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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1042

Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno

Normativa europea32018R1042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le norme operative europee per rafforzare la sicurezza del volo, in particolare sotto il profilo dell’idoneità medica e psicologica degli equipaggi e della prevenzione dell’uso improprio di sostanze psicoattive. Introduce obblighi per gli operatori e per gli Stati membri in materia di test alcolemici, test sistematici su sostanze psicoattive, valutazione psicologica dei piloti e programmi di sostegno non punitivi. Inoltre estende a taluni velivoli a turbina leggeri nuovi l’obbligo di dotazione del sistema di avviso e rappresentazione del terreno (TAWS) di classe B.

Modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 sulle operazioni aeree introducendo programmi di sostegno, valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta, test su sostanze psicoattive/alcolici e nuovi requisiti TAWS per taluni velivoli a turbina leggeri.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni di trasporto aereo commerciale disciplinate dal regolamento (UE) n. 965/2012, con particolare riferimento agli operatori aerei, ai membri dell’equipaggio di condotta e di cabina, al personale critico ai fini della sicurezza e alle autorità competenti degli Stati membri. Incide sulle attività di ispezione di rampa, sui controlli alcolemici e sui test per il rilevamento di sostanze psicoattive, sulla valutazione psicologica dei piloti, sui programmi di sostegno e su alcuni requisiti di equipaggiamento dei velivoli a turbina. Per il TAWS, rileva sia per i velivoli a turbina di massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o con più di nove posti passeggeri, sia per i velivoli a turbina nuovi, con CofA individuale rilasciato per la prima volta dopo il 1° gennaio 2019, MCTOM pari o inferiore a 5 700 kg e da sei a nove posti passeggeri. Le modifiche si applicano in tutti gli Stati membri; l’entrata in applicazione generale è fissata al 14 agosto 2020, con due puntuali previsioni applicabili dal 14 agosto 2018.

Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 in materia di operazioni di volo per rafforzare la sicurezza aeronautica sotto diversi profili: idoneità psicologica degli equipaggi, prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive, controlli alcolemici e dotazione di sistemi di avviso e rappresentazione del terreno (TAWS). Il legislatore europeo richiama le raccomandazioni EASA e l’allineamento agli standard e alle pratiche raccomandate ICAO.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il regolamento intende rispondere a rischi di sicurezza individuati dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea. In particolare, si mira a rafforzare la prevenzione dell’uso improprio di sostanze da parte di equipaggi di condotta e di cabina, a introdurre una valutazione psicologica prima dei voli di linea e a prevedere programmi di sostegno per i piloti. Un ulteriore obiettivo è l’adeguamento dei requisiti di equipaggiamento di alcuni velivoli a turbina alle raccomandazioni ICAO, per ridurre il rischio di voli controllati quasi contro il terreno.

Modifiche all’articolo 4: ispezioni di rampa e controlli sugli equipaggi

L’articolo 4 viene riscritto per precisare che le ispezioni di rampa degli aeromobili di operatori sotto la sorveglianza di un altro Stato membro o di un paese terzo si svolgono secondo il capo RAMP dell’allegato II. Gli Stati membri devono assicurare test alcolemici sugli equipaggi di condotta e di cabina, anche per operatori non soggetti alla propria sorveglianza, e tali test sono normalmente effettuati dagli ispettori di rampa nel quadro del programma di ispezioni.

È tuttavia consentito che i test alcolemici siano svolti da altre autorità autorizzate, fuori dal quadro RAMP, purché siano perseguiti gli stessi obiettivi e rispettati gli stessi principi. In tal caso i risultati devono essere inseriti nella banca dati centralizzata, senza includere dati personali del membro dell’equipaggio. Se sussiste un ragionevole motivo o sospetto, i test possono essere effettuati in qualsiasi momento. Il rifiuto di cooperare o un esito positivo confermato comportano l’impossibilità per il membro dell’equipaggio di continuare a svolgere le proprie mansioni.

Esame continuo da parte dell’Agenzia

L’articolo 9 ter è sostituito per attribuire all’Agenzia un ruolo di monitoraggio continuo dell’efficacia delle regole sui limiti dei tempi di volo e di servizio e sui periodi di riposo. La prima relazione deve essere presentata entro il 18 febbraio 2019. L’esame deve essere scientificamente fondato e basato su dati operativi raccolti nel lungo termine, con la collaborazione degli Stati membri, e valutare l’impatto di specifici fattori sullo stato di attenzione dell’equipaggio, tra cui:

  • servizi superiori a 13 ore nell’orario più favorevole del giorno;
  • servizi superiori a 10 ore nell’orario meno favorevole;
  • servizi superiori a 11 ore in caso di acclimatazione sconosciuta;
  • servizi con più di 6 tratte;
  • servizi a chiamata o di riserva seguiti da servizi di volo;
  • orari irregolari.

