Regolamento (UE) 2018/1023
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica in modo esteso l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Le correzioni riguardano soprattutto denominazioni, categorie di alimenti autorizzate, livelli massimi, avvertenze in etichetta e specifiche tecniche di numerosi novel food. Per ragioni di chiarezza, la Commissione sostituisce integralmente l’allegato del regolamento precedente.
Rettifica e sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda l’immissione sul mercato, l’uso negli alimenti e l’etichettatura dei nuovi alimenti inclusi nell’elenco dell’Unione. Il regolamento corregge errori, omissioni e specifiche tecniche/condizioni d’uso di numerose voci già autorizzate o notificate ai sensi del previgente regolamento (CE) n. 258/97, nonché inserisce nuove voci omesse dal regolamento (UE) 2017/2470. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) 2017/2470.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 sui nuovi alimenti
Il regolamento n. 2018/1023 interviene come atto di rettifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, adottato in attuazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione evidenzia, nei considerando, che tra la fase di voto del comitato permanente del 6 dicembre 2017 e l’entrata in applicazione del nuovo regime del 1° gennaio 2018 erano state autorizzate o notificate ulteriori sostanze e ingredienti, da includere nell’elenco; inoltre, dopo la pubblicazione del regolamento 2017/2470, sono emersi errori, omissioni e imprecisioni nelle tabelle dell’allegato.
Finalità e tecnica normativa
L’obiettivo dell’atto è assicurare che l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti rispecchi correttamente le autorizzazioni e le notifiche già perfezionate, le specifiche tecniche effettive dei prodotti e le condizioni di impiego applicabili. Per ragioni di chiarezza e coerenza, la Commissione non si limita a correggere singole voci, ma sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) 2017/2470.
Ambito dell’elenco dell’Unione
L’allegato dell’atto è strutturato in due tabelle:
- tabella 1, contenente i nuovi alimenti autorizzati e le condizioni di utilizzo, con colonne relative a denominazione, categorie di alimenti, livelli massimi, requisiti specifici di etichettatura e altri requisiti;
- tabella 2, contenente le specifiche dei nuovi alimenti autorizzati.
L’elenco aggiorna numerose voci già presenti e ne inserisce di nuove. In diversi casi vengono precisate categorie di alimenti ammesse, limiti massimi per porzione o per giorno, e avvertenze obbligatorie in etichetta, soprattutto quando il prodotto è destinato a categorie sensibili come lattanti, bambini, donne in gravidanza o allattamento, o popolazione adulta con particolari esigenze nutrizionali.
Rettifiche di categorie di alimenti, limiti e avvertenze
Tra le correzioni più rilevanti, il regolamento:
- aggiunge la categoria delle bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi alla voce L-alanil-L-glutammina;
- sopprime categorie erroneamente incluse per Glucosamina HCl e per latto-N-neotetraosio;
- corregge l’omessa esclusione delle donne in gravidanza e allattamento per l’estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina;
- aggiunge requisiti di stabilità ossidativa per l’olio di krill antartico estratto da Euphausia superba e, per l’olio di krill ricco di fosfolipidi, sopprime un requisito inserito per errore;
- rettifica la voce semi di chia (Salvia hispanica) eliminando un requisito improprio nelle specifiche;
- corregge la formula della capacità di legare i grassi dell’estratto di chitosano dai funghi;
- limita la descrizione della citicolina al solo procedimento microbico, dopo chiarimento che il processo microbico comporta anche il sintetico;
- aggiunge le fonti microbiche mancanti per il galatto-oligosaccaride;
- allinea le specifiche della vitamina K2 (menachinone) e dei beta-glucani del lievito alle effettive forme autorizzate;
- introduce o corregge categorie quali integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, sostituti dei pasti per il controllo del peso, prodotti da forno, bevande, condimenti e altre categorie settoriali.
Etichettatura e informazioni al consumatore
L’allegato contiene numerose prescrizioni di etichettatura. In particolare, il regolamento prevede, a seconda della voce:
- la denominazione esatta del nuovo alimento da riportare in etichetta;
- indicazioni aggiuntive sui limiti giornalieri o sulle modalità di consumo;
- avvertenze per categorie vulnerabili;
- istruzioni per evitare l’uso concomitante con altri alimenti addizionati dello stesso ingrediente;
- indicazioni specifiche, ad esempio che il prodotto non è adatto al consumo da parte dei bambini, oppure che non deve essere somministrato a lattanti o bambini di età inferiore a determinate soglie, o ancora che il consumo con medicinali deve avvenire solo sotto controllo medico.
