Cassazione Civile, Ordinanza n. 09945/2026 del 17/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'ente religioso aveva impugnato un avviso di accertamento per omesso versamento di IMU e TASI relativo all'anno 2017, riguardante diversi immobili di proprietà. In appello aveva dedotto, tra l'altro, il giudicato esterno derivante da precedenti decisioni favorevoli per annualità anteriori e aveva contestato la mancata applicazione dell'esenzione per gli immobili destinati ad attività religiose o equiparate. La Corte di merito aveva però ritenuto non provata la destinazione esclusiva o comunque idonea a beneficiare dell'esenzione, valorizzando l'uso promiscuo di alcuni immobili e la commercializzazione di una casa per ferie. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha articolato quattro censure: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 1, comma 161, L. 296/2006 per non avere riconosciuto efficacia al giudicato esterno su annualità precedenti; 2) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, dell'art. 16, lett. a), L. 222/1985, degli artt. 2729 e 2909 c.c. e 115 c.p.c. in tema di requisiti dell'esenzione; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi a precedenti giudicati e alla modifica dell'utilizzo degli immobili; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi subordinati di appello concernenti la riduzione della base imponibile per immobile di interesse culturale e la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e per soppressione dell'obbligo dichiarativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia sui motivi subordinati di appello relativi alla riduzione della base imponibile per gli immobili di interesse culturale; ha invece rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno è rilevante solo se il nuovo giudizio investe il medesimo rapporto giuridico già definito; non si estende a singole questioni di fatto o di diritto, salvo che riguardino elementi costitutivi stabili o tendenzialmente permanenti della fattispecie.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Richiamato insieme al tema del giudicato esterno in materia tributaria, senza specifiche autonome statuizioni ulteriori nel testo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la censura di omesso esame di fatto decisivo.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
Norma richiamata per l'esenzione IMU/TASI per immobili destinati ad attività particolari; la Corte ribadisce che la prova della concreta destinazione richiesta va valutata in fatto dal giudice di merito.
art. 16, lett. a), L. n. 222 del 1985
Richiamato quale base normativa per la disciplina degli enti ecclesiastici e delle attività rilevanti ai fini dell'esenzione.
art. 2729 c.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle presunzioni e degli elementi probatori sulla destinazione degli immobili.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la doglianza è stata ritenuta in realtà una contestazione della ricostruzione del fatto, non una violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi subordinati.
art. 2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75
L'agevolazione per immobili di interesse storico-artistico è applicabile solo agli immobili soggetti a vincolo diretto, non anche a quelli assoggettati a vincolo indiretto.
art. 3, L. 1° giugno 1939, n. 1089
Richiamato per definire il vincolo diretto richiesto ai fini dell'agevolazione sugli immobili storici.
art. 21, L. 1° giugno 1939, n. 1089
Richiamato per escludere l'estensione dell'agevolazione ai beni sottoposti a vincolo indiretto.
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo a imposte periodiche, il giudicato esterno produce effetti vincolanti solo per i fatti costitutivi della pretesa che abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente; restano fuori gli elementi variabili, soggetti a modifiche nel tempo.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione delle risultanze istruttorie: se si censura la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, la doglianza attiene al vizio motivazionale e non all'erronea interpretazione della norma.
- L'esenzione fiscale per immobili destinati ad attività rilevanti ai fini agevolativi richiede la prova della concreta destinazione dell'immobile secondo i presupposti di legge; in mancanza di prova, la censura è destinata al rigetto.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra vizio processuale deducibile in cassazione e comporta cassazione con rinvio, quando il giudice di merito non abbia esaminato il motivo subordinato decisivo.
- Le agevolazioni per immobili di interesse storico-artistico, in quanto norme eccezionali e di stretta interpretazione, non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge, e spettano solo in presenza del vincolo diretto richiesto dalla disciplina speciale.
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