricorrente; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente o mancante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stata esclusa l’ammissibilità della censura perché, in presenza di doppia conforme, non è consentito dedurre il vizio nei limiti prospettati, e comunque non era indicato un fatto storico decisivo omesso.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato quale fondamento del divieto di censura per vizio motivazionale in caso di doppia conforme di merito.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare l’inesistenza dell’operazione, anche mediante presunzioni, ma il contribuente deve fornire la prova contraria dell’effettività.
art. 2729 c.c.
Richiamato per le presunzioni: la prova dell’inesistenza può essere data anche in forma indiziaria o presuntiva.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per il potere di accertamento induttivo fondato su elementi presuntivi e per il recupero dei componenti negativi ritenuti non reali.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in tema di accertamento IVA e di disconoscimento delle operazioni fatturate come inesistenti.
art. 115 c.p.c.
La Corte ha escluso il travisamento dei fatti e ha ritenuto che i motivi mirassero impropriamente a una rivalutazione del merito.
art. 109 TUIR
È stato affermato che, accertata l’oggettiva inesistenza delle operazioni, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo prova contraria dell’effettività.
D.Lgs. n. 446 del 1997
Richiamato insieme all’art. 109 TUIR nel ragionamento sull’indeducibilità dei costi e sulla non sufficienza della sola regolarità formale.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha applicato le statuizioni conseguenziali, con condanna alle spese e alla somma aggiuntiva per responsabilità processuale aggravata.
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Richiamato nel dispositivo per le statuizioni conseguenziali alla definizione camerale del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura sul vizio di motivazione è inammissibile quando si scontri con una doppia conforme di merito e non indichi un fatto storico decisivo omesso, non potendo trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La motivazione della sentenza d’appello è sufficiente quando espone, in modo logicamente coerente e non apparente, gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento, anche valorizzando la tipicità di schemi societari fraudolenti, l’assenza di reali flussi finanziari e l’inattendibilità della contabilità.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio anche mediante elementi presuntivi; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
- La mera esibizione della fattura, o la regolarità solo formale della contabilità e dei pagamenti, non è sufficiente a provare la realtà dell’operazione quando l’inesistenza sia stata dimostrata dall’Ufficio.
- Accertata l’oggettiva inesistenza dell’operazione, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, a prescindere dalla loro apparente conformità formale ai requisiti contabili e fiscali.
- I motivi di ricorso che contestano l’apprezzamento delle prove senza indicare specificamente gli atti e le emergenze documentali rilevanti sono inammissibili per difetto di autosufficienza e precisione.
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