Tra gli esempi, si segnalano le indicazioni su citicolina, trans-resveratrolo, estratto di soia fermentata, semi di chia, latto-N-neotetraosio, 2′-fucosillattosio, gomma di guar, idrossitirosolo, D-tagatosio, proteina di semi di colza e altri prodotti.
Specifiche tecniche di alcuni nuovi alimenti
La tabella 2 ridefinisce in dettaglio le specifiche chimiche, microbiologiche e fisiche di numerosi novel food. Il regolamento disciplina, tra gli altri, i profili di purezza, le impurità ammesse, i solventi residui, i metalli pesanti, le endotossine, i criteri microbiologici e, per alcuni oli e ingredienti, il contenuto minimo di principi attivi o di acidi grassi specifici.
Le specifiche interessano, tra gli altri:
- ingredienti di origine vegetale o da coltura cellulare come polpa di baobab, estratti di Ajuga reptans, Lippia citriodora, Echinacea, alfa- e gamma-ciclodestrina, fibra di canna da zucchero, estratto di foglie di Ilex guayusa;
- ingredienti da fermentazione o da processo microbico come citicolina, 2′-fucosillattosio (fonte microbica), latto-N-neotetraosio (fonte microbica), trans-resveratrolo (fonte microbica), Clostridium butyricum, estratto di soia fermentata;
- oli e frazioni lipidiche come olio di argan, olio di krill, olio di Buglossoides arvensis, olio di Calanus finmarchicus, olio di sacha inchi, oli da Schizochytrium sp., olio di semi di coriandolo, olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili, olio di colza ad alto tenore di insaponificabili;
- ingredienti proteici e peptidici come lattoferrina bovina, peptidi di origine ittica da Sardinops sagax, proteina di semi di colza, proteine di patate, estratto proteico di rene di suino;
- ingredienti destinati a specifici usi tecnologici o funzionali come gomma di guar, salatrim, metilcellulosa, base per gomma da masticare, amido di mais fosfatato, fitosteroli/fitostanoli e oligofruttani/oligosaccaridi.
Disposizioni finali
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il richiamo al parere favorevole del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi conferma la conformità procedurale dell’atto al sistema di comitatologia applicabile nel settore alimentare dell’Unione.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato dell’elenco dell’Unione
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 con l’allegato del presente regolamento, che contiene l’elenco aggiornato dei nuovi alimenti autorizzati e le relative specifiche.
Correzioni di voci e specifiche dei nuovi alimenti
Il regolamento corregge numerose voci dell’elenco, includendo: aggiunta o soppressione di categorie di alimenti ammesse; correzione di livelli massimi; precisazione di avvertenze obbligatorie in etichetta; rettifica di errori tipografici e tecnici nelle specifiche. Tra i casi più rilevanti figurano L-alanil-L-glutammina, glucosamina HCl, latto-N-neotetraosio, olio di krill antartico, semi di chia, chitosano da funghi, citicolina, galatto-oligosaccaride, vitamina K2, beta-glucani del lievito, fitosteroli/fitostanoli, licopene, estratti di noni, olio di Schizochytrium sp., trans-resveratrolo, estratto di soia fermentata e altri.
Nuove voci inserite nell’elenco dell’Unione
Vengono inserite o rese esplicite nuove voci che non risultavano correttamente incluse nell’allegato originario, ad esempio l’estratto di Echinacea purpurea da colture cellulari, l’estratto di Echinacea angustifolia da colture cellulari e l’estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina, con le rispettive condizioni d’uso e avvertenze.
Condizioni d’uso, etichettatura e limiti di consumo
Per molte voci sono confermati o introdotti livelli massimi per categoria alimentare e dosi giornaliere, nonché diciture obbligatorie: ad esempio avvertenze su bambini, gravidanza e allattamento, incompatibilità con altri alimenti addizionati dello stesso ingrediente, limiti di consumo giornaliero e indicazioni funzionali come "fonte di glucosio" o specificazioni sulla denominazione del nuovo alimento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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