Sentenza n. 11434/2026 - Roma, Sezione 2B
“Per l’emissione - in via cautelare di un provvedimento volto a ordinare la decisione circa l’istanza in autotutela presentata in data 17 giugno 2024, entro e non oltre 15 giorni, o altro termine che sarà ritenuto di giustizia. - L’annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di visto per motivi di studio -OMISSIS-emesso dal Consolato generale d’Italia a Mosca il 15 gennaio 2024 e notificato il 18 gennaio 2024”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio emesso dal Consolato generale d’Italia a Mosca
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento, e ha domandato anche l’adozione di una misura volta a ordinare all’amministrazione di decidere sull’istanza di autotutela presentata il 17 giugno 2024. Il Ministero ha eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso, deducendone comunque l’infondatezza nel merito. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio, affermando di non avere più interesse perché non era più in grado di iscriversi all’anno accademico richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. La rinuncia era stata personalmente sottoscritta dalla ricorrente, ritualmente notificata alle controparti e depositata in giudizio; non risultava alcuna opposizione delle controparti. Il Collegio ha quindi applicato gli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 89, comma 5, c.p.a., senza esaminare le eccezioni di tardività e inammissibilità né il merito della controversia. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi, anche in considerazione dell’esito complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’estinzione del giudizio nei casi previsti dal codice, qui in relazione alla rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia ritualmente notificata e non opposta conduce all’estinzione del giudizio.
art. 89, comma 5, c.p.a.
Richiamato dal Collegio quale ulteriore fondamento processuale della declaratoria di estinzione per rinuncia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se personalmente sottoscritta, ritualmente notificata alle controparti e depositata in giudizio, determina l’estinzione del processo quando non vi sia opposizione delle parti costituite.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia preclude l’esame delle questioni preliminari e di merito dedotte nel ricorso, comprese le eccezioni di tardività e inammissibilità sollevate dall’amministrazione.
- In presenza di giusti motivi, valutabili anche in relazione all’esito complessivo del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Come è indicizzato
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