L’Agenzia deve inoltre esaminare l’efficacia delle nuove misure su programmi di sostegno, valutazione psicologica e test sistematici/casuali sulle sostanze psicoattive, con prima relazione entro il 14 agosto 2022.

Definizioni introdotte nell’allegato I

Il regolamento introduce tre definizioni rilevanti: "uso improprio di sostanze", "sostanze psicoattive" e "personale critico ai fini della sicurezza". Le sostanze psicoattive sono elencate in modo espresso e includono, tra le altre, alcolici, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi e ipnotici, cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, con esclusione di caffeina e tabacco.

Obblighi degli operatori nella parte CAT

Nella parte CAT dell’allegato IV, la norma generale impone all’operatore di adottare tutte le ragionevoli misure per evitare che persone sotto l’effetto di sostanze psicoattive si trovino a bordo in condizioni tali da compromettere la sicurezza. L’operatore deve inoltre predisporre una politica per prevenire e individuare l’uso improprio di sostanze da parte dell’equipaggio di condotta e di cabina e di altro personale critico ai fini della sicurezza sotto il proprio controllo diretto.

La procedura interna deve essere obiettiva, trasparente e non discriminatoria, nel rispetto della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati. In caso di test positivo confermato, l’operatore deve informare la propria autorità competente e l’autorità responsabile del personale interessato, ad esempio un ispettore medico competente per il rilascio delle licenze.

Valutazione psicologica prima dei voli di linea

La nuova formulazione di CAT.GEN.MPA.175 prevede che l’equipaggio di condotta sia sottoposto a una valutazione psicologica prima di intraprendere voli di linea. La finalità è duplice: individuare le caratteristiche e l’idoneità psicologiche in relazione all’ambiente di lavoro e ridurre la probabilità di interferenze negative sull’impiego in sicurezza dell’aeromobile.

Per operatori di dimensioni, natura e complessità tali da giustificare una diversa organizzazione, è ammessa la sostituzione della valutazione psicologica con una valutazione interna delle caratteristiche e dell’idoneità psicologiche.

Programma di sostegno per l’equipaggio di condotta

La nuova norma CAT.GEN.MPA.215 impone all’operatore di consentire, agevolare e garantire l’accesso a un programma di sostegno proattivo e non punitivo, rivolto a tutti i membri dell’equipaggio di condotta. Il programma deve aiutare a riconoscere, affrontare e superare problemi che possano compromettere la capacità di esercitare in sicurezza i privilegi della licenza.

Il regolamento sottolinea che la riservatezza dei dati è una condizione essenziale per l’efficacia del programma e per incoraggiarne l’utilizzo, ferme restando le norme applicabili sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati.

Test alcolemici e test su sostanze psicoattive

La disciplina dei test alcolemici è dettagliata nella nuova norma ARO.RAMP.106. L’autorità competente deve effettuare test alcolemici sull’equipaggio di condotta e di cabina, avvalendosi di un elenco di operatori dell’Unione e di paesi terzi fornito dall’Agenzia per definire le priorità sulla base di una valutazione del rischio. La selezione deve tenere conto anche della solidità ed efficacia dei programmi esistenti di test sulle sostanze psicoattive.

I dati dei test registrati nella banca dati centralizzata non devono contenere dati personali del membro dell’equipaggio. I test devono seguire standard di qualità riconosciuti per garantirne l’accuratezza e, in caso di rifiuto di cooperazione o di esito positivo, il membro dell’equipaggio non può proseguire le proprie mansioni.

Gli Stati membri possono inoltre effettuare test supplementari per rilevare sostanze psicoattive diverse dagli alcolici; in tal caso devono notificarlo all’Agenzia e alla Commissione.

Requisiti di equipaggiamento: TAWS

Il regolamento modifica la disciplina dell’equipaggiamento di avviso e rappresentazione del terreno. Per i velivoli a turbina con MCTOM superiore a 5 700 kg o con MOPSC superiore a nove, il TAWS deve soddisfare i requisiti di classe A o B in base alla data del primo certificato di aeronavigabilità individuale: classe A per i velivoli con CofA rilasciato per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011; classe B per quelli con CofA rilasciato per la prima volta entro il 1° gennaio 2011.

