Sentenza n. 11418/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento 1) della nota Protocollo nr 365309 - del 07/04/2026, con la quale è stata respinta l’istanza del 30/03/2026 di annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della “La Casa di Maria Maddalena ODV Via Falzarego 20 - 00048 Nettuno CF: 97961310584; 2) della Determinazione di diffida n. G08390/2024, pubblicata sul BURL. n. 51 del 25/06/2024; 3) della Determinazione di rettifica n. G08745/2024, pubblicata sul BURL n. 53 del 2.7.24; 4) della Determinazione di cancellazione. n. G17795/2025, pubblicata sul BURL n. 107 del 30.12.2025; 5) Determinazione di rettifica n. G00968 29.01.2026, pubblicata sul BURL n. 10 del 03.02.2026; 6) degli atti presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela e precedenti determinazioni regionali di diffida, rettifica e cancellazione dal RUNTS
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota con cui era stata respinta l'istanza di annullamento in autotutela della cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché le determinazioni presupposte di diffida, rettifica e cancellazione. La Regione ha eccepito la tardività dell'impugnazione della nota del 7 aprile 2026, sostenendo che essa avesse natura meramente confermativa ed esplicativa delle precedenti determinazioni di cancellazione e rettifica, già lesive e divenute inoppugnabili per decorso del termine decadenziale. Nel merito, l'amministrazione ha sostenuto la legittimità della pubblicazione degli atti nel BURL e della comunicazione della cancellazione all'indirizzo PEC dello studio professionale presente in piattaforma, rilevando che l'ente non aveva indicato una propria PEC istituzionale nel RUNTS. La ricorrente aveva invece affermato di avere conosciuto la cancellazione soltanto il 28 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente tardivo e quindi irricevibile, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Il giudice ha qualificato la nota del 7 aprile 2026 come atto meramente confermativo, poiché non era stata svolta una nuova istruttoria di natura valutativa: essa non riapriva il procedimento né rinnovava l'esercizio del potere, ma si limitava a confermare determinazioni anteriori. Il termine per impugnare doveva pertanto decorrere dagli atti presupposti, in particolare dalla determinazione di cancellazione pubblicata nel BURL, e non dalla successiva nota di rigetto dell'autotutela. Il TAR ha ritenuto legittima la comunicazione mediante pubblicazione nel BURL ai sensi degli artt. 8 e 21-bis della l. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 111, della l.r. Lazio n. 12/2011, considerando non contestata la mancata indicazione della PEC intestata all'ente nel RUNTS. Tale omissione rendeva non esigibile dagli uffici regionali la ricerca della PEC presso altri registri, anche in ragione dell'elevato numero degli enti interessati e dei principi di leale collaborazione e non aggravamento del procedimento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta […] irricevibilità del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione con sentenza in forma semplificata quando l'irricevibilità del ricorso è manifesta.
art. 8 l. 241/1990
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima
La pubblicazione con modalità idonee può sostituire la comunicazione personale quando il numero dei destinatari la renda impossibile o particolarmente gravosa.
art. 21-bis l. 241/1990
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima
Un provvedimento limitativo acquista efficacia anche mediante forme di pubblicità idonee quando la comunicazione personale non sia possibile o sia eccessivamente gravosa.
art. 1, comma 111, l.r. Lazio n. 12/2011
Il Bollettino ufficiale telematico della Regione [...] è lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale e di pubblicità legale [...] degli atti della Regione
Il BURL costituisce strumento di pubblicità legale degli atti regionali e può valere quale modalità di comunicazione nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- La nota con cui l'amministrazione respinge un'istanza di autotutela ha natura meramente confermativa, e non costituisce un nuovo provvedimento autonomamente lesivo, quando non sia preceduta da una nuova istruttoria valutativa e si limiti a ribadire determinazioni già adottate.
- Non è possibile eludere il termine decadenziale per impugnare un provvedimento amministrativo mediante l'impugnazione di un successivo atto meramente confermativo, chiarificatore o esecutivo del provvedimento originario.
- Quando il numero dei destinatari rende impossibile o particolarmente gravosa la comunicazione individuale, la pubblicazione nel BURL può costituire forma idonea di comunicazione ed efficacia del provvedimento limitativo, se prevista e utilizzata secondo la disciplina applicabile.
- In applicazione dei principi di leale collaborazione e non aggravamento del procedimento, l'amministrazione non è tenuta a ricercare presso altri registri il recapito telematico di un ente che ometta di indicare nel registro amministrativo pertinente la propria PEC istituzionale, quando tale omissione renda eccessivamente gravosa la comunicazione individuale.
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