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Sentenza

Sentenza n. 3962/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- notificato il successivo 28/9/2022, con il quale il Comune di Lettere – Settore Tecnico ha respinto l'istanza di condono edilizio -OMISSIS- prot. -OMISSIS- ex l. 326/2003 e disposto l’adozione degli atti consequenziali; di tutti gli atti preordinati, antecedenti, connessi e conseguenti, ivi compresa la comunicazione di motivi ostativi n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202205755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a parte del garage al piano terra e al terzo piano di un fabbricato, connesso alla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di condono edilizio ex l. 326/2003, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 26 e 27, della l. 326/2003, della l.r. Campania n. 10/2004, dell’art. 32 della l. 47/1985, del d.lgs. n. 42/2004 e di varie disposizioni edilizie e procedimentali. Hanno sostenuto che il manufatto originario fosse anteriore all’imposizione del vincolo paesaggistico, che gli interventi fossero riconducibili a ristrutturazione, recupero e difformità esecutive anziché a nuova edificazione, e che il piano di recupero e le norme tecniche del PRG consentissero la ricostruzione e taluni incrementi volumetrici. Hanno inoltre contestato il generico richiamo ai vincoli paesaggistici, alla classificazione sismica e al PSAI, nonché la mancata acquisizione del parere dell’autorità paesaggistica. È stata dedotta anche la violazione del termine di definizione del procedimento di condono, sostenendo che solo un motivato dissenso dell’autorità preposta al vincolo potesse impedire il rilascio della sanatoria. Infine, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dell’adozione di atti repressivi in pendenza di un’istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 32, comma 27, lett. d), della l. 326/2003, poiché le opere risultavano realizzate in assenza di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica, su territorio sottoposto a vincolo paesaggistico e in contrasto con la disciplina urbanistica. Sebbene il fabbricato originario potesse essere anteriore al vincolo, nell’istanza di condono era stata indicata quale data di ultimazione dei lavori il 17 novembre 2002, sicché gli abusi erano comunque successivi all’imposizione del vincolo. Il giudice ha inoltre rilevato che garage e terzo piano costituivano interventi di nuova edificazione, incompatibili con la zona A/2-Zona territoriale 4 del PRG, nella quale erano consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Mancavano inoltre i pareri favorevoli delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli. La mancata acquisizione del parere paesaggistico non ha determinato l’illegittimità del diniego, perché l’incompatibilità urbanistica assoluta rendeva inutile tale acquisizione. Il termine regionale di ventiquattro mesi per la definizione del condono non produceva un titolo tacito favorevole, ma eventualmente un silenzio-diniego impugnabile, che i ricorrenti non avevano contestato. Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato, non essendo necessaria una motivazione analitica in presenza di un contrasto insanabile con la disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica. L’istanza di compatibilità paesaggistica non poteva comunque condurre alla sanatoria, poiché le opere avevano comportato la creazione di nuove superfici e volumetrie, estranee ai casi tassativi di cui all’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004. La censura relativa all’adozione di provvedimenti repressivi in pendenza del condono è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non risultando adottato alcun autonomo provvedimento sanzionatorio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, l. 326/2003

    Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    Il condono è precluso quando le opere abusive, realizzate dopo l’imposizione del vincolo e senza titolo edilizio, non siano conformi alla disciplina urbanistica. La data rilevante è quella di ultimazione degli interventi abusivi indicata nella domanda di condono, anche se il fabbricato originario è anteriore al vincolo.

  • art. 32 l. 47/1985

    Scaduto il termine di 180 giorni per la pronuncia, si forma un silenzio-rifiuto che l’interessato è legittimato ad impugnare.

    Nel procedimento di condono, il decorso del termine non determina il rilascio tacito della sanatoria; l’inerzia dà luogo a silenzio-rifiuto impugnabile.

  • art. 7 l.r. Campania n. 10/2004

    Termine complessivo per la definizione del procedimento di condono edilizio pari a ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda.

    L’inutile decorso del termine di ventiquattro mesi non produce un provvedimento tacito favorevole, ma un silenzio-diniego impugnabile.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    La realizzazione di un garage e di un terzo piano è stata qualificata come intervento di nuova edificazione, incompatibile con una zona urbanistica nella quale sono consentiti soltanto interventi manutentivi.

  • art. 12 e art. 15 delle NTA del PRG del Comune di Lettere

    La Zona territoriale 4, comprendente la zona A/2, consente soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e vieta la nuova edificazione.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica [...] per i lavori [...] che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

    La compatibilità paesaggistica postuma è limitata ai casi tassativi previsti dalla norma e non è concedibile quando gli interventi abbiano creato nuove superfici utili o volumetrie.

  • art. 94 d.P.R. 380/2001

    Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità [...] non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

    La classificazione del territorio come zona sismica impone il previo ottenimento dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale, oltre al titolo edilizio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego di condono non richiede una motivazione analitica quando l’abusività delle opere sia incontestata e risulti un contrasto insanabile con la disciplina urbanistica o paesaggistica.

  • art. 9 l. 122/1989

    La possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali nel sottosuolo non esclude l’assoggettamento delle opere ai vincoli paesaggistici e ambientali applicabili.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio, la preclusione prevista dall’art. 32, comma 27, lett. d), della l. 326/2003 opera quando le opere abusive siano state realizzate dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico, in assenza del titolo edilizio e in contrasto con le norme urbanistiche; è irrilevante che il fabbricato originario fosse stato costruito prima del vincolo se gli interventi oggetto della domanda di condono sono successivi.
  • La realizzazione di un garage e di un ulteriore piano può essere qualificata come nuova edificazione e non come semplice intervento conservativo; essa è quindi incompatibile con una zona urbanistica nella quale siano consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
  • Quando l’incompatibilità urbanistica dell’opera con una disciplina di assoluta inedificabilità preclude comunque il condono, l’amministrazione non è tenuta ad acquisire il parere dell’autorità paesaggistica, perché tale parere non potrebbe rimuovere la distinta e autonoma causa ostativa urbanistica.
  • Il termine previsto dalla legislazione regionale per la definizione della domanda di condono non determina il rilascio tacito della sanatoria; il suo inutile decorso dà luogo a silenzio-diniego, che l’interessato deve impugnare con l’azione avverso il silenzio.
  • La compatibilità paesaggistica postuma è ammessa soltanto nei casi tassativi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e non può riguardare interventi che abbiano creato nuove superfici utili o nuovi volumi.
  • La censura relativa a futuri provvedimenti repressivi è inammissibile per difetto di interesse quando, al momento della proposizione del ricorso, non sia stato adottato alcun autonomo atto sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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