Per i velivoli a turbina impiegati in operazioni commerciali con primo CofA individuale rilasciato dopo il 1° gennaio 2019, MCTOM pari o inferiore a 5 700 kg e configurazione passeggeri da sei a nove posti, è richiesto un TAWS conforme ai requisiti di classe B.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 14 agosto 2020. Tuttavia, due specifiche disposizioni dell’allegato si applicano già dal 14 agosto 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Ispezioni di rampa e test alcolemici

L’articolo 4, sostituito, stabilisce che le ispezioni di rampa degli aeromobili di operatori sotto la sorveglianza di un altro Stato membro o di un paese terzo siano effettuate secondo il capo RAMP dell’allegato II. Gli Stati membri devono assicurare test alcolemici sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina, anche per operatori sotto la sorveglianza di altri Stati membri o di paesi terzi, eseguiti da ispettori di rampa nel quadro del programma di ispezioni di rampa. È possibile, in deroga, affidare i test ad altre autorità autorizzate fuori dal quadro RAMP purché perseguano gli stessi obiettivi e principi; i risultati vanno inseriti nella banca dati centralizzata senza dati personali del membro dell’equipaggio. In caso di ragionevole motivo o sospetto i test possono essere svolti in qualsiasi momento; il rifiuto di cooperare o un esito positivo comporta il divieto di continuare le mansioni.

Esame continuo e relazioni dell’Agenzia

L’articolo 9 ter impone all’Agenzia europea per la sicurezza aerea un esame continuo dell’efficacia delle regole su limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo, con prima relazione entro il 18 febbraio 2019. L’esame deve basarsi su competenze scientifiche e dati operativi raccolti nel lungo termine, con il supporto degli Stati membri, e valutare anche specifici fattori che incidono sullo stato di attenzione dell’equipaggio. L’Agenzia deve inoltre esaminare, con prima relazione entro il 14 agosto 2022, l’efficacia delle disposizioni sui programmi di sostegno, la valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta e i test sistematici e casuali sulle sostanze psicoattive.

Definizioni nuove o ampliate

Nell’allegato I sono introdotte le definizioni di "uso improprio di sostanze", "sostanze psicoattive" e "personale critico ai fini della sicurezza". Le sostanze psicoattive comprendono alcolici, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi e ipnotici, cocaina, altri psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, con esclusione di caffeina e tabacco.

Obblighi degli operatori: prevenzione, procedure e notifiche

Nella parte CAT dell’allegato IV l’operatore deve adottare tutte le ragionevoli misure per impedire l’imbarco o la presenza a bordo di persone sotto l’effetto di sostanze psicoattive in grado di compromettere la sicurezza. Deve inoltre predisporre e attuare una politica per prevenzione e individuazione dell’uso improprio di sostanze da parte dell’equipaggio di condotta e di cabina e altro personale critico ai fini della sicurezza, nonché una procedura obiettiva, trasparente e non discriminatoria, nel rispetto della normativa nazionale sulla protezione dei dati. In caso di test positivo confermato, l’operatore deve informare l’autorità competente e l’autorità responsabile del personale interessato.

Valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta

La norma CAT.GEN.MPA.175 richiede che l’operatore assicuri una valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta prima dell’avvio di voli di linea, per identificarne le caratteristiche e l’idoneità psicologiche rispetto all’ambiente di lavoro e ridurre il rischio di interferenze negative sulla sicurezza. L’operatore può sostituire tale valutazione con una valutazione interna, in funzione della portata, natura e complessità dell’attività.

Programma di sostegno non punitivo

La nuova norma CAT.GEN.MPA.215 impone all’operatore di consentire, agevolare e garantire l’accesso a un programma di sostegno proattivo e non punitivo per l’equipaggio di condotta, finalizzato ad aiutarlo a riconoscere, affrontare e superare problemi che possano compromettere la capacità di esercitare in sicurezza i privilegi della licenza. La riservatezza dei dati è qualificata come condizione indispensabile per l’efficacia del programma, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati.

Dotazione TAWS per velivoli a turbina

La nuova norma SPO.IDE.A.130 e la modifica alla CAT.IDE.A.150 introducono/rafforzano l’obbligo di TAWS. I velivoli a turbina con MCTOM superiore a 5 700 kg o MOPSC superiore a nove devono essere equipaggiati con TAWS di classe A o B a seconda della data del primo CofA individuale (classe A se successivo al 1° gennaio 2011; classe B se entro il 1° gennaio 2011). Inoltre, quando impiegati in operazioni commerciali, i velivoli a turbina con primo CofA individuale dopo il 1° gennaio 2019, MCTOM pari o inferiore a 5 700 kg e da sei a nove posti passeggeri devono essere dotati di TAWS di classe B.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereatrasporto aereo commercialeprotezione dei datiequipaggiamenti aeronautici

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